Caro Materiali 2026: il vademecum ANCE per imprese e stazioni appaltanti
Il punto sulla legge di Bilancio 2026, che ha reso strutturale l’aggiornamento prezzi per i “vecchi” contratti, alzato il tetto sugli imprevisti al 70% e ridefinito il ruolo dei prezzari regionali
La Direzione Legislazione Opere Pubbliche dell’ANCE ha pubblicato un Vademecum di approfondimento sul tema del “caro materiali”, volto a fare il punto sulla disciplina revisionale applicabile agli appalti di lavori pubblici dopo le novità introdotte dell’ultima Legge di Bilancio (Legge 199/2025).
Il vademecum propone, inoltre, numerose “FAQ” sulle questioni interpretative più ricorrenti poste dalla normativa in materia.
Dal D.L. “Aiuti” alla Legge di Bilancio 2026, cosa cambia davvero per i lavori in corso
Il focus del Vademecum ANCE è sui contratti già coperti dall’art. 26 D.L. 50/2022 (“Aiuti”) e sulla transizione verso il regime del nuovo Codice appalti (D.Lgs. 36/2023, in particolare art. 60 e allegato II.2-bis).
L’art. 26 del D.L. 50/2022 ha introdotto un meccanismo straordinario di compensazione/aggiornamento prezzi per fronteggiare i picchi inflattivi 2021‑2023 che hanno colpito gli appalti di lavori con offerte presentate tra 01/01/2022 e 30/06/2023.
Il provvedimento ha stabilito l’applicazione dei prezzari regionali aggiornati ai SAL, con riconoscimento dei “maggiori importi” entro percentuali prestabilite.
Questa disciplina era però temporalmente limitata: copriva le lavorazioni eseguite/contabilizzate fino al 31/12/2025.
In parallelo, il nuovo Codice appalti (D.Lgs. 36/2023) ha introdotto una revisione prezzi ordinaria e strutturale (art. 60) che prevede:
delle soglia di variazione dell’indice;
un determinato riconoscimento compensativo;
l’utilizzo di indici ISTAT settoriali, in attesa dei valori TOL dell’allegato II.2‑bis.
Rimane però scoperta l’area dei contratti aggiudicati con vecchia disciplina (ante D.Lgs. 36/2023), con offerte presentate entro il 30/06/2023 e ancora in esecuzione oltre il 31/12/2025.
Proprio su questi contratti interviene la Legge di Bilancio 2026.
Le novità della Legge di Bilancio 2026 sugli appalti in corso
Per tutti gli appalti di lavori aggiudicati tra il 2022 e il 2023, coperti dall’art. 26 del D.L. 50/2022 (“Aiuti”), il 31 dicembre 2025 era una data spartiacque: la fine, almeno sulla carta, del meccanismo straordinario di aggiornamento dei prezzi legato al caro materiali.
In assenza di un intervento normativo, molte imprese esecutrici si sarebbero trovate a completare opere pluriennali con prezzi ormai del tutto sganciati dai costi reali di cantiere, mettendo a rischio la sostenibilità economica dei contratti e, in ultima analisi, il completamento stesso dei lavori.
Con la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) il legislatore interviene proprio su questo fronte, accogliendo in larga misura le richieste del settore (in primis ANCE) e:
proroga e stabilizza il meccanismo di aggiornamento prezzi per i contratti ex D.L. Aiuti, rendendolo strutturale fino a fine lavori;
ridefinisce in modo puntuale le fonti di copertura finanziaria (imprevisti, somme a disposizione, ribassi);
chiarisce l’uso dei prezzari regionali (in aumento e in diminuzione) e gli effetti sui SAL;
coordina questa disciplina con:
i contratti che hanno beneficiato del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (FOI);
i contratti “esodati” dal D.L. Sostegni‑ter, ora ricondotti all’art. 60 del D.Lgs. 36/2023;
i nuovi appalti interamente sottoposti alla revisione prezzi del Codice.
L’art. 1, comma 490 della Legge di Bilancio 2026 stabilisce che per gli appalti pubblici di lavori – aggiudicati sulla base della disciplina previgente al D.Lgs. 36/2023 e con termine finale di presentazione delle offerte entro il 30 giugno 2023 – dal 1° gennaio 2026 e fino alla fine dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) è adottato:
applicando i prezzari annuali predisposti da Regioni e Province autonome, oppure
i prezzari speciali delle stazioni appaltanti autorizzate, ex art. 41, c. 13, D.Lgs. 36/2023;
L’aggiornamento opera in aumento e in diminuzione rispetto ai prezzi a base di gara, al netto del ribasso di aggiudicazione; è espressamente previsto che ciò avvenga “anche in deroga” alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento previsti dalla normativa applicabile al contratto.
I maggiori importi risultanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati sono riconosciuti nella misura di:
90% per appalti con offerte aventi termine finale di presentazione entro il 31/12/2021;
80% per appalti con offerte aventi termine finale di presentazione tra 01/01/2022 e 30/06/2023.
A differenza del D.L. Aiuti, questo meccanismo non ha più natura eccezionale e temporalmente limitata, ma diventa strutturale per tutto il residuo tempo di esecuzione del contratto, fino alla data di fine lavori.
L’aggiornamento dei prezzi si applica alle lavorazioni:
eseguite o contabilizzate (o annotate nel libretto delle misure sotto responsabilità del D.L.),
a partire dal 1° gennaio 2026,
e fino alla fine dei lavori.
La locuzione “eseguite o contabilizzate” riproduce quella già usata dall’art. 26, commi 6‑bis e 6‑ter D.L. Aiuti:
tutela sia le lavorazioni già formalizzate (in SAL o libretto misure),
sia quelle eseguite ma non ancora contabilizzate, purché documentabili.
Restano fuori, e continuano a ricadere nel D.L. Aiuti, le lavorazioni eseguite prima del 1.1.2026, anche se contabilizzate nel 2026.
La Legge di Bilancio, come già il D.L. Aiuti per il 2025, prevede l’applicazione in aumento e in diminuzione. Tuttavia, gli eventuali minori importi vanno considerati solo all’interno dello stesso SAL, per compensare o ridurre l’effetto di aumenti su altre lavorazioni, ma non possono ridurre l’importo complessivo del SAL al di sotto di quello calcolato con i prezzi contrattuali.
Un punto particolarmente rilevante per i tecnici riguarda i contratti che hanno già beneficiato del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (FOI), ai sensi dell’art. 26, c. 7 D.L. Aiuti.
La Legge di Bilancio non esclude espressamente tali contratti dal nuovo meccanismo, ma prevede tuttavia che l’aggiornamento prezzi 2026 debba tener conto del quadro economico già adeguato dal FOI.
Per i contratti FOI, pertanto, la base di raffronto per il confronto con i prezzari aggiornati non è il quadro originario, ma quello già adeguato con il contributo FOI.
La Legge di Bilancio 2026 interviene anche sulle fonti di copertura. Le stazioni appaltanti utilizzano:
le somme per imprevisti nel quadro economico, fino al 70% (prima 50% con D.L. Aiuti), fatte salve le somme già impegnate;
le somme a disposizione stanziate annualmente per il medesimo intervento;
i ribassi d’asta, se non diversamente destinati da altre norme.
In più, viene introdotto un meccanismo di guardia: quando le somme per revisione prezzi risultano utilizzate/impegnate per almeno l’80%, la stazione appaltante deve attivare procedure per il reintegro, anche attraverso la riduzione delle opere programmate (programmazione triennale e annuale, contratti di programma), oppure l’utilizzo delle economie derivanti da varianti in diminuzione.
Download GratuitoVademecum ANCE sul caro materiali (2026)
Approfondimento
Per avere un quadro d’insieme, leggi il focus “Caro Materiali 2026: come funziona l’adeguamento prezzi“.
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