DURC irregolare per errore dell’ente previdenziale? Illegittima l’esclusione senza contraddittorio
Il DURC negativo produce effetti espulsivi solo se esprime una reale e definitiva irregolarità contributiva
È illegittimo il provvedimento di esclusione da una procedura selettiva o da un beneficio pubblico fondato su un DURC irregolare successivamente annullato dall’ente previdenziale per errore, qualora l’amministrazione procedente non abbia attivato il contraddittorio procedimentale ex art. 10‑bis L. n. 241/1990, impedendo all’operatore economico di far valere l’inesistenza dell’inadempimento contributivo.
È la dichiarazione di principio stabilito con la sentenza n. 2977 del 29 dicembre 2025 dal TAR Sicilia (Sez. V) che affronta un tema di particolare interesse operativo per imprese e tecnici coinvolti in procedure pubbliche e misure agevolative: gli effetti di un DURC irregolare rivelatosi erroneo e successivamente annullato dall’ente certificatore.
La controversia trae origine dall’esclusione di un’impresa da un bando regionale (“Bonus Energia Sicilia”), disposta sulla base di un DURC negativo emesso da INAIL. Tale certificazione è stata però annullata in autotutela dallo stesso ente previdenziale, che ha riconosciuto l’errore materiale e rilasciato un DURC regolare con efficacia retroattiva.
Nonostante ciò, l’amministrazione regionale ha confermato l’esclusione senza attivare alcun contraddittorio procedimentale. Da qui il ricorso e la pronuncia del TAR.
Il valore giuridico del DURC
Il DURC costituisce una certificazione di natura vincolata, espressione di un accertamento tecnico‑contabile rimesso agli enti previdenziali (INPS, INAIL, Casse edili).
Nel sistema dei contratti pubblici e delle misure agevolative:
l’irregolarità contributiva integra una causa ostativa automatica;
la stazione appaltante o l’amministrazione procedente non può sindacare il contenuto del DURC, limitandosi a prenderne atto.
Tale principio è consolidato e ribadito anche dal nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 94 e Allegato II.10).
Distinzione tra DURC “irregolare” e DURC “erroneo”
Il TAR Sicilia introduce una precisazione di rilievo sistematico: non ogni DURC negativo può produrre automaticamente effetti espulsivi irreversibili.
Secondo il Collegio il DURC mantiene natura di “atto di scienza”; tuttavia, se l’atto è viziato da errore materiale dell’ente certificatore, e tale errore viene riconosciuto e rimosso con annullamento in autotutela, viene meno il presupposto oggettivo dell’esclusione.
In altri termini, l’irregolarità contributiva deve essere reale e sostanziale, non meramente apparente o frutto di un errore amministrativo.
Il ruolo decisivo del contraddittorio procedimentale
Elemento centrale della decisione è la violazione dell’art. 10‑bis della L. n. 241/1990.
Il TAR afferma che la comunicazione dei motivi ostativi avrebbe consentito all’impresa di segnalare l’errore INAIL; l’amministrazione avrebbe potuto sospendere il procedimento e attendere la rettifica del DURC.
La mancata attivazione del contraddittorio ha così cristallizzato un esito illegittimo, fondato su un presupposto poi rivelatosi inesistente.
In conclusione, il DURC negativo produce effetti espulsivi solo se esprime una reale e definitiva irregolarità contributiva; quando l’irregolarità deriva da un errore dell’ente previdenziale, l’amministrazione deve garantire il contraddittorio e non può fondare l’esclusione su un presupposto inesistente.
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