Proposte migliorative in gara: poche, ma buone!
Le soluzioni migliorative in termini di risultato funzionale, estetico e di fruizione delle aree, con occhio all’ambiente: paga la quantità o la qualità?
Nelle procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la partita si gioca spesso sull’offerta tecnica e, in particolare, sul “peso” delle proposte migliorative: quante inserirne, quanto spingersi oltre il progetto a base di gara e, soprattutto, come dimostrarne l’effettiva utilità rispetto agli obiettivi dell’intervento.
La sentenza del TAR Campania n. 7913/2025 offre un chiarimento molto pratico: non è la quantità delle migliorie a determinare la qualità dell’offerta, ma la loro coerenza con il contesto.
I fatti
Una società seconda classificata impugna l’aggiudicazione di una gara (OEPV) per i lavori di consolidamento e restauro, valorizzazione ed adeguamento di una chiesa. Il contenzioso si concentra su un sub-criterio relativo alle soluzioni progettuali migliorative in termini di risultato funzionale, estetico e fruizione delle aree, con attenzione alle valenze paesaggistiche e ambientali. La ricorrente sostiene che la Commissione abbia sopravvalutato l’offerta tecnica dell’aggiudicataria e sottovalutato la propria, ritenuta “ictu oculi” superiore, anche perché più “ricca” di interventi migliorativi (tra cui un parcheggio a breve distanza).
Le doglianze: quantità vs qualità delle migliorie
La ricorrente imposta il confronto in termini anche numerici, evidenziando che l’aggiudicataria avrebbe proposto un set di migliorie “minimali” (es. segnaletica, panchine, lampioni, illuminazione d’accento), mentre la propria offerta conterrebbe numerose soluzioni aggiuntive e “qualificate” (impianti, arredi, finiture, videosorveglianza, pensilina, fontanina, stazione ricarica e, soprattutto, parcheggio a 45 m).
La decisione del TAR: ampia discrezionalità tecnica e sindacato “debole”
Il TAR respinge il ricorso chiarendo tre punti-chiave:
la valutazione delle offerte tecniche è espressione di discrezionalità tecnica della Commissione: il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nel merito delle scelte valutative;
non basta contare le migliorie: la Commissione deve apprezzare l’intrinseco valore delle proposte (pregio estetico, innovatività, inserimento nel contesto, coerenza con gli obiettivi dell’intervento). Perciò, anche poche migliorie possono legittimamente ottenere un punteggio più alto se ritenute più centrate;
il sindacato giurisdizionale si attiva solo davanti a macroscopici errori di fatto, travisamento, illogicità o irragionevolezza manifesta: non è sufficiente la “non condivisibilità” della valutazione tecnica.
Il TAR osserva che, trattandosi di intervento su una Chiesa e sulla sua sistemazione/valorizzazione, è decisivo il discrimine tra migliorie coerenti con il sito e soluzioni che, pur più “ricche”, possano risultare poco attinenti o addirittura dissonanti (esempio: pensilina come possibile elemento dissonante; parcheggio come opera “non richiesta né necessaria”).
Download GratuitoSentenza TAR Campania 7913/2025 – Proposte migliorative in gara
Leggi l’approfondimento: L’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) nel nuovo Codice Appalti
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