Relazione CAM di progetto, cos’è e come si redige: il modello ministeriale 2026

Relazione CAM di progetto, cos’è e come si redige: il modello ministeriale 2026

Nuovi CAM edilizia 2026 e come redigere la Relazione CAM: struttura, contenuti obbligatori, LCA, DNSH, verifiche e allegati richiesti per progettisti e stazioni appaltanti

Il MASE ha pubblicato il modello di riferimento la nuova relazione CAM di Progetto previsto dal D.M. 24/11/2025 e funge come un documento di rendicontazione del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi. L’aggiornamento introdotto dal D.M. 24 novembre 2025, entra in modo ancora più strutturato nel ciclo di vita degli appalti pubblici: non si tratta più soltanto di rispettare requisiti tecnici puntuali o di allegare qualche dichiarazione di conformità, il legislatore richiede oggi una rendicontazione organica, tecnica e verificabile delle scelte progettuali.

La relazione deve contenere almeno i paragrafi di seguito descritti:

normativa;
progetto;
allegati.

Quando si applica la Relazione CAM

Il decreto stabilisce che le nuove regole trovano applicazione per tutte le procedure avviate dopo l’entrata in vigore del provvedimento, sia per i servizi di progettazione e direzione lavori sia per gli interventi di manutenzione ed esecuzione di lavori.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la progettazione interna alle stazioni appaltanti: anche in questi casi i CAM si applicano se il progetto non è ancora stato validato. In pratica, non è sufficiente che l’incarico sia precedente; conta lo stato effettivo del progetto.

Questo comporta una conseguenza operativa evidente: non è più possibile rimandare la verifica ambientale alle fasi finali, ma occorre integrare i criteri già dalla progettazione preliminare ed esecutiva.

Una relazione che racconta e dimostra il progetto

Il modello ministeriale propone una struttura chiara, pensata per adattarsi alle diverse tipologie di intervento e la relazione deve accompagnare il progetto e spiegare in modo coerente:

il quadro normativo di riferimento;
le strategie ambientali adottate;
le soluzioni tecniche scelte;
le modalità con cui viene dimostrato il rispetto dei criteri.

La prima parte è dedicata all’inquadramento normativo, con il richiamo esplicito al criterio “Relazione CAM”, agli eventuali altri decreti ambientali applicabili e ai vincoli specifici, come il rispetto del principio DNSH per gli interventi finanziati dal PNRR o l’adozione di protocolli di sostenibilità energetico-ambientale.

Regime transitorio e applicazione del precedente decreto CAM

Per evitare interruzioni o criticità nelle procedure già in corso, il decreto introduce un regime transitorio che consente, in casi ben definiti, di continuare ad applicare il precedente D.M. 23 giugno 2022.

La vecchia disciplina resta infatti valida solo per gli interventi che si trovano già in uno stadio avanzato di progettazione. In particolare, può ancora essere utilizzata quando la gara riguarda appalti integrati di progettazione esecutiva e lavori basati su un progetto di fattibilità tecnico-economica già validato secondo le regole precedenti, oppure quando si tratta di lavori fondati su un progetto esecutivo anch’esso validato prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto.

In entrambi i casi, però, è prevista una condizione temporale stringente: il bando di gara, o l’invito a presentare offerta, deve essere pubblicato entro tre mesi dalla data di validazione del progetto posto a base di gara.

Se questo termine non viene rispettato, oppure se il progetto non risulta validato secondo la normativa precedente, non è più possibile ricorrere al vecchio impianto normativo e diventa obbligatoria l’applicazione dei nuovi CAM.

Obiettivi di sostenibilità e strategie di economia circolare del progetto

Partendo dalle informazioni sintetiche indicate nelle premesse, il progettista illustra gli obiettivi di sostenibilità e circolarità del progetto, facendo sempre riferimento agli elaborati tecnici per eventuali approfondimenti.

Si descrive innanzitutto l’approccio LCA adottato, qualora presente, indicando l’equivalente funzionale, i moduli del ciclo di vita considerati e i tre indicatori scelti per valutare la prestazione di sostenibilità del progetto e una sintesi critica dei risultati, che consente di comprendere l’efficacia delle strategie adottate.

Successivamente, si riporta il valore complessivo dell’indicatore GWPtotal relativo all’intero ciclo di vita dell’opera, calcolato come somma dei valori di tutti i moduli dichiarati, esclusi i moduli D. Questo dato permette di rendicontare la Carbon Footprint dell’edificio e di valutare il contributo del progetto al raggiungimento degli obiettivi climatici previsti dall’articolo 11, comma c) dell’Allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, denominato “Codice”.

Infine, vengono illustrate le strategie di gestione dei materiali da costruzione secondo principi di economia circolare, evidenziando i processi del ciclo di vita dell’edificio che favoriscono il riuso e il recupero della materia, in un’ottica di sostenibilità e riduzione degli sprechi.

Relazione CAM e la verifica dei criteri

Uno degli elementi più utili introdotti dal modello è l’approccio sistematico alla verifica e per ogni criterio CAM applicabile, il progettista deve esplicitare se è applicato integralmente, se è applicato solo in parte oppure non è applicabile e, soprattutto, deve motivare tecnicamente ogni scelta.

Questo metodo favorisce la trasparenza e la tracciabilità, aspetti cruciali nelle gare pubbliche. Ogni requisito è collegato a elaborati, calcoli, relazioni o documenti specifici, così da rendere immediata la verifica da parte della stazione appaltante o degli organi di controllo.

Documenti e allegati

La Relazione CAM ma coordina una serie di elaborati specialistici: rapporti LCA, piani ambientali di cantiere, piani di manutenzione, programmi di demolizione selettiva, gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, protocolli di misura dei risparmi.

Questa integrazione dimostra come la sostenibilità non sia limitata alla fase progettuale, ma accompagni l’opera dalla realizzazione fino alla gestione e al fine vita.

Si passa quindi da una logica di “requisito singolo” a una visione sistemica dell’intervento edilizio.

Relazione CAM e descrizione del progetto

Il progettista dovrà fornire l’identificazione della tipologia di intervento, specificando innanzitutto la tipologia di lavoro, come ad esempio una nuova costruzione, un’opera di manutenzione o un adeguamento. È importante includere una sintesi del progetto che permetta di comprendere le dimensioni e le principali caratteristiche dell’opera e a supporto della descrizione si potranno allegare planimetrie, prospetti e rendering, utili a rappresentare in modo immediato l’intervento.

Inoltre, dovranno essere riportate le indagini preliminari già svolte o quelle ancora da effettuare, con riferimento agli elaborati progettuali specifici.

Infine, il progettista dovrà sintetizzare le indicazioni e i pareri ricevuti dagli Enti competenti, con particolare attenzione a quelli incaricati della tutela, evidenziando eventuali prescrizioni o raccomandazioni rilevanti per il progetto.

Cosa cambia per i professionisti

Per chi opera nel settore, il cambiamento è significativo, il progettista non può più limitarsi a verifiche puntuali, ma deve adottare un approccio multidisciplinare che coinvolga competenze energetiche, ambientali, materiche e gestionali. Diventa fondamentale organizzare i dati, documentare le scelte e utilizzare strumenti digitali che consentano di strutturare le informazioni in modo ordinato.

Considerata la complessità dei contenuti richiesti, predisporre correttamente la Relazione CAM può risultare impegnativo se affrontato manualmente e per questo motivo, la relazione completa dei CAM è disponibile all’interno del software PriMus-C, già aggiornata e conforme al nuovo D.M., con modelli guidati, schede criterio e strumenti che facilitano la compilazione e la gestione documentale. Una soluzione pratica per garantire coerenza normativa, ridurre i tempi di redazione e lavorare in modo strutturato fin dalle prime fasi del progetto.

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