Esubero di manifestazioni di interesse in una gara pubblica: può decidere il RUP?
È legittima una selezione discrezionale del RUP per evitare il sorteggio delle ditte da invitare? Il MIT fa chiarezza
Un chiarimento del MIT (parere 4013/2026) interviene su una questione importante: come gestire l’esubero di manifestazioni di interesse quando i criteri oggettivi non riducono a sufficienza il numero di candidati?
Il quadro normativo: il tramonto del sorteggio
L’articolo 50, comma 2, del Codice è perentorio: l’utilizzo del sorteggio o di altri metodi di estrazione casuale è da considerarsi un’extrema ratio. Tale divieto è stato ulteriormente blindato dall’Allegato II.1 e dai recenti orientamenti dell’ANAC (Comunicato del Presidente del 5 giugno 2024). Il legislatore ha inteso premiare la qualificazione degli operatori e la responsabilità del RUP, chiedendo alle Stazioni Appaltanti di compiere scelte basate sul merito e sull’attinenza tecnica, piuttosto che affidarsi alla “fortuna”.
Il quesito al MIT: discrezionalità o sorteggio?
Il dubbio sollevato da una Stazione Appaltante riguardava le procedure negoziate di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e). Nello specifico, ci si interrogava su cosa fare qualora, nonostante l’applicazione di criteri oggettivi, il numero di operatori economici risultasse ancora troppo elevato rispetto ai minimi stabiliti dalla legge (5 o 10 invitati).
È legittima una selezione discrezionale del RUP per evitare il sorteggio delle ditte da invitare?
La risposta del Ministero (Parere n. 3024/2025)
Il MIT ha chiarito due punti fondamentali:
i numeri sono minimi, non massimi: i limiti di 5 o 10 operatori indicati dall’art. 50 sono soglie minime di partecipazione per garantire la concorrenza. Nulla vieta alla Stazione Appaltante di invitare un numero superiore di ditte, se ciò non pregiudica l’efficienza della procedura;
legittimità della selezione discrezionale “vincolata”: il RUP può procedere ad una selezione discrezionale degli operatori economici da invitare, purché questa non sfoci nell’arbitrio. La scelta deve sempre fondarsi su criteri predeterminati, oggettivi e coerenti con l’oggetto dell’appalto.
La posizione del MIT conferma la ratio del nuovo Codice: trasformare il RUP da mero esecutore di procedure automatiche a manager pubblico capace di selezionare il miglior partner contrattuale per l’amministrazione. Il sorteggio rimane un’eccezione confinata a “situazioni particolari e specificamente motivate”. La via maestra è la definizione di avvisi di manifestazione d’interesse estremamente dettagliati, capaci di “scremare” il mercato già a monte attraverso requisiti tecnici e professionali stringenti e proporzionati.
Leggi l’approfondimento: Le procedure di affidamento nel nuovo codice appalti
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