Badge di cantiere obbligatorio solo con l’adozione del decreto ministeriale
Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul D.L. Sicurezza 2025: controlli rafforzati su appalti e subappalti, formazione, DPI, patente a crediti e notifiche preliminari
Con la circolare n. 1 del 23 febbraio 2026 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime istruzioni operative sulle modifiche introdotte dal D.L. 159/2025, convertito nella L. 198/2025, intervenendo in modo significativo sul D.Lgs. 81/2008 e sull’assetto dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Dal punto di vista tecnico–operativo, il provvedimento incide in maniera diretta su cantieri temporanei e mobili, appalti e subappalti, sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, formazione, sorveglianza sanitaria e modelli organizzativi.
Prima di scoprire nel dettaglio la circolare dell’INL ti ricordo che la nuova disposizione della patente a punti per la sicurezza nei cantieri introduce un sistema rigoroso di controlli e sanzioni che rischia di bloccare i lavori e compromettere la reputazione dell’impresa. Tenere tutto sotto controllo è diventato ancora più complesso e critico. Con usBIM.cantieresicuro hai uno strumento digitale completo per gestire in modo strutturato tutti gli adempimenti di sicurezza: documenti, presenze, imprese, formazione e comunicazioni, riducendo il rischio di infrazioni e garantendo la piena conformità alle nuove disposizioni normative.
Vigilanza rafforzata su appalti e subappalti
Il D.L. 159/2025 ha introdotto un rafforzamento del sistema della “Lista di conformità” gestita dall’INL, prevedendo un orientamento più mirato dell’attività di vigilanza. In particolare, viene stabilito che i controlli dovranno concentrarsi prioritariamente sui datori di lavoro che operano nell’ambito del subappalto, sia nel settore pubblico che in quello privato.
Per rendere più mirata la pianificazione delle verifiche, gli ispettorati utilizzeranno un sistema informativo integrato basato su più fonti.
Un ruolo centrale sarà svolto dai dati contenuti nelle notifiche preliminari di cantiere, che dovranno indicare anche le imprese operanti in subappalto. A tali informazioni si affiancheranno quelle ricavate dalle banche dati sugli appalti nel settore agricolo e nel comparto della logistica, così da rafforzare la capacità di analisi e selezione dei controlli.
Badge di cantiere con codice univoco anticontraffazione
L’articolo 3 del D.L. 159/2025 introduce l’obbligo per le imprese che operano nei cantieri in regime di appalto o subappalto di dotare i lavoratori di una tessera di riconoscimento contraddistinta da un codice univoco anticontraffazione.
Le nuove caratteristiche del badge di cantiere diventeranno pienamente applicabili solo dopo l’adozione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge.
Il decreto ministeriale dovrà definire le modalità tecniche e organizzative di attuazione della disciplina, con particolare riferimento alle misure di controllo e sicurezza nei cantieri, ai sistemi di monitoraggio dei flussi di manodopera attraverso l’utilizzo di tecnologie e alle tipologie di informazioni che potranno essere trattate.
Una volta adottato il decreto attuativo, l’utilizzo del badge di cantiere diventerà obbligatorio per tutte le imprese e per i lavoratori autonomi che svolgono attività “fisica” all’interno dei cantieri, indipendentemente dalla qualificazione del settore di appartenenza. L’obbligo, infatti, non sarà limitato alle sole imprese edili, ma riguarderà chiunque operi nei cantieri in appalto o subappalto, sia nel contesto di lavori pubblici che privati.
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Patente a crediti: decurtazioni e sanzioni più severe
Il decreto apporta modifiche significative all’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, rafforzando il sistema della patente a crediti e introducendo misure più severe per contrastare l’utilizzo di lavoro irregolare e viene previsto un meccanismo di decurtazione di 5 crediti per ogni lavoratore impiegato “in nero”, a prescindere dalla durata o dal numero delle giornate di lavoro irregolare. La nuova disciplina si applica agli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026.
Sul piano sanzionatorio, è stata inoltre innalzata a 12.000 euro la soglia minima della sanzione amministrativa per i soggetti che operano senza patente o con un punteggio inferiore al limite di 15 crediti. L’importo della sanzione è determinato nella misura del 10% del valore complessivo dei lavori eseguiti, ma non può comunque scendere al di sotto della soglia minima stabilita dalla norma e la disciplina prevede anche l’esclusione dalla procedura di diffida e l’interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
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Notifica preliminare: nuovi dati obbligatori
Per effetto della modifica apportata all’Allegato XII del D.Lgs. n. 81/2008, la notifica preliminare dovrà ora indicare:
codice fiscale o partita IVA delle imprese;
quali soggetti operano in regime di subappalto.
La modifica è immediatamente operativa per le notifiche successive al 31 ottobre 2025.
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Dispositivi di protezione individuale
La disciplina in materia di dispositivi di protezione individuale è stata aggiornata dall’art. 5, comma 1, lettera g), del D.L. n. 159/2025, che ha modificato l’art. 77, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008, rafforzando gli obblighi del datore di lavoro.
In particolare, viene confermato che il datore di lavoro deve garantire il mantenimento dell’efficienza dei DPI, assicurandone le condizioni di igiene attraverso interventi di manutenzione, riparazione e sostituzione secondo le indicazioni del fabbricante. L’obbligo riguarda anche gli indumenti di lavoro che, sulla base della valutazione dei rischi, assumono la qualificazione di dispositivi di protezione individuale.
Nell’ambito delle verifiche ispettive sarà pertanto accertato che il datore di lavoro abbia individuato, all’interno del DVR, gli indumenti di lavoro da considerare DPI.
La scelta dei DPI deve essere fatta con la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e della stesura del DVR. I DPI sono scelti a seconda della tipologia di rischio (generico o specifico/normato). Ovviamente non è sempre facile e c’è bisogno di conoscenze specialistiche o di un software DVR che prevede automaticamente il calcolo e la scelta dei DPI in relazione all’esito della valutazione del rischio.
Scale verticali permanenti: nuova disciplina tecnica
La disciplina dei requisiti di sicurezza delle scale è stata aggiornata dal D.L. n. 159/2025, che, attraverso l’art. 5, comma 1, lettera h), ha riformulato l’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 specificando che la nuova formulazione non fa più riferimento alle “scale a pioli”, ma introduce una disciplina più specifica per le scale verticali permanenti, intese come strutture fissate a un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, con altezza superiore a 5 metri e inclinazione maggiore di 75 gradi.
Tali scale devono essere dotate, in alternativa e sulla base della valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto oppure di una gabbia di sicurezza conforme alla normativa e la scelta del dispositivo di protezione deve essere effettuata tenendo conto delle possibili criticità operative, come nel caso in cui la presenza della gabbia possa ostacolare eventuali procedure di soccorso.
In sede ispettiva, con particolare riferimento alle scale già installate e prive di gabbia di protezione, dovrà essere verificato che le procedure di utilizzo siano state aggiornate prevedendo l’impiego di sistemi di protezione individuale e che tali dispositivi siano effettivamente messi a disposizione dei lavoratori. In caso di violazione dell’art. 113, comma 2, si applica la sanzione prevista dall’art. 159, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 81/2008.
Restano invece invariati gli ulteriori requisiti dimensionali delle scale, tra cui la distanza minima di 15 cm tra i pioli e la parete di fissaggio e la distanza massima di 60 cm tra il piano dei pioli e la parete della gabbia sul lato opposto. È inoltre confermato che la gabbia di sicurezza deve presentare maglie o aperture tali da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno.
Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, l’efficacia delle nuove disposizioni è differita al 1° febbraio 2026, al fine di consentire agli operatori di adeguare le strutture e le procedure di sicurezza.
Protezione cadute dall’alto
La normativa sui sistemi di protezione contro le cadute dall’alto è stata aggiornata dal D.L. n. 159/2025, che ha modificato l’art. 115 del D.Lgs. n. 81/2008, introducendo chiarimenti e priorità operative più precise. Viene ribadito che, nell’organizzazione della sicurezza, devono essere privilegiati i sistemi di protezione collettiva rispetto a quelli individuali. In particolare, tra le misure collettive quelle da adottare prioritariamente sono parapetti e reti di sicurezza.
I sistemi individuali sono classificati in 4 categorie:
sistemi di trattenuta;
sistemi di posizionamento;
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
sistemi di arresto caduta.
Ogni sistema è costituito da un dispositivo di presa del corpo collegato a un sistema di ancoraggio e deve essere scelto tenendo conto della specifica idoneità per l’attività da svolgere. Inoltre, i primi tre tipi di sistemi godono di priorità rispetto al sistema di arresto caduta, che viene utilizzato solo quando gli altri non risultano adeguati.
Per i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, rimangono valide le regole già previste dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di condizioni di utilizzo e requisiti di sicurezza.
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Formazione e aggiornamento RLS
Il D.L. n. 159/2025 interviene anche sul sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo l’adozione di un Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per definire i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati all’erogazione della formazione. Con riferimento alla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la normativa estende l’obbligo di aggiornamento periodico anche agli RLS delle imprese che occupano meno di 15 lavoratori. Le modalità operative dell’aggiornamento saranno stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto sia della dimensione dell’impresa sia del livello di rischio connesso alle attività svolte.
Resta invece invariata la disciplina relativa alle ore minime di aggiornamento per le imprese con un numero di lavoratori superiore a 15. In particolare, è previsto un aggiornamento annuale di quattro ore per le imprese con un organico compreso tra 15 e 50 lavoratori e di otto ore per quelle con più di 50 dipendenti.
Un ulteriore elemento di novità riguarda la registrazione delle competenze formative acquisite dai lavoratori. La normativa sostituisce il riferimento al libretto formativo del cittadino con l’utilizzo del fascicolo elettronico del lavoratore e del fascicolo sociale e lavorativo, prevedendo l’integrazione dei dati all’interno del SIISL, il sistema informativo destinato all’inclusione sociale e lavorativa.
Inoltre, in fase di conversione del decreto è stato introdotto l’art. 1-bis, che stabilisce un termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza nei settori turistico-ricettivo e nella somministrazione di alimenti e bevande. In deroga alla regola generale che richiede la formazione al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori impiegati nei pubblici esercizi e nelle imprese turistico-ricettive le attività formative devono essere completate entro 30 giorni dall’assunzione o dall’inizio dell’utilizzo della prestazione lavorativa.
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Sorveglianza sanitaria
Viene precisato che i controlli sanitari cui i lavoratori sono tenuti a sottoporsi devono essere considerati a tutti gli effetti parte dell’orario di lavoro, fatta eccezione per le visite effettuate in fase preassuntiva. Un ulteriore obbligo riguarda il medico competente, che deve informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening previsti dai livelli essenziali di assistenza e diffondendo le relative informazioni anche attraverso campagne di sensibilizzazione promosse dal Ministero della salute.
La normativa introduce inoltre la possibilità di effettuare accertamenti sanitari nei casi in cui sussista un ragionevole sospetto che il lavoratore possa essere sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope. In tali circostanze è consentita l’esecuzione di una visita medica, anche prima o durante il turno di lavoro, limitatamente alle attività considerate ad elevato rischio infortunistico. L’applicazione di questa misura dovrà comunque avvenire nel rispetto della disciplina vigente in materia di controlli sull’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti e resta subordinata alla definizione delle condizioni operative che saranno stabilite nell’ambito dell’Accordo Stato-Regioni previsto entro il 31 dicembre 2026, che potrà meglio specificare le modalità di accertamento.
Infine, è stata introdotta la possibilità, per gli organismi paritetici delle imprese con un numero non superiore a 10 lavoratori e per i sistemi di bilateralità, di promuovere iniziative volte a facilitare l’adempimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria attraverso convenzioni con le aziende sanitarie locali o con medici competenti, nell’ottica di rafforzare la medicina del territorio e l’integrazione tra gli attori della prevenzione.
Spese processuali e domicilio digitale
Il D.L. 159/2025, all’art. 13, comma 2, ha previsto che l’esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, prevista dall’art. 158 del Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, si applichi anche all’Ispettorato nazionale del lavoro. La disposizione è volta a semplificare l’attività dell’Ispettorato, favorendone una maggiore efficienza operativa.
Mentre, sul piano degli obblighi amministrativi, l’art. 13, comma 3, del decreto ha modificato l’art. 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012, specificando che l’indicazione del domicilio digitale è obbligatoria per l’amministratore unico, l’amministratore delegato o, in assenza di tali figure, per il presidente del consiglio di amministrazione delle imprese costituite in forma societaria.
La norma precisa inoltre che il domicilio digitale dei suddetti amministratori non può coincidere con quello dell’impresa e le imprese già iscritte al registro delle imprese devono comunicare il domicilio digitale degli amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, comunque, al momento del conferimento o del rinnovo.
Modifiche ai requisiti di accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità
L’art. 2, comma 1, del D.L. n. 159/2026 ha aggiornato i requisiti per l’accesso e la permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualità, intervenendo sull’art. 6, comma 1, del D.L. n. 91/2014.
In particolare, è stata introdotta una nuova causa ostativa rappresentata dalla presenza di condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Un ulteriore elemento di esclusione riguarda l’aver ricevuto, negli ultimi 3 anni, contravvenzioni o sanzioni amministrative, anche non definitive, per violazioni della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.
La disciplina prevede tuttavia una deroga nel caso in cui il trasgressore o l’obbligato in solido abbiano provveduto, prima dell’adozione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle violazioni sanabili e al pagamento agevolato delle sanzioni entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.
Per le violazioni prevenzionistiche soggette alla procedura di prescrizione ai sensi del D.Lgs. 758/1994, è quindi necessario adempiere alla prescrizione e provvedere al pagamento in sede amministrativa delle somme dovute.
Le comunicazioni e i prospetti trasmessi dalla Direzione centrale competente, necessari alle deliberazioni della Cabina di Regia INPS ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 91/2014, sono stati aggiornati per includere il richiamo a queste nuove disposizioni.
Download GratuitoCircolare INL 1/2025 – Decreto sicurezza 2025
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