Gare BIM: senza competenze certificate, scatta l’esclusione!
Il bando contiene l’obbligo di svolgere le attività con l’uso del BIM, ma l’o.e. non ha rispettato questo requisito e pertanto è stato escluso
La digitalizzazione degli appalti sta alzando (molto) l’asticella: quando la lex specialis richiede lavorazioni/progettazioni “da realizzarsi in BIM”, non bastano dichiarazioni generiche o “aggiustamenti” in corsa.
La sentenza TAR Liguria n. 944/2025 conferma la legittimità dell’esclusione di un concorrente che non ha dimostrato in modo puntuale i requisiti tecnico-professionali “BIM” richiesti e non ha chiarito/documentato il ruolo del soggetto indicato per la gestione informativa.
Il caso: gara BIM e requisito “servizi di punta” svolti con modellazione BIM
L’affidamento di una gara d’appalto (integrato) riguarda la redazione della progettazione esecutiva, da svolgersi con metodologia BIM, nonché l’esecuzione dei lavori di recupero e ristrutturazione di parti di un complesso destinato a residenza universitaria di un campus. La procedura prevede l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con applicazione dell’inversione procedimentale. Il disciplinare di gara ha stabilito l’obbligo, in capo ai concorrenti che, per almeno uno dei due servizi “di punta” di ingegneria e architettura richiesti, l’operatore economico deve aver svolto le attività mediante l’utilizzo della modellazione BIM.
Alla procedura hanno partecipato soltanto due operatori economici: la ricorrente e il soggetto controinteressato. La stazione appaltante ha dato avvio al subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta, procedendo – in applicazione dell’inversione procedimentale – all’esame della documentazione amministrativa del ricorrente. In tale sede, l’Amministrazione ha richiesto chiarimenti sia in ordine alla sostenibilità dell’offerta presentata, sia con riferimento alla prova dei servizi di punta afferenti alla categoria di progettazione delle “opere a verde”, rilevando che i due contratti indicati in gara non apparivano eseguiti mediante metodologia BIM.
Competenze BIM “certificate”: cosa significa davvero (e perché conviene)
Quando si parla di competenze certificate BIM, il riferimento tecnico più ricorrente è la UNI 11337-7, che definisce requisiti di conoscenza/abilità/competenza per le figure BIM (BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist, CDE Manager) e si innesta su schemi di certificazione accreditati (anche tramite prassi UNI/Accredia). lA certificazione non sostituisce i requisiti di gara (es. “servizi di punta” BIM), ma rafforza la credibilità dell’organigramma BIM e riduce l’area grigia tra “ruolo dichiarato” e “ruolo dimostrato”, soprattutto quando la gestione informativa è centrale.
La posizione del TAR Liguria è netta: se la gara è stata pensata in BIM, devi dimostrare BIM – e se in offerta dichiari figure e ruoli BIM determinanti, meglio che siano competenti e (idealmente) certificati, oltre che correttamente documentati, altrimenti l’esclusione è dietro l’angolo. Scopri i corsi BIM pensati per strutturare un profilo tecnico coerente con le richieste delle stazioni appaltanti e rafforzare la documentazione delle competenze in offerta.
Download GratuitoSentenza TAR Liguria 944/2025 – RUP e responsabili di fase
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