CER e incentivi GSE: quando le trattenute dell’ente sono fuori campo IVA

CER e incentivi GSE: quando le trattenute dell’ente sono fuori campo IVA

Se è mera copertura costi istituzionali e non prezzo di servizi resi al socio si tratta di attività non commerciale e fuori campo IVA

Nel modello tipico di CER, il Referente incassa dal GSE somme spettanti ai membri e le ripartisce. In alcuni casi applica una trattenuta (percentuale o quota) destinata a coprire costi di gestione (misure, piattaforme, ripartizioni, adempimenti). La fattispecie è ricondotta a mandato senza rappresentanza.

Questa trattenuta è un corrispettivo (attività commerciale) oppure una modalità di copertura dei costi istituzionali (non commerciale)? E che succede con l’IVA?

Con la Risposta n. 22/2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che se la trattenuta serve a garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’ente e non remunera servizi “aggiuntivi” resi al socio, non è un corrispettivo né un “ricavo commerciale” e sta fuori campo IVA.

Il contesto: che cosa paga il GSE e perché la CER incassa “per conto”

La risposta richiama il funzionamento tipico dell’autoconsumo diffuso: la CER (in qualità di Referente) gestisce i rapporti con il GSE e incassa somme che poi devono essere ripartite ai membri, in un quadro ricondotto a un mandato senza rappresentanza.

Tra le principali voci in gioco (semplificando) troviamo:

Tariffa premio sull’energia condivisa;
Contributo ARERA (rimborso di alcune componenti tariffarie);
eventuale corrispettivo per la vendita dell’energia immessa in rete e non autoconsumata.

Il nodo fiscale: “quote/contributi” vs “corrispettivi specifici”

Il ragionamento dell’Agenzia ruota attorno a un confine classico per gli enti associativi:

non commerciale: attività verso associati in conformità alle finalità istituzionali e senza corrispettività specifica (art. 148, c.1 TUIR; e, dal 2026 per ETS, art. 79, c.6 CTS).
commerciale: cessioni/servizi verso associati contro corrispettivi specifici, incluse quote “supplementari” determinate in funzione di maggiori o diverse prestazioni (art. 148, c.2 TUIR; e art. 79, c.6 CTS).

Se la trattenuta è il prezzo di un servizio individuale (extra) reso al socio, rischia di diventare “corrispettivo specifico”. Se invece è una leva interna per coprire costi generali di gestione necessari allo svolgimento dell’attività istituzionale, la natura cambia.

La conclusione dell’Agenzia: trattenuta non commerciale (se manca il sinallagma)

Nel caso esaminato, la trattenuta viene effettuata solo quando le entrate istituzionali (quote ordinarie e altre entrate) non bastano a mantenere l’equilibrio economico-finanziario, e serve esclusivamente a coprire maggiori costi di gestione connessi all’attività istituzionale.

L’Agenzia afferma quindi che tali somme:

non sono corrispettivi ai sensi dell’art. 148, c.2 TUIR e dell’art. 79, c.6 CTS;
non sono ricavi da attività commerciale;
e, cosa molto operativa, sono fuori campo IVA perché prive del requisito oggettivo (assenza di rapporto sinallagmatico, quindi niente “prestazione di servizi” rilevante IVA).

Questa impostazione è coerente anche con la lettura “funzionale” proposta: la trattenuta produce effetti simili a quelli che si avrebbero se il GSE riversasse tutto ai soci e poi l’ente chiedesse un conguaglio della quota associativa per coprire i costi.

C’è però un passaggio cruciale da non sottovalutare: se la trattenuta incide su somme legate al corrispettivo per la vendita dell’energia immessa in rete (energia non autoconsumata), la risposta precisa che la base imponibile in capo all’associato resta l’intero importo erogato dal GSE, non il “netto” dopo la trattenuta.

In altre parole, la trattenuta non “abbassa” automaticamente la rilevanza reddituale del membro sulla quota vendita energia. Questo è un tema da gestire bene in riparti, rendiconti e comunicazioni ai partecipanti.

Approfondimenti

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