Spese di ristrutturazione in condominio: le specifiche tecniche 2025

Spese di ristrutturazione in condominio: le specifiche tecniche 2025

Il modello per gli amministratori di condominio che devono comunicare entro il 16 marzo dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali

Con provvedimento del 10 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per l’invio delle comunicazioni all’anagrafe tributaria, da parte degli amministratori di condominio, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.

Le specifiche tecniche 2025 recepiscono le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2025, che hanno riflesso sul periodo d’imposta della prossima dichiarazione dei redditi.

Gli amministratori di condominio possono ora indicare il requisito dell’abitazione principale dell’unità immobiliare comunicata dal condòmino. Per il 2025 e il 2026 sono in questo caso infatti si ha il diritto alla detrazione maggiorata del 50%.

L’informazione viene trasmessa all’Agenzia delle entrate solo qualora il condòmino l’abbia comunicata all’amministratore di condominio entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa.

Per il primo anno di applicazione, ossia per il periodo d’imposta 2025, la trasmissione di questa informazione da parte dell’amministratore è comunque facoltativa.

L’invio, per cui c’è tempo fino al prossimo 16 marzo, è finalizzato alla raccolta dei dati che saranno resi disponibili ai contribuenti nella dichiarazione precompilata 2026.

Oltre alle specifiche tecniche, al provvedimento sono allegate le istruzioni di compilazione e la ricevuta telematica.

 

 

 

Come comunicare la destinazione d’uso dell’abitazione e gestire correttamente le possibili aliquote di detrazione (50% o 36%)

Per l’invio della comunicazione annuale delle spese di ristrutturazione sulle parti comuni sostenute nel 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni sulla corretta imputazione delle nuove aliquote di detrazione (50% o 36%) in base alla destinazione d’uso dell’immobile.

Nel campo 26 della bozza della nuova Comunicazione, relativo alla «Tipologia del soggetto al quale è stata attribuita la spesa», il codice 1, precedentemente unico, viene ora sdoppiato per le spese dal 2025:

Codice 1: riservato ai titolari di diritti reali di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione). Solo per questi soggetti è possibile applicare la detrazione del 50% (per il 2025-2026), a patto che l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
Codice 2: da utilizzare per i titolari di diritti personali di godimento (inquilini, comodatari) o familiari conviventi. Per loro la detrazione scende al 36% (per il 2025-2026).

Nel Campo 30 è stato introdotto un nuovo campo per specificare l’uso dell’immobile:

Codice 1: Se l’unità è adibita ad abitazione principale.
Codice 0: Se l’unità non è abitazione principale.
Campo vuoto: Se l’informazione non è disponibile.

L’obbligo di comunicare la destinazione d’uso (“abitazione principale” o meno) sussiste solo se il condòmino ha fornito tale informazione.

Se il condòmino non comunica il dato, l’amministratore può lasciare il campo vuoto (indicando di non disporre del dato). In questo caso, sarà cura del singolo condòmino modificare la propria dichiarazione dei redditi precompilata per inserire la corretta percentuale di detrazione.

Poiché la residenza anagrafica potrebbe non coincidere con la dimora abituale (es. studenti fuori sede), è opportuno che l’amministratore richieda ai condòmini una dichiarazione specifica sulla destinazione d’uso, non basandosi solo sull’anagrafe condominiale.

 

 

 

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