Il Consiglio di Stato conferma: se un bando non indica i CAM va impugnato subito
L’inclusione dei CAM nella documentazione di gara non è un mero adempimento di tipo formale, ma costituisce un elemento fondamentale che influenza direttamente la successiva esecuzione del contratto
La totale mancata indicazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara si risolve, in linea generale, in un’ipotesi di grave carenza nell’individuazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, ipotesi per la quale è imposta l’impugnazione immediata del bando di gara.
La sentenza del Consiglio di Sato, Sez. V, 4 febbraio 2026, n. 919 rafforza l’orientamento giurisprudenziale affermatosi già nel 2025 sui casi di totale omissione o illegittimo inserimento dei CAM nella documentazione di gara.
La decisione nasce da una concessione per ripristino e pulizia delle strade dopo incidenti bandita dalla Provincia di Siena. Il secondo classificato contesta, tra l’altro, che la legge di gara non recepisse affatto i CAM ritenuti applicabili (richiamato il D.M. 23/06/2022 sul settore pulizia/spazzamento)
Il TAR aveva ritenuto la doglianza proponibile anche solo dopo l’esito; il Consiglio di Stato ribalta la prospettiva e afferma che la totale omissione dei CAM nella lex specialis integra una grave carenza su dati essenziali dell’offerta e fa scattare per gli operatori economici l’onere di impugnazione immediata del bando (pena l’irricevibilità).
I tre casi tipici della sentenza 6651/2025
Il riferimento cruciale è alla sentenza 6651/2025 che, mettendo un punto fermo sulla questione, ha schematizzato tre casi tipici:
totale mancata indicazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara si risolve, in linea generale, in un’ipotesi di grave carenza nell’individuazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, ipotesi per la quale è imposta l’impugnazione immediata del bando di gara;
mero rinvio al decreto di adozione dei CAM può a seconda della tipologia di servizio, lavoro o fornitura e dell’oggetto del contratto da stipulare, concretizzare una grave carenza nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta;
indicazione dei CAM suscettibile di censura perché non conforme al relativo decreto di adozione va, invece, indagata caso per caso e determina l’obbligo di immediata impugnazione del bando solo se vi è la prova, fornita dall’operatore economico interessato, che le clausole abbiano la portata di precludere ogni utile partecipazione alla gara, ad esempio perché impositive di oneri manifestamente incomprensibili ovvero del tutto sproporzionati rispetto ai contenuti della procedura o ancora perché rendono la partecipazione irragionevolmente difficoltosa o addirittura impossibile.
Pertanto, la totale pretermissione dei CAM all’interno del bando di gara rende l’offerta impossibile da formulare e dunque grava l’onere di immediata impugnazione del bando.
Nel caso di inserimento dei CAM in modo difforme dalla legge per erroneità o incompletezza della relativa formulazione, si deve attendere l’aggiudicazione onde poter impugnare il bando di gara (salva, ovviamente, la dimostrazione che la formulazione dell’offerta sarebbe comunque impossibile); In queste ipotesi, in linea generale, non vi sarebbe onere di immediata impugnativa.
Conclusioni
La sentenza qualifica i CAM come requisiti ambientali che incidono sull’intero ciclo (progettazione–esecuzione), non come adempimento accessorio. Operativamente, questo spinge le stazioni appaltanti a tradurre i CAM in regole di esecuzione e/o requisiti e/o criteri, evitare riferimenti vuoti, esplicitare almeno gli standard operativi pertinenti e le prove richieste, distinguere bene tra requisito minimo e premialità (evitare di “premiare” ciò che è già obbligatorio).
Agli operatori economici spetta la verifica preliminare della presenza e della corretta trasposizione dei criteri ambientali minimi e l’onere di impugnare immediatamente il bando.
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