ANAC: sui prezzari obbligo di aggiornamento e (quasi) zero discrezionalità

ANAC: sui prezzari obbligo di aggiornamento e (quasi) zero discrezionalità

Per i lavori, i prezzi devono riflettere i “prezzi correnti” alla data di approvazione del progetto, attraverso i prezzari regionali

La Delibera ANAC n. 502 del 17 dicembre 2025 nasce da un procedimento di vigilanza avviato a seguito di una segnalazione di ANCE Venezia su presunte anomalie nella determinazione dei prezzi a base di gara per l’appalto dei lavori della nuova Questura di Venezia, bandito dalla Città Metropolitana di Venezia.

Dal caso concreto, ANAC ricava una serie di indicazioni pratiche per le stazioni appaltanti, che si possono leggere come un “promemoria di conformità” al d.lgs. 36/2023: prezzari, motivazioni delle scelte, gestione delle prestazioni aggiuntive, corretto perimetro della verifica progettuale, validazione, attestazioni e adempimenti collegati (Genio Civile/zona sismica), trasparenza e concorrenza.

Prezzari: obbligo di aggiornamento e (quasi) zero discrezionalità

Il primo messaggio ANAC è netto: per i lavori, i prezzi devono riflettere i “prezzi correnti” alla data di approvazione del progetto, attraverso i prezzari regionali; in quest’ambito il Codice non lascia margini di discrezionalità alla stazione appaltante.

Nel caso esaminato, il progetto (validato il 17/09/2024 e approvato il 20/09/2024) è stato messo in gara in ottobre 2024 facendo riferimento al prezzario Veneto 2023, nonostante fosse entrato in vigore il prezzario 2024 dal 30 giugno 2024: per ANAC, ciò integra mancata ottemperanza all’art. 41, comma 13, con possibile alterazione delle condizioni di concorrenza.

Citando la giurisprudenza sul tema, ANAC evidenzia che la funzione dell’istituto dei prezziari è, da un lato, quella di assicurare – nell’interesse dell’Amministrazione e della collettività – la serietà dell’offerta e la qualità delle prestazioni finali rese dall’operatore economico selezionato, dall’altro, quella di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le distorsioni.

Ad ulteriore chiarimento, l’ANAC richiama il recente parere n. 2686 del 18/07/2024, nel quale il MIT ha sottolineato che “i prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.”

Riduzioni (o aumenti) dei prezzi: sì, ma solo se motivate e rese trasparenti negli atti

Nel caso di specie, sui prezzi è stata applicata una riduzione lineare del 17% disposta dal RUP, senza adeguata motivazione nei documenti di gara.

ANAC richiama un principio semplice: anche quando il prezzario consenta rimodulazioni, nei documenti di progetto posti a base di gara devono essere illustrate le motivazioni della riduzione/aumento e le variazioni devono comparire come premessa di EPU e Analisi Nuovi Prezzi.

In più, ANAC critica la genericità di motivazioni basate su “andamento del mercato” non supportate da elementi verificabili (banche dati ufficiali, rilevazioni documentate), evidenziando difetto di trasparenza.

Prestazioni “opzionali” o aggiuntive: servono clausole davvero chiare e soprattutto una valorizzazione economica

Un secondo blocco di indicazioni riguarda l’affidamento di lavori ulteriori all’aggiudicatario, qualificati come modifiche ex art. 120, comma 1, lett. a). ANAC osserva che, per essere legittime, tali prestazioni devono essere previste in clausole “chiare, precise e inequivocabili”: nella lettura di ANAC, ciò implica almeno la valorizzazione economica delle prestazioni che la SA si riserva di affidare.

Nel caso concreto, ANAC evidenzia anche un ulteriore profilo: la mancata valorizzazione contrasta con l’art. 14, comma 4 (corretta stima dell’importo dell’appalto, anche ai fini del contributo ANAC) e rileva nuovamente un difetto di trasparenza sulle ragioni di urgenza poste a fondamento dell’affidamento.

Pertanto, ANAC qualifica l’affidamento come non conforme all’art. 120, comma 1, lett. a), anche perché non risultavano rispettati i requisiti di chiarezza/precisione e di quantificazione ex ante.

Verifica del progetto: “semplificare” non significa escludere elaborati

Uno dei passaggi più importanti della delibera riguarda l’uso improprio della “semplificazione” prevista dall’Allegato I.7. Nel caso di specie, il RUP ha disposto di escludere dalla verifica una lista ampia di documenti (BIM, quadro economico, cronoprogramma, capitolati, pareri, ecc.).

ANAC chiarisce che:

la semplificazione non comporta la sottrazione alla verifica di elaborati progettuali;
la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale alle disposizioni funzionali/prestazionali/normative/tecniche e deve considerare tutti gli elaborati che definiscono la soluzione; il progetto è un “unicum” (completezza, coerenza, ripercorribilità, compatibilità).
la “semplificazione” è pensata per casi specifici (ripetitività, analogie, controlli a campione o comparazione, parti non modificate), non per opere tecnicamente complesse dove gli elaborati esecutivi richiedono approfondimenti e modifiche.

Nel caso esaminato, il verificatore ha espresso un giudizio complessivo di “NON CONFORMITÀ” proprio perché molti controlli sono stati eseguiti solo parzialmente o non eseguiti, a causa delle esclusioni imposte.

Validazione: non è un atto “a prescindere” dalla verifica (e non può ignorarne l’esito)

ANAC ricorda che la validazione è l’atto formale che recepisce i positivi esiti della verifica progettuale e, sulla base di questi, attesta l’effettiva eseguibilità del progetto.

Nel caso concreto, nonostante il giudizio di non conformità del verificatore, il RUP ha validato comunque il progetto: per ANAC, in assenza di esiti positivi della verifica, la validazione “non poteva essere effettuata” e l’atto presenta profili di illegittimità.

Attestazione dello stato dei luoghi: non formalismo, ma garanzia di cantierabilità reale

ANAC censura anche l’omessa attestazione dello stato dei luoghi da parte del Direttore dei Lavori, prevista dall’Allegato II.14 e dal D.M. 49/2018.

E soprattutto chiarisce la ratio: l’attestazione non serve a “valutare l’idoneità dell’area” (che va verificata ben prima), ma a documentare all’attualità le condizioni materiali e l’accessibilità delle aree prima dell’indizione della gara, prevenendo imprevisti e lavori preliminari non considerati.

Deposito strutturale e adempimenti sismici: la “verifica positiva” è un passaggio abilitante

Un’ulteriore indicazione di sistema riguarda gli effetti della verifica ex art. 42, comma 3: se positiva, la verifica assolve anche agli obblighi di deposito/autorizzazione per costruzioni in zona sismica e denuncia al Genio Civile; in assenza di verifica positiva, tali adempimenti non possono essere assolti.

“Migliorie” vs “varianti”: attenzione a non riaprire il progetto dopo la gara (e a non alterare la concorrenza)

ANAC dedica un passaggio anche alle proposte dell’aggiudicatario: se una proposta incide su aspetti tipologici/strutturali/funzionali può configurarsi come variante, non semplice miglioria; e l’ammissibilità delle varianti richiede una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante nei documenti di gara.

Nel caso esaminato, l’assenza di previsione di varianti in gara porta ANAC a evidenziare il rischio di un vulnus alla concorrenza se, di fatto, si modificano elementi essenziali del progetto posto a base di gara.

Principio di risultato: non è una “licenza” di derogare a legalità, trasparenza e motivazione

In chiusura, ANAC affronta un tema culturale: invocare il “principio di risultato” non può tradursi in arbitrarietà o in un affievolimento del principio di legalità e dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità e buon andamento.

Le scelte discrezionali devono essere sorrette da motivazioni congrue, basate su elementi oggettivi e rispettose di logicità e proporzionalità: altrimenti diventano arbitrarie.

 

 

 

Fonte: Read More