Infortunio nel corso di lavorazioni in quota: il CSE responsabile per il POS non coerente con il PSC
L’alta vigilanza del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva non è solo un check formale: qualsiasi modifica al PSC impone un immediato adeguamento dei POS delle imprese coinvolte
La sentenza n. 5222/2026 della Corte di Cassazione offre un chiarimento sul ruolo e sulle responsabilità del CSE, delineando i confini della sua alta vigilanza. Non è sufficiente che il PSC sia formalmente corretto, poiché il coordinatore deve accertare che il POS dell’impresa sia tecnicamente adeguato e contenga misure specifiche per ogni manufatto oggetto di intervento, come ad esempio un torrino in cemento armato previsto per una demolizione in quota.
Il caso, infatti, nasce dall’infortunio di un operaio precipitato mentre stava demolendo un torrino sul tetto di un edificio, ceduto mentre il lavoratore stava operando in piedi. Le indagini hanno evidenziato che, pur essendo stati predisposti ponteggi esterni ed interni, mancava una protezione specifica lungo il bordo del torrino, elemento che avrebbe evitato la caduta.
Questa carenza è stata attribuita sia al datore di lavoro, che non aveva inserito nel POS le misure necessarie, sia al CSE che non aveva verificato l’effettiva coerenza tra PSC e POS.
Il contesto normativo: gli obblighi del CSE e dell’impresa esecutrice
Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 81/2008, in particolare gli artt. 92 e 96. La giurisprudenza, consolidata anche in altre pronunce come la Cassazione 35894/2025 e la 318/2026, ribadisce che la sicurezza non è un adempimento cartolare.
Nel caso in esame, il datore di lavoro è stato condannato per non aver previsto nel POS misure atte a scongiurare la caduta durante la demolizione di un torrino. Parallelamente, il CSE è stato ritenuto responsabile per non aver verificato l’idoneità del POS rispetto al PSC, che pur prevedendo la demolizione a mano, non dettagliava le protezioni necessarie lungo il bordo del manufatto.
Le motivazioni della Corte: l’alta vigilanza non è solo un check formale
La Corte ha rigettato i ricorsi, evidenziando che il CSE detiene una posizione di garanzia che non può essere adempiuta con un controllo meramente burocratico. L’obbligo di verifica richiede una valutazione reale della compatibilità tra le lavorazioni eseguite e le protezioni predisposte dall’impresa. Se un rischio evidente, come quello di caduta dal bordo del torrino, non è considerato nel POS, il coordinatore ha il dovere di intervenire. L’infortunio derivante da carenze organizzative o da protezioni collettive mancanti ricade direttamente nell’area di responsabilità del coordinatore.
Per i coordinatori della sicurezza, i direttori dei lavori e le imprese, la decisione comporta un significativo rafforzamento delle responsabilità operative.
L’analisi del POS deve essere approfondita e specifica, soprattutto quando il PSC prevede lavorazioni in quota. Le modalità di protezione dei bordi dei manufatti, come camini, torrini o muretti di coronamento, devono essere descritte con precisione. Qualsiasi modifica al PSC impone un immediato adeguamento dei POS delle imprese coinvolte, garantendo il costante allineamento tra i due documenti.
La sentenza ribadisce, inoltre, la centralità delle protezioni collettive: come evidenziato anche nella decisione 3198/2026, la presenza di opere provvisionali generiche non può sostituire le misure specifiche necessarie nel punto di lavoro.
Infine, la sentenza evidenzia quanto sia imprescindibile una gestione rigorosa e documentata della sicurezza, soprattutto nella verifica di coerenza tra PSC e POS. Per verificare, aggiornare e coordinare PSC e POS in modo semplice, puoi utilizzare il software professionale per la sicurezza nei cantieri.
Leggi l’approfondimento: Coordinatore sicurezza in fase esecutiva (CSE): compiti e responsabilità
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