Quando è obbligatorio istituire il collegio consultivo tecnico?

Quando è obbligatorio istituire il collegio consultivo tecnico?

L’obbligo di istituzione del Collegio scatta per i lavori sopra soglia o per tutti quelli volti alla realizzazione di un’opera pubblica? Il MIT fa chiarezza

Il Collegio Consultivo Tecnico si conferma uno strumento essenziale per la prevenzione delle controversie e la rapida risoluzione delle dispute durante l’esecuzione del contratto. Tuttavia, la sua attivazione ha sollevato dubbi interpretativi circa l’ambito applicativo oggettivo.

Recentemente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito un importante chiarimento in risposta ad un quesito (parere 4015/2026). Nello specifico, è stato chiesto se il Collegio, ai sensi dell’art. 215, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, debba essere istituito obbligatoriamente per tutti gli appalti di lavori superiori alla soglia o se l’obbligo riguarda solo gli appalti aventi ad oggetto la realizzazione di un’opera pubblica. Inoltre, si chiede quale sia la corretta definizione da attribuire al concetto di “opera pubblica” ai fini dell’applicazione della disposizione richiamata.

La risposta del MIT: il criterio della funzionalità

Il MIT, nel risolvere il quesito, ha richiamato la gerarchia delle definizioni contenute nel Codice, si focalizza sull’art. 3, comma 1, lett. bb), dell’allegato I.1 al Codice dei contratti pubblici che definisce “opera”:

“il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica”.

Richiama, poi, l’art. 215, comma 1, del Codice, secondo cui:

“Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria“.

Quindi, la costituzione del Collegio consultivo tecnico non consegue automaticamente al mero superamento della soglia di rilevanza europea. L’obbligo sorge unicamente qualora l’appalto di lavori sia finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica.

Leggi l’approondimento: Il collegio consultivo tecnico nel nuovo codice appalti

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