Appalti di beni tutelati: si può applicare il cumulo alla rinfusa nei consorzi stabili?
Il TAR Toscana (sent. 399/2026) conferma: negli appalti di beni culturali è vietato il cumulo alla rinfusa. L’esecutore deve avere la qualifica OG2
Con la sentenza n. 399/2026, il TAR Toscana ha ribadito un principio fondamentale: negli appalti concernenti beni tutelati, l’operatore economico che esegue materialmente i lavori deve possedere in proprio l’integrale qualificazione richiesta, senza poter beneficiare del cosiddetto “cumulo alla rinfusa” solitamente concesso ai consorzi stabili.
Il caso: l’adeguamento sismico del Municipio di Calenzano
La controversia nasce dal ricorso presentato contro l’aggiudicazione di una procedura aperta per i lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza dello storico palazzo comunale di Calenzano, immobile sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. Il disciplinare di gara richiedeva, a pena di esclusione, la categoria OG2, classifica III. L’appalto era stato inizialmente aggiudicato ad un Consorzio stabile che aveva indicato come esecutrice una società consorziata in possesso della categoria OG2, ma con classifica II, ritenendo che i requisiti potessero essere integrati dal Consorzio stesso.
I giudici amministrativi hanno chiarito che, sebbene l’art. 67, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 consenta generalmente ai consorzi stabili di dimostrare i requisiti basandosi sulle qualificazioni delle consorziate, tale norma subisce una deroga specifica nel settore dei beni culturali. Il Codice dei contratti pubblici prevede un regime speciale (Titolo III, artt. 132 e ss.) che impone requisiti di qualificazione specifici per assicurare la massima tutela del patrimonio storico-artistico. I punti cardine sono:
divieto di avvalimento: l’art. 132, comma 2, vieta l’uso dell’avvalimento per i lavori sui beni culturali;
qualificazione effettiva: l’art. 9, comma 4 dell’Allegato II.18 specifica che i lavori sono utili alla qualificazione solo se effettivamente eseguiti dall’impresa;
corrispondenza esecutore-requisito: esiste un rapporto ineliminabile tra l’esecuzione materiale dei lavori e il possesso della relativa certificazione SOA.
Le motivazioni della sentenza
Il TAR Toscana ha accolto il ricorso della seconda classificata sulla base di tre profili rilevati nell’offerta dell’aggiudicatario:
Inapplicabilità del cumulo alla rinfusa
La giurisprudenza è costante nell’affermare che la qualificazione deve essere posseduta da ciascuna delle imprese designate per l’esecuzione, non solo per categoria, ma anche per classifica. Di conseguenza, un’impresa qualificata per la classifica II non può eseguire lavori che richiedono la classifica III, anche se parte di un consorzio stabile più strutturato.
Omissione delle quote di esecuzione
Il Consorzio non aveva specificato l’entità delle opere da realizzare in proprio rispetto a quelle affidate alla consorziata. Inoltre, entrambe le società avevano dichiarato di voler subappaltare il 49,99% delle opere, rendendo impossibile individuare con certezza chi avrebbe effettivamente operato sul bene tutelato.
Onere della prova sulla qualificazione “in proprio”
Il Tribunale ha evidenziato che, nonostante le recenti evoluzioni del sistema SOA (comunicato ANAC 28 maggio 2025), spetta al Consorzio l’onere di dimostrare di possedere i requisiti in proprio e non per “trascinamento” dalle altre consorziate non esecutrici. Nel caso di specie, l’esiguo numero di dipendenti del Consorzio (solo tre) ha rafforzato il dubbio sulla sua reale capacità operativa autonoma.
Leggi l’approfondimento: Cumulo alla rinfusa: definizione, evoluzione normativa e qualificazione SOA
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