Aree idonee FER e tutela del paesaggio, le istruzioni del Ministero della Cultura

Aree idonee FER e tutela del paesaggio, le istruzioni del Ministero della Cultura

La Circolare n. 2/2026 chiarisce il regime transitorio per le aree idonee e il carattere obbligatorio ma non vincolante del parere delle Soprintendenze

La Circolare n. 2 del 29 gennaio 2026, emanata dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura (MiC), fornisce chiarimenti cruciali sull’applicazione delle nuove norme riguardanti le aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, a seguito della conversione in legge del D.L. 175/2025 (convertito con Legge 4/2026).

Ricordiamo che il D.L. 175/2025 è intervenuto direttamente sul D.Lgs. 190/2024, riorganizzato la disciplina delle aree idonee all’interno del nuovo Testo Unico FER.

Regime Transitorio (Art. 2 comma 1-bis): il “taglio” del 22 novembre 2025

Il Ministero chiarisce che tutti i progetti che a al 22 novembre 2025 avevano già superato la verifica di completezza documentale (o avevano ricevuto la comunicazione di procedibilità dal MASE) restano ancorati alla vecchia disciplina del 2021. Per i nuovi progetti, invece, scattano le regole più stringenti del D.Lgs. 190/2024.

Siti UNESCO (art. 11-quinquies): nessuna deroga alla tutela

Se per le aree agricole e industriali esiste un regime transitorio, il Ministero non ammette sconti per i siti UNESCO. Le norme di protezione per le zone di tutela del patrimonio mondiale dell’umanità si applicano immediatamente a tutti i procedimenti, anche quelli già in corso..

Infrastrutture di connessione

Il Ministero segnala una lacuna normativa: la nuova legge non ha riproposto la norma che estendeva automaticamente il regime delle aree idonee alle infrastrutture elettriche interrate di connessione, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Ruolo delle Regioni

La circolare chiarisce che i criteri per l’individuazione delle aree idonee previsti dal D.Lgs. 190/2024 sono direttive per le Regioni e non possono essere applicati direttamente dagli uffici ministeriali in assenza di leggi regionali specifiche.

Il parere delle Soprintendenze (art. 11 quater): obbligatorio ma non vincolante

La circolare chiarisce che ai sensi dell’art. 11 quater del D.Lgs. 190/2024 (precedentemente art. 22 del D. Lgs. 199/2021), se un impianto ricade in un’area classificata come “idonea”, il parere del Ministero della Cultura perde il suo carattere vincolante, pur rimanendo obbligatorio.

In ogni caso, avverte la circolare, non esiste alcun automatismo. Essere in un’area idonea non significa avere il “via libera” assicurato; le Soprintendenze dovranno comunque valutare l’impatto del progetto, e un eventuale parere negativo, pur non potendo bloccare da solo l’opera, peserà nel bilanciamento degli interessi in sede di conferenza di servizi.

Approfondimenti

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