Gare pubbliche: superare il numero massimo di pagine fa “saltare” l’offerta?

Gare pubbliche: superare il numero massimo di pagine fa “saltare” l’offerta?

Resta in gara l’offerta “fuori formato”: il superamento del numero massimo di pagine non legittima esclusione né stralcio

Con la sentenza del TAR Sicilia 214/2026, il giudice amministrativo ribadisce un principio ormai solido: le clausole della lex specialis che impongono limiti dimensionali (es. numero massimo di pagine) all’offerta tecnica non possono tradursi in una “sanzione espulsiva”, né possono giustificare lo stralcio di parti essenziali della proposta. Analizziamo il caso.

La vicenda: “Relazione unica” entro 25 pagine e allegati ritenuti “non valutabili”

Il bando di gara (PNRR) prevedeva che l’offerta tecnica dovesse essere presentata mediante una “Relazione Unica” in un solo file con un limite di 25 pagine, precisando che “il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato per la Relazione Unica non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell’offerta tecnica“.

In concreto, il concorrente del caso in esame, aveva depositato una relazione di 23 pagine, rinviando per i sub-criteri a quattro documenti separati, per un totale di 8 pagine. Ritenendo che tale modalità violasse sia la regola dell’unicità del file sia il limite dimensionale complessivo, la stazione appaltante ha deciso di non prendere in considerazione tale documentazione, attribuendo un punteggio pari a zero: secondo la Commissione, il contenuto eccedente tale limite non poteva essere valutato.

L’operatore economico escluso ha sostenuto che nessuna disposizione normativa autorizza a penalizzare il superamento dei limiti dimensionali mediante l’esclusione di parti essenziali dell’offerta e che una clausola interpretata in tal senso sarebbe nulla. Ha inoltre evidenziato che, senza tale sanzione, il suo punteggio complessivo sarebbe stato superiore a quello dell’aggiudicatario.

Il principio ribadito dal TAR: limiti dimensionali sì, ma non come clausola espulsiva di fatto

Il TAR qualifica l’operato della Commissione come illegittimo e chiarisce che le clausole sui limiti dimensionali non possono essere lette in senso espulsivo (né direttamente né “di fatto”).
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui manca una norma primaria che imponga limiti di pagine all’offerta tecnica o attribuisca alla stazione appaltante un potere “sanzionatorio” in tal senso; ne consegue che lo stralcio per sforamento è una sanzione espulsiva in contrasto con il divieto di aggravamento e con l’interesse pubblico a selezionare l’offerta migliore.  Non basta evocare un possibile vantaggio competitivo: l’eventuale beneficio derivante da pagine in più deve essere oggetto di prova concreta, che nel caso di specie non è stata fornita.

Nello specifico:

nessuna norma di rango primario né nel Codice degli appalti pubblici né in altra fonte legislativa prescrive uno specifico limite dimensionale per la redazione dell’offerta tecnica o attribuisce alla Stazione appaltante un potere in tal senso. Ne consegue che la clausola che prevede, addirittura, per la violazione dei limiti dimensionali, lo stralcio di una parte dell’offerta rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali nonché con l’interesse della stessa Amministrazione a selezionare l’offerta migliore” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, n. 721 del 2025; T.A.R. Lazio, Roma, n. 12303/2024; Consiglio di Stato, sez. III, 8 giugno 2021, n. 4371; Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7967).

La regola del limite dimensionale ha una funzione organizzativa, ma va gestita in modo ragionevole. In più, il TAR inquadra la questione anche sul piano dei principi generali: un’interpretazione “rigida” della clausola contrasterebbe con tassatività delle cause di esclusione, buon andamento (art. 97 Cost.) e principio del risultato (art. 1 d.lgs. 36/2023)

Leggi l’approfondimento: Cause di esclusione: cosa prevede il nuovo codice appalti

Alcuni motivi possono compromettere irrimediabilmente la partecipazione alle gare, con conseguenze economiche molto pesanti. Per gestire con precisione ogni requisito, verificare la conformità dei documenti e aggiornare automaticamente le certificazioni richieste, affidati al software capitolati speciali: progettato per supportarti nella completa e sicura gestione delle procedure contrattuali, riducendo al minimo i rischi di esclusione.

 

 

 

Fonte: Read More