DVR carente? La delega d funzioni non esonera il datore dalla responsabilità dell’infortunio
Cassazione n. 3336/2026: investito da muletto in piazzale. Il datore risponde per DVR carente sul rischio specifico, anche con delega di funzioni
La sentenza della Cassazione penale, Sez. IV, 28 gennaio 2026, n. 3336, torna su un punto cruciale della prevenzione: la responsabilità del datore di lavoro quando l’infortunio nasce da un rischio “concreto” non adeguatamente valutato. Scopriamo i dettagli.
I fatti
Il lavoratore, assunto come magazziniere e adibito al carico e scarico dei camion con transpallet, operava sia in un capannone sia nel cortile esterno. Il giorno dell’infortunio, su disposizione del capo impianto, veniva impiegato con un collega nella pulizia dei bancali e nello smaltimento dei rifiuti: il collega conduceva il muletto con il materiale caricato, mentre il magazziniere provvedeva allo scarico nei bidoni, che poteva spostare esclusivamente a mano e solo su indicazione dei superiori. Dopo un primo giro svolto regolarmente, durante una manovra in retromarcia verso l’area dei bidoni, il collega non si avvedeva della presenza del magazziniere alle proprie spalle e una ruota posteriore del carrello elevatore saliva sul piede del lavoratore, schiacciandolo contro l’asfalto. Quanto a formazione e informazione, il magazziniere riferiva di averle acquisite in precedenti esperienze lavorative in Marocco e di essere stato invece impiegato subito nelle operazioni di scarico presso la ditta senza corsi dedicati. Dai rilievi effettuati successivamente era emerso che nell’area adibita ai bidoni non vi erano percorsi pedonali, né cartellonistica utile a individuare i tratti percorribili dai carrelli. Era stato acquisito il DVR e si era accertata l’assenza di una valutazione del rischio specifico inerente all’attività di pulizia del piazzale analoga a quella svolta dagli operai.
Dall’incidente emergono criticità importanti:
assenza di percorsi pedonali e di cartellonistica/segnaletica per distinguere flussi pedonali e carrabili nell’area bidoni;
assenza, nel DVR, di una valutazione del rischio specifico collegato alle operazioni di pulizia del piazzale e alla movimentazione dei bidoni/cassoni;
mancanza di protocolli operativi per la movimentazione in sicurezza dei cassoni/bidoni nell’area esterna;
assenza di istruzioni/controlli per garantire che i carrelli fossero usati solo da personale formato/addestrato.
Le difese: delega, DVR “presidiante” e colpa del terzo
Il ricorrente sostiene di aver delegato (ex art. 16 D.Lgs. 81/2008) e strutturato un sistema di sicurezza con audit, riunioni e figure dedicate. Sostiene, inoltre che l’evento sarebbe dipeso dalla condotta abnorme del conducente del muletto e/o dal preposto e che il DVR avrebbe già trattato l’uso dei carrelli. Dunque se le procedure fossero state rispettate, l’evento sarebbe stato evitato.
Il “cuore” dell’addebito: omessa valutazione del rischio concretizzatosi
La Cassazione chiarisce che, nel caso, il fulcro non è un generico difetto di vigilanza, ma l’omissione della valutazione dei rischi riferita proprio alle operazioni di pulizia e alla movimentazione rifiuti nel piazzale, connessa alla mancata definizione di protocolli operativi e alla mancata garanzia che i carrelli fossero usati solo da personale formato/addestrato.
Nello specifico, il DVR era ritenuto carente perché, per l’attività esterna, si limitava ad indicazioni generiche (es. “conformarsi alle istruzioni” del committente) senza rendere comprensibili protocolli e misure operative effettive; inoltre viene valorizzato il disinteresse nel verificare l’esistenza/contenuto di tali prescrizioni.
Inoltre, il datore di lavoro, che si era attribuito la paternità del DVR mediante sottoscrizione, non era esonerato dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, né dagli obblighi formativi e informativi.
Leggi l’approfondimento: Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza
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