Pensioni Professionisti: come fare il ricongiungimento dei contributi

Pensioni Professionisti: come fare il ricongiungimento dei contributi

Dal 9 febbraio 2026 diventa possibile per i liberi professionisti procedere alla ricongiunzione da e verso la Gestione separata Inps di contributi maturati in altre gestioni previdenziali, comprese quelle delle Casse professionali

Annunciata già a novembre 2025, è operativa dal 9 febbraio 2026 (per le nuove domande e anche per quelle/ricorsi pendenti) la procedura INPS che consente ai liberi professionisti di ricongiungere i contributi da e verso la Gestione Separata INPS rispetto alle Casse professionali (Enti ex D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. 103/1996).

L’obiettivo è ridurre la frammentazione contributiva e permettere di costruire una posizione previdenziale unica nella gestione “accentrante” scelta (Gestione Separata oppure Cassa), secondo le regole della ricongiunzione.

Ecco cosa sapere, come si e quanto costa il ricongiungimento dei contributi per i liberi professionisti.

Ricongiungimento dei contributi: cosa cambia davvero dal 2026

La circolare INPS n. 15 del 9/2/2026 recepisce un orientamento giurisprudenziale consolidato e supera il precedente indirizzo amministrativo che fino a questa data tendeva a “isolare” la Gestione Separata dalle ricongiunzioni.

Ispirata integralmente al sistema di calcolo contributivo della pensione, la Gestione separata è stata esclusa dall’ambito di applicazione delle norme in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26039/2019, ha riconosciuto il diritto, in capo a un libero professionista, di chiedere la ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione separata presso la Cassa professionale di iscrizione (gestione accentrante), ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 45/1990 (c.d. ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata e in entrata verso la Cassa professionale).

Tale orientamento si è consolidato nel tempo, alla luce di successive sentenze di merito, che, richiamando tale pronuncia, hanno ribadito che la legge 45/1990 riconosce un generale diritto alla ricongiunzione presso la Cassa di iscrizione del libero professionista, sulla cui sussistenza non possono incidere, ove difformi, le modalità di calcolo della prestazione previdenziale.

In attuazione di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, la circolare INPS 15 /2026 supera il precedente orientamento amministrativo seguito in materia e fornisce indicazioni per l’esercizio della ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria, sia in entrata (verso la Gestione separata) che in uscita (dalla medesima Gestione verso gli Enti privati), in conformità ai principi di parità di trattamento e di unificazione della posizione assicurativa.

Che cos’è la ricongiunzione e quando conviene

La ricongiunzione è un’operazione che trasferisce la contribuzione da una o più gestioni a una gestione “accentrante”, con lo scopo di:

evitare spezzoni contributivi “poco utili”;
concentrare la storia contributiva in un’unica posizione, facilitando diritto e misura della pensione (secondo le regole della gestione che accoglie).

Due le direzioni possibili:

ricongiunzione in uscita dalla Gestione Separata verso la Cassa professionale (la Cassa diventa gestione accentrante).
ricongiunzione in entrata verso la Gestione Separata trasferendo contributi da Cassa/altre gestioni alla Gestione Separata (Gestione Separata accentrante).

La possibilità opera, pertanto, da e verso la Gestione Separata includendo le Casse professionali.

Requisiti e limiti: chi può fare domanda e chi è escluso dal ricongiungimento dei contributi

La domanda deve riguardare tutti e per intero i periodi ancora “disponibili” presso le altre forme previdenziali. Quindi:

non sono ammesse ricongiunzioni parziali;
sono esclusi i periodi che hanno già dato luogo a pensione (perché non più disponibili).

Vincolo dei periodi ante 1° aprile 1996 (per ricongiunzione verso Gestione Separata)

Per chi volesse ricongiungere in entrata verso la Gestione Separata, l’INPS precisa che sono esclusi i casi in cui, presso l’Ente/Cassa di provenienza, il richiedente abbia anche solo in parte periodi contributivi antecedenti al 1° aprile 1996 (data di introduzione dell’obbligo contributivo per la Gestione Separata, secondo la ricostruzione normativa richiamata).

In pratica, la ricongiunzione non può essere usata per “portare dentro” la Gestione Separata contributi di epoche in cui la Gestione Separata non era operativa.

Come si fa il ricongiungimento dei contributi

La circolare INPS 15/2026fornisce il perimetro e i criteri, precisando che per le modalità pratiche non dettagliate (accettazione, ritardi nei pagamenti ecc.) rinvia alle regole generali della L. 45/1990 e alle istruzioni amministrative.

Ecco la sequenza “tipica” per un professionista:

Passo 1 – Mappatura della storia contributiva

Individua tutte le gestioni coinvolte: Cassa professionale, Gestione Separata, eventuali altri periodi.
Verifica di periodi che hanno già generato pensione (non trasferibili) e di contributi ante 1/4/1996 (vincolo se vuoi entrare in GS).

Passo 2  – Scelta della gestione “accentrante”

se accentrante è la Cassa si procede alla ricongiunzione “in uscita” dalla Gestione Separata.
Se accentrante è la Gestione Separata si procede alla ricongiunzione “in entrata” (attenzione ai limiti ante 1996).

Passo 3 – Domanda

Dal 9 febbraio 2026 le nuove disposizioni sono operative per le nuove domande e anche per domande/ricorsi pendenti non definiti alla stessa data.

Passo 4 – Quantificazione dell’onere (se dovuto) e valutazione dell’accettazione

Per la ricongiunzione, la circolare evidenzia che è onerosa: l’onere è a carico dell’interessato e viene calcolato secondo criteri specifici (vedi sotto).

Passo 5 – Versamento dell’onere e perfezionamento

Le modalità di versamento e gestione operativa (termini, eventuali rateazioni previste dalle prassi, gestione ritardi) sono rinviate alle istruzioni sulla L. 45/1990.

Quanto costa il ricongiungimento e come si calcola l’onere

Per i periodi che, nella gestione accentrante, sono valutati col sistema contributivo, il criterio di calcolo dell’onere è quello “a percentuale” (D.Lgs. 184/1997, art. 2, comma 5), non la riserva matematica.

Per la ricongiunzione in entrata verso la Gestione Separata, l’onere viene determinato:

applicando l’aliquota IVS in vigore nella Gestione Separata alla data della domanda (in ottica di semplificazione: quella dei co.co.co. iscritti in via esclusiva e non pensionati, 33% per il 2025);
sulla retribuzione di riferimento: quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla domanda (o meno mesi disponibili), rapportata al periodo ricongiunto e “attribuita” temporalmente ai periodi;
con correttivi di minimale e massimale (se la media annua è sotto il minimale o sopra il massimale vigente nell’anno della domanda, si usa rispettivamente minimale o massimale).
dall’onere così calcolato si sottrae quanto trasferito dalle gestioni di provenienza → si ottiene l’onere netto a carico dell’interessato.

Effetti sulla pensione: cosa succede ai periodi ricongiunti

Il periodo ricongiunto viene accreditato:

per anno e con periodicità mensile (mese = 30 giorni o 4,333 settimane);
frazioni inferiori al mese: arrotondamento per eccesso se > 15 giorni, altrimenti per difetto.

Ai fini del diritto a pensione, i periodi ricongiunti contano nella loro collocazione temporale, come se fossero stati acquisiti tempestivamente (efficacia retroattiva).

Sul piano “patrimoniale”, la logica contributiva impone che:

il montante relativo ai periodi ricongiunti è rivalutato a partire dall’anno successivo a quello di presentazione della domanda (perché la rivalutazione ha effetto dalla “data della domanda”, con esclusione dell’anno della domanda).

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Domande pendenti e ricorsi: cosa succede a chi aveva già avviato la pratica

Le disposizioni si applicano:

alle domande e ricorsi presentati dal 9 febbraio 2026;
e anche a domande/ricorsi presentati prima, ma ancora giacenti e non definiti a quella data.

 

 

 

 

Fonte: Read More