L’attrezzatura protettiva non basta! Gli obblighi di sicurezza si traducono in controllo sull’uso reale

L’attrezzatura protettiva non basta! Gli obblighi di sicurezza si traducono in controllo sull’uso reale

La Cassazione conferma: la responsabilità datoriale non si esaurisce nella “conformità teorica” o nella mera disponibilità di dispositivi/parti di sicurezza

La Cassazione penale (sentenza 5037/2026) si pronuncia sul caso di un lavoratore di un mobilificio che, mentre utilizzava una sega circolare a banco, ha subito gravi lesioni alla mano.

Il datore di lavoro (legale rappresentante) viene condannato per lesioni colpose aggravate (art. 590, comma 3, c.p.) con colpa specifica individuata nella violazione:

dell’art. 37, comma 1, lett. b) (obblighi di formazione/informazione);
dell’art. 71, commi 3 e 4 (obblighi sulle attrezzature di lavoro: requisiti e idoneità in sicurezza).

Non basta “avere” la protezione, occorre che l’attrezzatura sia “effettivamente” sicura nell’uso reale

La colpa attribuita al datore di lavoro è quella di non aver previsto che la sega circolare fosse effettivamente dotata della cuffia di protezione, il cui utilizzo era prescritto dalle istruzioni d’uso del macchinario.

La difesa tenta di spostare l’asse:

la cuffia sarebbe stata “a disposizione” dei lavoratori;
alcune lavorazioni ne richiederebbero la rimozione (come quella specifica del taglio a banco);
le scelte operative sarebbero del preposto/capo reparto.

La responsabilità datoriale non si esaurisce nella “conformità teorica” o nella mera disponibilità di dispositivi/parti di sicurezza: se l’attrezzatura viene usata senza protezione (o con protezione non disponibile/di fatto non impiegabile), il rischio si materializza e l’obbligo dell’art. 71 si traduce in doveri organizzativi e di controllo sull’uso reale.

La prassi aziendale non conforme non esonera il datore di lavoro

Un passaggio decisivo riguarda l’eventuale prassi aziendale non conforme (il lavoratore stava eseguendo la mansione senza la cuffia). La Corte afferma che una prassi contra legem non esonera il datore di lavoro, soprattutto se conosciuta o se vi è prova della colpevole ignoranza.

La nomina dell’RSPP (che ha prodotto attestati di formazione falsi) non esclude l’obbligo di vigilanza

Lamenta il ricorrente che nessun addebito colposo può essergli mosso in punto di formazione, in quanto legittimamente convinto di aver adempiuto ai suoi obblighi, attraverso la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), il quale aveva invece realizzato falsi attestati di formazione, muniti anche di fogli riepilogativi delle presenze.

Il profilo di colpa, però, non può essere escluso in ragione della nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione: quest’ultimo, infatti, svolge una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione del dipendente.

L’obbligo di vigilanza non può quindi considerarsi assolto con la mera nomina di figure tecniche specializzate, dovendo il datore mantenere un controllo effettivo sull’andamento delle attività lavorative e sulle condizioni di sicurezza, specie quando emergano elementi che possano ingenerare dubbi sulla sicurezza delle lavorazioni (Sez. 4, n. 35858 del 14/09/2021, Rv. 281855 -01, con la precisazione che la verifica sulla concreta attuazione dell’obbligo di vigilanza non può prescindere dall’esistenza di prassi elusive note all’obbligato).

Obbligo di vigilanza del D.L.: quando diventa “pregnante” (indicatori di allarme)

La sentenza sottolinea che l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro è ancora più intenso quando emergono segnali che dovrebbero far dubitare della sicurezza o dell’effettivo adempimento della formazione, come ad esempio i molteplici infortuni avvenuti durante l’uso delle macchine da taglio oppure la creazione dei falsi registri di partecipazione con presenze annotate solo dopo l’incidente.

Leggi l’approfondimento: Responsabilità del datore di lavoro

La sicurezza aziendale è fondamentale nella sua organicità, ecco perché è opportuno utilizzare il software per la gestione della sicurezza sul lavoro che non si limita a gestire attività sconnesse fra loro (come accade in altre procedure software), ma offre un modello informatico affidabile e flessibile in cui basta indicare gli elementi specifici dell’azienda da gestire (i lavoratori con le effettive mansioni, le macchine con le reali caratteristiche, etc.) e associarli agli Elementi della Sicurezza già predisposti nell’archivio del programma per ottenere automaticamente le attività da adempiere per legge, le scadenze da seguire, i documenti da redigere.

 

 

 

Fonte: Read More