SOA “autosufficiente” sotto i 20 milioni: il no dell’ANAC ai requisiti aggiuntivi nei bandi
Un operatore economico privo di un ulteriore requisito oltre alla SOA, è stato escluso dalla gara: è legittimo?
L’attestazione SOA – in categorie e classifiche adeguate – resta condizione necessaria e sufficiente per dimostrare i requisiti di partecipazione (e per l’esecuzione dell’appalto) negli appalti di lavori. Se l’importo è inferiore alla soglia (20.658.000 euro), la stazione appaltante non può “appesantire” la lex specialis imponendo, a pena di esclusione, ulteriori requisiti tecnico-professionali come lavori analoghi o fatturati specifici. È questo il cuore del Parere di precontenzioso ANAC n. 13 del 21 gennaio 2026.
Il caso
Nel disciplinare di gara, oltre alle SOA richieste per diverse categorie (OG1 e varie OS/OG), veniva imposto anche – a pena di esclusione – un requisito ulteriore: aver eseguito, negli ultimi dieci anni, almeno un contratto di costruzione/ristrutturazione/ampliamento di edificio ospedaliero o sanitario per € 10.000.000. L’operatore economico istante contesta la clausola richiamando l’art. 100 del D.Lgs. 36/2023, comma 4: l’attestazione SOA è condizione necessaria e sufficiente; evidenzia che non si applica l’art. 103 (requisiti aggiuntivi) perché l’importo è sotto soglia.
La stazione appaltante difende la scelta sostenendo proporzionalità e complessità “ospedaliera”, richiamando anche argomenti legati a discrezionalità tecnica e principio del risultato.
SOA come prova “autosufficiente”
ANAC richiama testualmente la regola: per lavori di importo maggiore o uguale a 150.000 euro, l’operatore deve essere qualificato e il possesso di attestazione di qualificazione rappresenta condizione necessaria e sufficiente per dimostrare i requisiti di partecipazione e per l’esecuzione dell’appalto. La ratio è chiara: la SOA è rilasciata da organismi di attestazione a valle di verifiche su capacità economico-finanziaria, dotazioni tecniche/risorse umane e pregressa esperienza (classifiche per importi). Il parere richiama anche l’Allegato II.12 al Codice: l’attestazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per dimostrare la capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.
Il punto di svolta è la soglia: l’art. 103 abilita (in determinate condizioni) la richiesta di requisiti aggiuntivi solo per appalti di lavori di importo pari o superiore a € 20.658.000. Nel caso concreto (14,0 milioni) la norma non è applicabile.
Nel parere si sottolinea, inoltre, che la SOA già certifica la capacità tecnica, l’esperienza, l’adeguatezza dei mezzi e la solidità economico-finanziaria dell’impresa, essendo rilasciata da soggetti terzi sulla base di controlli rigorosi. L’imposizione di requisiti ulteriori comporta quindi una duplicazione delle verifiche e una restrizione non proporzionata dell’accesso al mercato.
Leggi il nostro approfondimento: L’attestazione SOA: cos’è, a cosa serve e come si ottiene
Bandi e offerte: ogni voce deve essere tracciabile. Con il software capitolati speciali costruisci il computo estimativo e l’importo a base di gara con elaborati chiari e verificabili.
Fonte: Read More
