Cosa dicono i due disegni di legge sulla qualità dell’architettura

Cosa dicono i due disegni di legge sulla qualità dell’architettura

Proposti l’obbligo di concorso di progettazione per tutte le opere pubbliche e l’istituzione dell’”Architetto della Città”. Per il CNI serve un approccio multidisciplinare basato su collaborazione tra architetti, ingegneri e tecnici

Il Senato sono in discussione due diversi disegni di legge che riguardano da vicino architetti, ingegneri e tecnici.

L’obiettivo della doppia iniziativa è ambizioso: porre le basi per una riforma organica dell’architettura e della progettazione urbana in Italia che rafforzi il ruolo della qualità architettonica nella progettazione, nella rigenerazione urbana e nelle politiche del costruito.

Critico il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che condivide l’obiettivo di “rafforzare il valore pubblico del progetto e di migliorare l’ambiente costruito“, ma segnala come in più di un passaggio la norma sembra attribuire “una centralità prevalente alla figura dell’architetto anche per interventi ad elevato contenuto tecnico e ingegneristico“.

 

 

 

Disegno di Legge AS 1112: salvaguardia e valorizzazione dell’architettura, promozione della qualità architettonica e disciplina della progettazione

Il disegno di legge nasce dall’esigenza di tutelare e valorizzare l’architettura, riconoscendola come disciplina legata alla società, all’economia e all’arte. L’obiettivo è dotare l’Italia di una normativa unitaria che garantisca il benessere collettivo e delle future generazioni, considerando l’architettura e il paesaggio come patrimonio pubblico di primaria importanza.

La legge si propone di creare un quadro normativo in grado di:

guidare il futuro delle città e attivare processi di rigenerazione urbana;
realizzare infrastrutture e opere pubbliche di qualità;
favorire la transizione ecologica ed energetica;
stimolare processi partecipativi e inclusivi nella pianificazione urbana.

L’aspetto centrale del disegno di legge riguarda l’obbligatorietà dei concorsi di architettura per tutte le opere pubbliche, allineandosi alle migliori prassi europee. I concorsi non saranno limitati alla realizzazione di musei o biblioteche, ma comprenderanno anche scuole, parchi, piazze e altri spazi pubblici.

Secondo la proposta di legge, tutti gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture che riguardano opere di particolare rilevanza architettonica, ambientale, storico-artistica o tecnica devono essere affidati tramite concorso di progettazione o concorso di idee se superano determinate soglie economiche, le stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

Le soglie previste sono:

per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni: 5.382.000 euro;
per gli appalti pubblici di forniture e di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014: 140.000 euro;
per gli appalti pubblici di forniture e di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti subcentrali: 215.000 euro.

Per assicurare la correttezza e l’efficacia dei concorsi, viene introdotta la figura del supervisore dei concorsi, un professionista altamente qualificato che affianca le amministrazioni nella gestione delle procedure e il Ministero della Cultura istituisce un elenco ufficiale dei supervisori, aperto a professionisti con requisiti di elevata competenza, definiti da un decreto ministeriale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

 Secondo il CNI utilizzare il concorso di progettazione come procedura obbligatoria generalizzata per tutte le opere pubbliche rischia di non essere sempre la scelta più efficace.

Al Ministero della cultura compete:

l’istituzione di un elenco annuale dei giovani architetti, di età non superiore a quarant’anni, vincitori di concorsi di progettazione o di concorsi di idee e tale elenco è aggiornato entro il 30 aprile di ciascun anno dal Ministero medesimo;
la dichiarazione, d’ufficio o su proposta di regioni, province o comuni, del carattere artistico rilevante di un’opera architettonica, comunicando tale riconoscimento all’autore, al proprietario e al comune in cui l’opera è situata e ogni variazione successiva dell’opera deve essere segnalata alle amministrazioni competenti, che verificano se permane il suo valore artistico.

Le regioni possono prevedere incentivi in favore dei soggetti privati che ricorrono ai concorsi di progettazione per selezionare i progetti di opere di nuova costruzione e tali incentivi possono essere costituiti da riduzioni dell’importo degli oneri di urbanizzazione.

Altri punti chiave di questo quadro normativo di rinnovo dell’architettura sono la qualità del progetto, la tutela dell’opera dell’ingegno, la definizione dei ruoli, lo studio dell’architettura a partire dalla scuola elementare, l’obbligo di una visione architettonica anche per i programmi di trasformazione urbana, l’ obbligo di concorsi aperti con ingresso anche a giovani architetti per ogni opera pubblica, l’obbligo di commissioni tecniche qualificate, sia per i concorsi che per le amministrazioni, accompagnate da processi partecipativi, aperti e collaborativi sia in fase di programmazione e istruttoria che di aggiudicazione.

Disegno di Legge AS 1117 (Legge quadro sull’architettura e sulla Rinascenza urbana per finalità di valorizzazione culturale e di benessere psicofisico e sociale)

Il disegno di Legge AS 1117:

riconosce l’architettura come bene di interesse pubblico e atto di cultura;
promuove la Rinascenza urbana come politica nazionale di trasformazione e benessere;
istituisce le figure dell’Architetto della città e del Medico della città (Health City Manager) nei comuni sopra i 30.000 abitanti o capoluogo di provincia;
valorizza i giovani architetti, garantendo loro un accesso più equo ai processi pubblici di progettazione;
prevede che i programmi di edilizia pubblica e sociale siano valutati da tali figure per gli aspetti di benessere abitativo e psicofisico.

L’Architetto della città  è previsto per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e i comuni capoluogo di provincia. Laureato in architettura o pianificazione, con comprovata esperienza in qualità urbana e paesaggistica, coordina le politiche urbanistiche e architettoniche dell’ente, promuovendo la qualità dei progetti di edilizia pubblica, scolastica e sociale, e partecipa alla loro valutazione con riferimento al loro impatto sul benessere abitativo e psicofisico. L’incarico può essere a tempo determinato o indeterminato e può essere conferito anche a professionisti esterni mediante avviso pubblico.

 Il CNI propone di rafforzare esplicitamente il riferimento alla qualità del progetto come risultato dell’integrazione tra architettura e ingegneria. In questa ottica ha proposto anche la sostituzione di “Architetto della Città” con “Progettista della Città”.

I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e i comuni capoluogo di provincia istituiscono la figura del Medico della città laureato in discipline attinenti alla sanità pubblica, alla pianificazione territoriale o alla salute urbana. La sua funzione è coordinare le politiche locali per la salute e il benessere psicofisico con particolare riferimento alla qualità ambientale, agli spazi verdi, alla mobilità attiva, allo sport e alla prevenzione del disagio mentale.
Inoltre, il medico della città deve collaborare con l’architetto della città per la valutazione dei programmi e dei progetti pubblici in relazione al loro impatto sul benessere urbano e sociale.

 

 

 

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