Autoliquidazione INAIL: bonus per imprese “virtuose” in materia di sicurezza
Le regole per l’autoliquidazione e la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico
Entro il 16 febbraio il datore di lavoro deve:
calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione);
conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici).
Le aliquote migliorative introdotte dal D.L. 156/2025 per le imprese virtuose
Al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, il D.L. 159/2025 ha autorizzato l’Inail a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico
Il provvedimento stabilisce che sono escluse dal riconoscimento del bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nelle more dell’applicazione del decreto con cui definire le modalità di attuazione del nuovo bonus e con l’obiettivo di non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare di una riduzione del premio, già a partire da febbraio 2026, l’INAIL ha autorizzato l’applicazione in via provvisoria delle nuove aliquote di oscillazione del tasso per andamento infortunistico.
Con la circolare n. 3 del 20 gennaio 2026 l’INAIL ha fornito indicazioni in merito all’applicazione in via provvisoria dei tassi applicabili per l’anno 2026 con l’autoliquidazione 2025/2026.
La revisione delle aliquote – disposta con delibera 21 luglio 2025, n. 146 – punta a incentivare la prevenzione, offrendo riduzioni del premio più consistenti per chi dimostra un basso indice di sinistrosità (ISAR). Le nuove percentuali di riduzione variano in base al numero di lavoratori-anno (N) e all’indice di sinistrosità:
per aziende con oltre 100 dipendenti (N > 100): le riduzioni possono arrivare fino al 37% in caso di assenza totale di infortuni (ISAR = -1).
per aziende tra 51 e 100 dipendenti: il bonus massimo è del 31%.
per piccole imprese (fino a 50 dipendenti): la riduzione massima è del 28%.
Inoltre, per le posizioni assicurative territoriali (PAT) dove non è possibile calcolare la significatività statistica, l’aliquota di riduzione fissa è stata alzata dal 5% al 13%.
Le nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico sono applicate in via provvisoria, con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:
in caso di mancata adozione del decreto interministeriale attuativo del Dl 159/2025;
nell’ipotesi di diversa riformulazione dello stesso rispetto alla proposta dell’Inail adottata con la delibera 146/2025;
laddove il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo modalità di attuazione da stabilire.
Sulle modalità di calcolo, l’INAIL ha pubblicato la guida all’autoliquidazione 2025-2026.
Le sanzioni previste in caso di mancata comunicazione all’INAIL
La violazione dell’obbligo di comunicazione all’INAIL nei termini previsti dell’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione
amministrativa da 125 euro a 770 euro, se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto. Diversamente, nel caso in cui la
mancata comunicazione all’Inail abbia determinato una richiesta di premio, su tale importo sono dovute le sanzioni civili.
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