CAM edilizia 2025: guida ai Criteri Ambientali Minimi negli appalti pubblici

CAM edilizia 2025: guida ai Criteri Ambientali Minimi negli appalti pubblici

Affidamento di servizi di progettazione e lavori edili: gli obblighi per le stazioni appaltanti, le clausole per professionisti e imprese, le specifiche di progetto, i contenuti delle relazioni CAM

Il D.M. 24/11/2025 introduce i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori relativi agli interventi edilizi in materia di contratti pubblici.

Il provvedimento, in vigore dal 2 febbraio 2026, sostituisce il D.M. 256/2022.

La revisione del D.M. 256/2022 (CAM 2022) si è resa necessaria per adeguare i criteri al nuovo Codice Appalti, alle più recenti evoluzioni tecnologiche, alla normativa ambientale e all’andamento dei mercati.

In questo articolo ti spieghiamo cosa prevedono i CAM edilizia 2025 entrando nel dettaglio delle clausole, delle specifiche di progetto e dei criteri premianti, come redigere le relazioni CAM e gli altri elaborati previsti.

Il rispetto dei CAM edilizia è fondamentale per la buona riuscita di un appalto, ti consiglio un software per capitolati speciali che consente la compilazione rapida e senza errori delle relazioni CAM.

CAM Edilizia 2025: la norma di riferimento

L’articolo 57 del D.Lgs. 36/2023 prevede l’inserimento obbligatorio delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dai CAM nella documentazione progettuale e di gara degli appalti pubblici.

I CAM Edilizia indicano le clausole contrattuali obbligatorie, le specifiche tecniche da osservare e i criteri premianti per:

l’affidamento di servizi di progettazione;
l’affidamento dei lavori;
l’affidamento congiunto.

La scelta dei criteri ambientali minimi:

è funzionale alla riduzione dei consumi energetici, alla prevenzione dell’inquinamento tenendo conto del ciclo di vita delle opere (LCA) e alla promozione degli appalti pubblici verdi, secondo il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP);
si basa sui principi e i modelli di sviluppo della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare, in sintonia con i più recenti atti di indirizzo comunitari.

Per agevolare l’attività di verifica di conformità ai criteri ambientali, per ognuno di essi è riportata una “verifica”, che descrive le informazioni, i metodi e la documentazione necessaria per accertarne la conformità.

La stazione appaltante verifica, in fase di esecuzione dell’opera, il rispetto degli impegni assunti dall’appaltatore in sede di presentazione dell’offerta, collegando l’inadempimento a sanzioni o alla previsione di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.

CAM Edilizia 2025: le novità

Le novità in breve

Tra le novità introdotte dai CAM edilizia 2025 segnaliamo:

ampliamento del campo di applicazione;
nuova documentazione a carico dei progettisti affidatari prevista dalle specifiche tecniche e da allegare alla relazione CAM:

il programma di monitoraggio e verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione e riduzione del radon (da allegare al piano di manutenzione);
il piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita;
il piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D;
il piano ambientale di gestione del cantiere;

la nuova relazione di rendicontazione CAM a carico dell’impresa appaltatrice (comprensiva di un piano operativo per la gestione del cantiere e un piano di gestione dei rifiuti di cantiere);
aggiornamenti sostanziali al piano di manutenzione;
nuovi e più specifici criteri premianti e requisiti di competenza richiesti ai progettisti e al personale di cantiere;
indicazioni per il riferimenti ai CAM nei capitolati speciali;
la progettazione in BIM tra le clausole contrattuali (e non più come criterio premiante);
integrazione dell’analisi del ciclo di vita (LCA) e del Life Cycle Costing (LCC) già nel DIP, ma anche nel piano di manutenzione;
previsto nelle specifiche tecniche di prodotto l’obbligo di utilizzo di specifiche percentuali di aggregati riciclati.

CAM Edilizia 2025: ambito di applicazione

I CAM per edilizia si applicano a tutti i contratti pubblici che riguardano:

i servizi di progettazione e direzione lavori per interventi edilizi e opere di ingegneria civile;
l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento.

Con i CAM 2025 l’ambito di applicazione è stato ulteriormente esteso; esso non è limitato ai soli edifici, ma si estende a qualsiasi tipo di manufatto o opera, fino alla pubblicazione di CAM specifici per categorie particolari.

Ad esempio, per le infrastrutture stradali continuano a valere i criteri definiti dal D.M. 05/08/2024, noti come CAM Strade, e va sempre utilizzata l’ultima versione aggiornata, anche in caso di decreti correttivi o modifiche successive.

Per gli interventi che riguardano solo una parte dell’opera, i CAM si applicano limitatamente alla porzione oggetto di intervento, mentre, nei contratti di servizi e lavori di manutenzione, i criteri ambientali devono essere applicati in relazione all’oggetto specifico dell’affidamento, come indicato nei singoli criteri del decreto.

Le disposizioni del provvedimento si applicano anche all’aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, quando essi eseguono opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, oppure in regime di convenzione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 e dal Codice Civile.

I CAM devono essere applicati anche agli edifici sottoposti alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio, così come a quelli di interesse storico, culturale o testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, fatta eccezione per i criteri minimi o premianti che risultino incompatibili con gli interventi di conservazione.

In caso di procedure aggregate senza previa identificazione delle stazioni appaltanti aderenti, la centrale di committenza o il soggetto aggregatore deve indicare nella documentazione di gara i CAM applicabili e le modalità di applicazione. Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali che richiedono l’identificazione degli immobili o degli interventi trovano applicazione durante l’esecuzione del singolo contratto attuativo, secondo le indicazioni della centrale di committenza o del soggetto aggregatore.

Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici

I CAM Edilizia 2025 introducono, rispetto ai CAM 2022, un importante richiamo agli studi Life Cycle Assessment (LCA).

La stazione appaltante dovrebbe considerare la progettazione e l’uso dei materiali secondo un approccio LCA (Life Cycle Assessment-analisi del ciclo di vita) e considerare il “sistema edificio” nel suo insieme di aspetti prestazionali coerentemente al processo di rendicontazione ambientale anche operato mediante protocolli energetico ambientali (rating system) nazionali ed internazionali.

Il Codice Appalti richiama espressamente, tra i contenuti della Sez. II “Progetto di fattibilità tecnico-economica”, articolo 11 “Relazione di sostenibilità dell’opera” dell’allegato I.7:

una stima della valutazione del ciclo di vita dell’opera in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli standard internazionali (Life Cycle Assessment – LCA);
una stima della Carbon Footprint dell’opera in relazione al ciclo di vita.

I CAM forniscono indicazioni operative sulle modalità di redazione degli studi LCA come strumento di verifica dei criteri premianti e delle soluzioni progettuali migliorative rispetto al PFTE.

Lo studio LCA-LCC è svolto adottando una metodologia semplificata ispirata all’approccio del framework europeo Level(s), ovvero limitata a un numero ridotto di fasi del ciclo di vita dell’opera e ad un elenco selezionato di elementi tecnici che la compongono.

Le valutazioni LCA e LCC sono limitate ai seguenti elementi tecnici: strutture portanti (fondazione, elevazione, solai); chiusure esterne (chiusure opache e trasparenti, comprese le schermature, solai di copertura, solai controterra); partizioni interne orizzontali (solai, pavimentazioni flottanti, controsoffitti, sottotetti); partizione interne verticali (pareti divisorie opache e trasparenti). E poi: strutture di collegamento (corridoi, ballatoi, scale); rivestimenti interni ed esterni, incluse le pavimentazioni degli spazi esterni di pertinenza dell’edificio, finiture (incluse le pitture). Sono esclusi gli impianti, le sistemazioni esterne e gli arredi.

I risultati degli studi LCA e LCC saranno rendicontati separatamente in due documenti denominati Rapporto LCA e Rapporto LCC.

Indicazioni per le stazioni appaltanti: DIP

In generale, la stazione appaltante, direttamente o tramite professionisti esterni, deve includere i CAM già nel primo livello di progettazione per garantire la conformità ambientale e la corretta definizione dell’importo dei lavori. Durante la fase preliminare, è richiesta una valutazione delle alternative che consideri anche i requisiti ambientali, non solo tecnici.

L’amministrazione appaltante può avvalersi di esperti in progettazione sostenibile che possono prestare attività di supporto al Rup. La nomina del supporto viene effettuata già in fase di programmazione delle opere pubbliche e l’onorario del professionista va inserito nel quadro economico del progetto. Il professionista deve avere specifica esperienza nell’ambito della progettazione sostenibile, da provare in base al curriculum, all’esperienza maturata e alle certificazioni di competenza rilasciate da enti terzi.

Coerentemente con i CAM, le stazioni appaltanti sono tenute a provvedere – prima della pianificazione o definizione di un appalto o della programmazione triennale – ad un analisi del contesto e dei fabbisogni.

Nel Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), la stazione appaltante fa riferimento ai criteri ambientali e tiene in considerazione i criteri premianti per affidamento dei lavori e affidamento congiunto di progettazione e lavori.

Il DIP deve infatti indicare ai progettisti che, già a partire dal PFTE, la definizione dei prezzi deve tenere conto dei requisiti previsti dal capitolo dedicato alle specifiche tecniche dei prodotti da costruzione, con conseguente adeguamento dei computi estimativi nel rispetto dell’articolo 41, comma 13, del Codice.

Nel DIP, inoltre, la SA indica quali tra questi criteri siano applicabili al progetto per il raggiungimento di una prestazione ambientale migliorativa rispetto ai contenuti minimi. Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga di non applicare alcuno dei criteri premianti previsti, deve darne opportuna giustificazione nel DIP.

La stazione appaltante deve assicurarsi che la progettazione e la direzione lavori degli interventi venga affidata a soggetti competenti ed esperti, con preparazione multidisciplinare, abilitati all’esercizio delle professioni, ai sensi di legge, con particolare riferimento alle specificità di intervento sui Beni Culturali.

Infine, devono essere considerati gli eventuali maggiori costi derivanti dai criteri di gestione ambientale del cantiere e dalle clausole contrattuali previste dal decreto per gli interventi edilizi.

Alla direzione dei lavori la funzione di controllo

In fase di esecuzione dei lavori, spetta alla direzione dei lavori il compito di verificare la rispondenza dei requisiti di sostenibilità dei prodotti.

La verifica deve essere condotta sulla base degli indicatori di riferimento contenuti nello studio Lca a corredo del progetto. La conformità è garantita con una tolleranza massima del 10%, in positivo, nel valore di ognuno dei tre indicatori, inteso come sommatoria degli impatti di tutti i moduli del ciclo di vita.

Quando entrano in vigore i CAM Edilizia 2025

Per i servizi di progettazione e direzione lavori, i nuovi CAM Edilizia 2025 si applicano ai bandi o agli avvisi pubblicati a partire dal 1° febbraio 2026 o se l’invito a presentare l’offerta è inviato a partire da tale data. Per i lavori, i servizi di manutenzione e gli appalti integrati, le nuove regole si applicano se i progetti a base di gara sono validati nel periodo di vigenza dei nuovi criteri.

I nuovi CAM 2025 si applicano anche alla progettazione svolta internamente dalla stazione appaltante, anche se affidata con lettera di incarico precedente al 1° febbraio 2026, non ancora validata.

Le disposizioni previste dal D.M. 256/2022, aggiornate dal decreto del 5 agosto 2024, continueranno ad applicarsi anche dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto.

Questo vale soprattutto per tutte quelle procedure che si trovano in una fase avanzata o che si basano su progetti già validati secondo la normativa precedente.

Più nello specifico, il regime transitorio interessa:

gli affidamenti congiunti di progettazione esecutiva e lavori che utilizzano come base di gara un progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) validato sotto il D.M. 256/2022 (come modificato nel 2024). Per rientrare nel regime transitorio, il bando o l’avviso di gara — o, per le procedure senza bando, l’invito a presentare offerta — deve essere pubblicato o inviato entro tre mesi dalla data di validazione del PFTE;
le procedure e i contratti relativi all’esecuzione di lavori basati su un progetto esecutivo validato secondo il D.M. 256/2022 (modificato nel 2024). Anche in questo caso, per continuare ad applicare le vecchie disposizioni, la pubblicazione del bando o l’invio dell’invito a presentare offerta deve avvenire entro tre mesi dalla validazione del progetto esecutivo utilizzato come base di gara.

In conclusione, il criterio decisivo non è solo la data di entrata in vigore del nuovo decreto, ma soprattutto:

quando è stato validato il progetto;
se la gara viene avviata entro tre mesi dalla validazione.

Se queste condizioni sono rispettate, continuano ad applicarsi i CAM del 2022, anche dopo l’entrata in vigore del D.M. 24/11/2025.

CAM edilizia 2025 per i servizi di progettazione

Clausole: la Relazione CAM di progetto

Nella fase di progettazione, le clausole contrattuali fungono da garanzia per il rispetto dei criteri ambientali e prevedono innanzitutto la redazione di una relazione tecnica CAM in cui indicare le specifiche tecniche di progetto.

La Relazione CAM di progetto costituisce un documento strumentale alla dimostrazione del rispetto dei CAM in fase di progetto ed è da declinare in relazione alla tipologia e complessità dell’intervento sulla base delle scelte operate dal progettista.

Il progettista aggiudicatario deve elaborare una Relazione CAM di progetto fin dal primo livello di progettazione (PFTE).

Sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica verrà messo a disposizione un modello di Relazione che potrà fungere da guida per i progettisti.

L’aggiudicatario elabora una Relazione CAM in cui, per ogni criterio ambientale minimo:

descrive le scelte progettuali che garantiscono la conformità al criterio;
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto dei criteri progettuali previsti nelle specifiche tecniche di progetto;
indica gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri ambientali minimi;
dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri ambientali minimi;
indica i mezzi di prova che l’esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

Nella Relazione tecnica CAM, inoltre, il progettista dà evidenza del contesto progettuale e delle motivazioni tecniche che hanno portato all’eventuale applicazione parziale o mancata applicazione dei criteri ambientali minimi. Ciò può avvenire, ad esempio, per i seguenti motivi:

prodotto o materiale da costruzione non previsto dal progetto;
particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o più criteri ambientali minimi.

Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale (rating systems) o di salubrità di livello nazionale o internazionale, il progettista allega alla Relazione la documentazione prevista dallo specifico protocollo di certificazione di sostenibilità adottato, integrando quanto necessario per dimostrare la completa conformità ad ogni criterio applicato.

Alcuni esempi di tali protocolli sono:

ARchitettura Comfort Ambiente (ARCA), nello specifico Arca nuove costruzioni e Arca sopraelevazioni ed ampliamenti;
Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM);
CasaClima Nature, CasaClima School per edifici scolastici e il protocollo CasaClima Work& Life per uffici pubblici;
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB);
Haute Qualité Environnementale (HQE);
Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA);
Leadership in Energy & Environmental Design (LEED);
Sustainable Building (SB) Tool, International Initiative for a Sustainable Built Environment (SBTool);
WELL®;
Protocolli di certificazione del Green Building Council Italia;
Biosafe®;
Protocollo S.A.L.E. (Sistema Affidabilità Legno Edilizia).

Clausole: il Capitolato speciale d’appalto

Diversamente dai CAM 2022, nei CAM 2025 si fa esplicitamente riferimento al capitolato speciale d’appalto parte tecnica, nel quale il progettista deve riportare:

i requisiti dei prodotti da costruzione previsti nel progetto e i mezzi di prova, che l’appaltatore dei lavori dovrà fornire alla direzione lavori;
le clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi.

Clausole: la progettazione in BIM (Building Information Modeling)

Il progettista aggiudicatario, qualora il progetto ricada nell’applicazione del comma 1 o del comma 2 dell’art. 43 del Codice dei Contratti, implementa la base dati del BIM comprensiva delle informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi.

Per descrivere le caratteristiche dell’edificio, le informazioni ambientali dovranno contemplare anche quanto previsto nel Regolamento Delegato 2486/2023, in relazione al suo stato di attuazione, relativamente ai criteri di vaglio tecnico relativi alla transizione verso un’economia circolare. In particolare, il modello BIM dovrà implementare i materiali e i componenti utilizzati, ai fini della manutenzione, del recupero e del riutilizzo futuri, ad esempio applicando la norma EN ISO 22057:2022 per fornire dichiarazioni ambientali di prodotto.

Il progettista presenta una proposta all’interno dell’offerta di gestione informativa contenente le specifiche di carattere ambientale. Tali specifiche, previa approvazione della stazione appaltante, verranno consolidate nel piano di gestione informativa.

Specifiche tecniche di progetto

Per l’affidamento dei servizi di progettazione sono previste le seguenti specifiche tecniche di progetto per:

il livello territoriale-urbanistico: con lo scopo di garantire un livello minimo di qualità ambientale urbana riducendo la pressione ambientale degli interventi sul paesaggio, sulla morfologia, sugli ecosistemi e sul microclima urbano;
gli edifici, opere e manufatti (diagnosi energetica, alla prestazione energetica in fase estiva, al benessere termico, agli impianti di illuminazione per interni, all’ispezionabilità e manutenzione degli impianti aeraulici, di riscaldamento, di condizionamento, all’aerazione, ventilazione e qualità dell’aria, illuminazione naturale, radiazione solare., tenuta all’aria, prestazioni e benessere (comfort) acustico, radon, giunti di raccordo tra serramenti esterni ed interni con l’involucro opaco, progettazione degli interventi di risanamento del degrado da umidità negli edifici esistenti, risparmio idrico – reti di raccolta delle acque reflue di edificio e di distribuzione duale (potabile e non potabile), raccolta, trattamento, stoccaggio e riuso acque meteoriche, piano di manutenzione dell’opera, piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita;
i prodotti da costruzione (emissioni in ambienti interni (inquinamento indoor), calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati, prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo vibrocompresso e in calcestruzzo aerato autoclavato, prodotti in acciaio, prodotti in laterizio, prodotti di legno o a base legno, isolanti termici ed acustici, tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti per i sistemi a secco, murature in pietrame e miste, pavimenti resilienti, pavimenti e rivestimenti in ceramica, chiusure oscuranti e telai per serramenti, tubazioni in materiale plastico per condotte fognarie, scarichi e cavidotti elettrici, tubazioni in Gres ceramico, pitture e vernici, rubinetteria e sanitari, impianti tecnologici, vetrate Isolanti.
il cantiere: sono costituiti da criteri progettuali per l’organizzazione e gestione sostenibile del cantiere (piano ambientale di cantiere, demolizione selettiva, recupero e riciclo, conservazione dello strato superficiale del terreno, rinterri e riempimenti); il progettista li integra nel progetto di cantiere e nel capitolato speciale d’appalto del progetto esecutivo; redige inoltre il piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D.

Novità nei CAM 2025 per le specifiche tecniche di progetto

Rispetto ai CAM Edilizi 2022, per i CAM Edilizia 2025 segnaliamo le seguenti novità sulle specifiche tecniche di progetto:

protezione della biodiversità e degli ecosistemi e mitigazione dei cambiamenti climatici: qualora siano previsti interventi nelle aree verdi, bisogna prevedere un piano di manutenzione degli ecosistemi fluviali eventualmente presenti e il miglioramento qualitativo e quantitativo del verde; il progetto, inoltre, deve garantire il mantenimento dei profili morfologici;
quote di rinnovabili superiori a quelle previste dalla normativa nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo e manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché nei casi di intervento sui sistemi impiantistici;
diagnosi energetica: il progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante di primo e secondo livello di edifici con superficie utile uguale o superiore a 1000 metri quadrati, deve essere predisposto sulla base di una diagnosi energetica “dinamica” (non più dinamica), conforme alle Linee Guida della norma UNI/TR 11775, nella quale il calcolo del fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffrescamento deve essere effettuato attraverso il metodo dinamico orario indicato nella norma UNI EN ISO 52016-1. Tali progetti devono essere inoltre supportati da una valutazione dei costi benefici compiuta sulla base dei costi del ciclo di vita secondo la UNI EN 15459;
concentrazione di Radon: il criterio va applicato in caso di interventi di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione indipendentemente dalla zona in cui ricade l’edificio; quindi, non
esclusivamente nelle aree prioritarie definite ai sensi dell’art.11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, ove queste siano già state determinate;
calcolo della prestazione energetica nella fase estiva secondo la direttiva Epbd: si prevede l’adozione di un metodo dinamico orario che permette di valutare con maggior precisione e coerenza con gli altri criteri, la prestazione dell’edificio rispetto alla valutazione effettuata con i parametri prescrittivi attualmente utilizzati;
40% di materiale recuperato o riciclato per l’involucro edilizio: viene portato dal 20% al 40% il contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotto per i telai fissi e mobili dei serramenti e delle chiusure oscuranti. Il requisito è esteso anche ai profili in alluminio;
riviste le percentuali di materiale riciclato negli isolanti: la percentuale del contenuto cumulativo di materiale recuperato, riciclato o di sottoprodotti per gli isolanti termici ed acustici. Tale percentuale passa dal 50 al 40% per le fibre in poliestere. Resta al 15% per il polistirene espanso sinterizzato, purché il 10% sia coperto da materiale riciclato. Per il poliuretano espanso rigido la percentuale è del 2% fino al 1° dicembre 2025 poi sale al 3%, di cui almeno il 2% deve essere rappresentato da materiale riciclato;
nodi di posa dei serramenti esterni ed interni conformi alle norme Uni: il progetto, sia in caso di sostituzione che di installazione ex novo, deve prevedere nodi di posa dei serramenti esterni ed interni conformi ai criteri contenuti nella norma UNI 11673-1 oppure prescrivere nodi di posa di serramenti esterni e interni già qualificati, ai sensi della norma citata;
criteri più severi per la qualità dell’aria: la scelta dei materiali va orientata su materiali a basse emissioni per garantire il soddisfacimento delle condizioni low polluting o very low polluting building. Per il recupero del calore nei sistemi di ventilazione meccanica si deve prevedere un sistema integrato che recupera l’energia contenuta nell’aria estratta e la utilizza nel processo di preriscaldamento. L’efficienza di recupero deve essere almeno dell’80% nel periodo di riscaldamento e deve essere previsto un bypass in quello di raffrescamento;
illuminazione naturale, criteri estesi alla manutenzione: è necessario assicurare, per almeno la metà delle ore di luce diurna, i parametri di luce naturale minimi definiti dalla norma UNI EN 17037, ossia almeno 300 lux per il 50% della superficie di riferimento e almeno 100 lux per il 95% della superficie;
percentuali minime di materiale riciclato: aggregati ottenuti da terre e rocce da scavo inclusi nel sottoprodotto;
progettazione degli interventi di risanamento del degrado da umidità negli edifici esistenti;
risparmio idrico: reti di raccolta delle acque reflue di edificio e di distribuzione duale (potabile e non potabile);
raccolta, trattamento, stoccaggio e riuso acque meteoriche.

Novità nei CAM 2025 per le specifiche tecniche di prodotto: obbligo di utilizzo di specifiche percentuali di aggregati riciclati

Rispetto ai CAM 2022, i CAM Edilizi 2025 prevedono l’obbligo di utilizzare specifiche percentuali di aggregati riciclati nei materiali da riempimento (30%), mentre vengono confermati i requisiti già previsti nei CAM previgenti, come la percentuale minima di materiale riciclata nei calcestruzzi (5%) e nell’acciaio (75%).

E’ previsto un periodo transitorio di 36 mesi dall’entrata in vigore, in cui sarà possibile attestare il contenuto di riciclato nei calcestruzzi e nei prefabbricati in calcestruzzo tramite la sola percentuale complessiva, senza necessità di dettagliare le singole frazioni.

Per quanto riguarda l’attestazione del valore percentuale richiesto, come già previsto dai CAM 2022, il progettista deve chiarire che il requisito è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni:

dichiarazione ambientale di prodotto (DAP o, in inglese, Environmental Product Declarations o EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, come ad esempio EPDItaly© o schema internazionale EPD©;
certificazione di prodotto “ReMade” o “ReMade in Italy”;
certificazione di prodotto per il rilascio del marchio “Plastica seconda vita”(PSV);
per i prodotti in PVC è possibile fare ricorso, oltre alle certificazioni precedenti, anche al marchio VinylPlus Product Label;
certificazione di prodotto basata sul bilancio di massa determinato con un metodo di calcolo basato sulla tracciabilità dei flussi fisici di materia per lo specifico prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione dellaconformità accreditato, quale, ad esempio, la CP DOC 262;
certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato, in conformità alla prassi UNI PdR 88 “Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti” o in conformità a successive norme tecniche basate su tale prassi;
documentazione relativa alla data di adesione allo schema “Made Green in Italy” (MGI) e documentazione comprovante l’autorizzazione all’utilizzo dellogo “Made Green in Italy” verificata da parte di un organismo di verifica o validazione accreditato (unica opzione aggiunta dai nuovi CAM).

Inoltre, a differenza dei CAM 2022, i CAM 2025 richiamano espressamente la normativa vigente in materia di End of Waste, riconoscendo la possibilità di certificare come riciclato al 100% un prodotto da costruzione ottenuto interamente da materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto. In questi casi, il produttore può attestare tale percentuale mediante una propria dichiarazione, purché corredata dall’autorizzazione al recupero e dalla documentazione prevista dalla normativa EoW.

Il piano di manutenzione

Come detto, i CAM Edilizia 2025 confermano tra le specifiche di progetto l’obbligo per il progettista di:

redigere e aggiornare il piano di manutenzione generale;
consegnare la documentazione tecnica riguardante l’edificio archiviata e coordinata con il modello BIM in formato IFC.

Il piano di manutenzione dovrà essere coerenti con gli scenari di manutenzione, riparazione, sostituzione e fine vita di materiali, sistemi e componenti definiti dallo studio LCA-LCC ed includere
tutte le attività necessarie a garantire il mantenimento delle prestazioni dell’edificio per l’intera durata del Reference Study Period (RSP).

Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti è suddiviso in:

manuale d’uso;
manuale di manutenzione;
programma di manutenzione;
modalità e programma di verifica dei livelli prestazionali, qualitativi e quantitativi, in riferimento alle prestazioni ambientali di cui ai criteri contenuti in questo documento;
piano di gestione e irrigazione delle aree verdi;
ove previsto, programma di monitoraggio e verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione e riduzione del radon.

Ai fini della gestione informativa digitale delle costruzioni in accordo con quanto previsto dall’art. 43 del Codice, l’archiviazione della documentazione tecnica riguardante l’edificio dovrebbe essere resa nella sua rappresentazione BIM, in modo da garantire adeguata interoperabilità in linea con i formati digitali IFC (Industry Foundation Classes) necessari allo scambio dei dati e delle informazioni relative alla rappresentazione digitale del fabbricato.

Per redigere la relazione di verifica di ottemperanza ai nuovi CAM edilizia ti suggerisco di utilizzare uno specifico software per la redazione dei piani di manutenzionee che consente di archiviare la documentazione tecnica su un modello IFC in modo molto semplice, aggregando tutte le informazioni di anomalie, controlli ed interventi programmati ai singoli oggetti del modello IFC.

La produzione dell’archiviazione di dati e documenti viene automaticamente redatta dal software che rende le informazioni fruibili in modo strutturato al gestore dell’opera e nella sua rappresentazione BIM in formato aperto IFC, così come la normativa richiede.

Rispetto ai CAM 2022, i CAM Edilizia 2025:

prevedono che, per ogni materiale, componente o sistema, il progettista deve esplicitare nella relazione e riassumere in una tabella sintetica, le fonti da cui ha derivato, le informazioni relative alla durabilità che hanno determinato gli scenari di manutenzione/riparazione/sostituzione e il valore di durabilità utilizzato per la redazione del piano;
prevedono che nel piano deve contenere modalità e programma di verifica dei livelli prestazionali, qualitativi e quantitativi, in riferimento alle prestazioni ambientali di cui ai criteri contenuti nei CAM;
sostituiscono il programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna all’edificio con programma di monitoraggio e verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione e riduzione del radon;
non richiedono di allegare un piano di fine vita, ma indicano come ulteriore specifica di progetto – separata dal piano di manutenzione – il piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita;
non chiedono di indicare anche il livello di dettaglio (LOD) del modello BIM rispetto ai gradi proposti (A-B-C-D-E-F-G) dalla norma UNI 11337-4, e rispetto alle componenti tipologiche relative al patrimonio informativo Architettonico, Strutturale ed Impiantistico;
non è più il progettista a prevedere l’archiviazione della documentazione tecnica da produrre per il piano di manutenzione dell’opera: i nuovi Cam attribuiscono alla stazione appaltante il compito di archiviare il piano di manutenzione elaborato dal progettista, al fine di consentire l’esecuzione delle attività necessarie a garantire il mantenimento delle prestazioni durante l’esercizio dell’opera.

Il piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita

Negli interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione, il progettista deve redigere il progetto in modo che a fine vita sia possibile il riutilizzo di elementi e componenti e il recupero dei diversi materiali utilizzati nell’intervento.

A tale scopo il progetto prevede che almeno il 70% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi utilizzati nel progetto, esclusi gli impianti, sia riutilizzabile direttamente o
sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio, smontaggio, decostruzione, demolizione selettiva, per essere poi sottoposto a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero di materia, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti.

Il piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita deve essere redatto sulla base del Reference Study Period (RSP) definito nello studio LCA/LCC di cui al paragrafo “1.3.2 Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici”, ove questo sia disponibile e dovrà essere coerente con la durata di vita e con gli scenari di fine vita di materiali, sistemi e componenti definiti nello stesso studio o ricavati dalla documentazione tecnica. Il progettista può tenere conto anche delle raccomandazioni del Sistema nazionale della Protezione dell’Ambiente (SNPA) “Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti” del 2016.

Il piano deve riportare il dettaglio della quota parte di rifiuti che potrà essere eventualmente avviata a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.

Per ogni materiale, componente o sistema, il progettista deve esplicitare nella relazione e riassumere in una tabella sintetica, le strategie progettuali adottate, le tecnologie adottate (soprattutto se innovative rispetto alla pratica corrente) oppure le fonti da cui ha derivato, le informazioni relative alle tecnologie di decostruzione e demolizione selettiva applicabili specificando per ogni materiale, componente o sistema le percentuali della quota parte avviata a riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.

Il piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D

Per tutte le attività cantiere previste, sia che si tratti di cantieri di costruzione che di demolizione, il progetto deve prevedere che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere dalle demolizioni e dagli scarti di lavorazione (rifiuti da C&D), ed escludendo le terre e rocce da scavo, venga avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero di materia, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Il progetto quantifica la quota parte di rifiuti da C&D che potrà essere avviato a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero di materia.

Il Piano di Riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D, deve includere almeno:

la tipologia e le caratteristiche della struttura oggetto di intervento;
l’inventario dei materiali e degli elementi suddivisi tra pericolosi, non pericolosi inerti e non pericolosi non inerti;
l’individuazione di potenziali rifiuti pericolosi o altre criticità ambientali e la descrizione dei rischi connessi e delle eventuali precauzione/accorgimenti da adottare;
una tabella riepilogativa delle tipologie di rifiuto secondo la classificazione EER con indicazione dei volumi o delle quantità prodotte;
una descrizione del modello di gestione del deposito temporaneo dei rifiuti presso il cantiere con eventuale layout grafico;
un elenco degli impianti di gestione dei rifiuti presenti a livello locale con indicazione (se possibile) dei servizi offerti;
una descrizione del processo di tracciabilità dei rifiuti e del processo di riciclo, compresi i modelli consigliati da utilizzare.

Il piano ambientale di gestione del cantiere

Sono obbligatorie e si applicano anche agli interventi di manutenzione le specifiche tecniche per l’organizzazione e gestione sostenibile del cantiere, che il progettista deve integrare nel progetto di cantiere e nel capitolato speciale d’appalto del progetto esecutivo.

Il piano ambientale di gestione del cantiere deve includere, per le attività di preparazione e conduzione del cantiere, anche le seguenti azioni:

individuazione delle possibili criticità legate all’impatto nell’area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull’ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione;
definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell’area del cantiere;
protezione delle specie arboree e arbustive autoctone di interesse storico e botanico tramite protezione con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma;
definizione delle misure adottate per aumentare l’efficienza nell’uso dell’energia nel cantiere;
l’adozione delle misure idonee per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni;
l’adozione di sistemi di filtraggio delle acque di cantiere;
l’adozione di sistemi di gestione delle acque piovane;
definizione delle misure per l’abbattimento delle polveri e fumi;
definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo;
definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee;
definizione delle misure idonee per ridurre l’impatto visivo del cantiere;
misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo;
misure per implementare la raccolta differenziata di imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali ecc.

Il progettista progetta le misure in base alle caratteristiche, durata e dimensione del progetto. I costi per l’adempimento ai criteri previsti nel presente capitolo devono essere opportunamente indicati nel quadro economico dell’intervento.

Piano ambientale di gestione del cantiere nei CAM 2025: come si redige, cosa deve prevedere

Criteri premianti

Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, tiene in considerazione uno o più criteri premianti assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.

Rispetto ai CAM Edilizia 2022, i CAM Edilizia 2025 prevedono un numero molto più ampio di criteri premianti:

competenza tecnica dei progettisti basata sul CV;
competenza tecnica dei progettisti basata su certificazioni di competenza (dal 2026);
metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC);
valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance);
raccolta, trattamento, stoccaggio e riuso acque grigie (dal 2026);
materiale riciclato, recuperato, sottoprodotti negli altri prodotti da costruzione (dal 2026);
materiali rinnovabili  (dal 2026);
vetrate di qualità  (dal 2026);
sistema di automazione, controllo e monitoraggio dell’edificio (dal 2026);
protocollo di misura e verifica dei risparmi energetici (dal 2026).

Rispetto ai CAM 2022, nel CAM Edilizia 2025 è maggiormente dettagliata la parte dedicata alla competenza tecnica dei progettisti in termini di:

conoscenze sugli aspetti ambientali;
esperienza di almeno due progetti nei quali aver progettato o partecipato alla progettazione, anche senza essere progettista firmatario, di edifici pubblici sostenibili dal punto di vista energetico-ambientale;

È conferma l’attribuzione di un punteggio premiante all’operatore economico che si impegna a realizzare, nello sviluppo della progettazione esecutiva, una analisi LCA e uno studio LCC semplificati, finalizzati a dimostrare il miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica del progetto di fattibilità tecnicoeconomica approvato.

L’operatore economico dimostra la sua capacità di approntare uno studio LCA e LCC del progetto di fattibilità tecnico economica descrivendo, nell’offerta tecnica di gara, le finalità dello studio LCA e LCC che intende sviluppare, gli strumenti tecnici di cui dispone (software, banche dati, BIM), gli eventuali esperti di cui si avvarrà, l’organizzazione e il cronoprogramma della valutazione del ciclo di vita rispetto alle modalità e tempi di definizione del progetto.

In sede di esecuzione del servizio, l’aggiudicatario del servizio di progettazione avvierà, con la stazione appaltante, un dialogo strutturato per l’analisi e la valutazione degli esiti degli studi di LCA e LCC per una scelta condivisa delle soluzioni progettuali definitive. I rapporti LCA e LCC della soluzione finale costituiranno, insieme al progetto esecutivo approvato, documentazione in base alla quale, in sede di gara per l’affidamento dei lavori, gli offerenti potranno eventualmente presentare proposte migliorative, ove previsto dalla documentazione di gara.

CAM edilizia 2025 per le gare di lavori per interventi edilizi

Tutte le clausole contrattuali, ai sensi dell’articolo 57 comma 2 del Codice, sono obbligatorie per l’appaltatore dei lavori e devono essere riportate dal progettista nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo e si applicano anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Relazione di rendicontazione CAM dell’impresa appaltatrice

L’impresa aggiudicataria deve rendicontare, per ogni criterio ambientale previsto, quali scelte e procedure gestionali sono state adottate per rendere operativi i contenuti della relazione tecnica CAM di progetto elaborata dal progettista.

La Relazione riporta, inoltre, informazioni sulla conformità che l’impresa è chiamata a dimostrare riguardo alle clausole contrattuali  e sugli eventuali criteri premianti che la stazione appaltante ha
inserito nella documentazione di gara.

La Relazione di rendicontazione CAM viene costantemente aggiornata dall’impresa in base allo stato di avanzamento dei lavori e deve contenere almeno i seguenti elementi:

descrizione dettagliata dei prodotti da costruzione conformi alle specifiche tecniche, da sottoporre per approvazione al RUP e alla Direzione Lavori;
piano operativo per la gestione del cantiere che includa un dettaglio sulle specifiche tecniche relative al cantiere. Il Piano operativo deve dettagliare e descrivere le misure che concretamente l’impresa adotterà nel rispetto di quanto previsto dalla relazione CAM elaborata dal progettista. L’adozione di tali misure dovrà essere riscontrata in cantiere dalla D.L.;
piano di gestione dei rifiuti di cantiere, inteso come documento operativo rispetto alle prescrizioni del piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita e del Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D con individuazione dei centri di smaltimento prossimi al cantiere, specificando le tipologie di rifiuto gestibili da ogni impianto. Il piano di gestione dei rifiuti di cantiere deve includere una tabella per il tracciamento dei rifiuti, costantemente aggiornata, redatta sulla base dei FIR e sulla base delle dichiarazioni mensili rilasciate dal gestore dell’impianto di smaltimento, delle percentuali di rifiuto conferito effettivamente avviate a riciclo/recupero, per la dimostrazione del soddisfacimento dei requisiti relativi al 70% di rifiuto avviato a recupero/riciclo;
elenco delle eventuali varianti rispetto alle previsioni progettuali a base di gara conformi ai criteri previsti. Per le variazioni di natura sostanziale si dovranno eseguire nuovamente le verifiche previste dallo specifico criterio.

L’impresa presenta la Relazione di rendicontazione CAM alla Direzione Lavori in occasione della redazione dello stato finale dei lavori, ad integrazione degli adempimenti di competenza nei confronti della stazione appaltante.

Personale di cantiere

Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

Macchine operatrici

L’aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a
decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.

Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori

Specifiche categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell’ambiente può essere solo accidentale e che dopo l’utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento.

Criteri premianti

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, introduce uno o più criteri premianti (in base al valore dell’appalto e ai risultati attesi) nella documentazione di gara, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico complessivo.

Anche in questo caso, rispetto ai CAM Edilizia 2022, i CAM Edilizia 2025 prevedono un numero molto più ampio di criteri premianti:

sistemi di gestione ambientale delle imprese;
certificazione ambientale degli stabilimenti produttivi dei prodotti da costruzione;
etichettature ambientali o ecologiche;
miglioramento della sostenibilità ambientale dell’edificio (LCA);
valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance);
emissioni in ambienti interni (inquinamento indoor);
prestazioni ambientali migliorative dei materiali e dei prodotti da costruzione;
contenuto di aggregato riciclato, recuperato o sottoprodotto nel calcestruzzo;
prodotti da costruzione da impianti che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
capacità tecnica dei posatori;
capacità tecnica dell’operatore economico per la posa di serramenti esterni e interni;
grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori;
lubrificanti biodegradabili (diversi dagli oli motore): possesso del marchio Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali;
grassi ed oli lubrificanti minerali: contenuto di base rigenerata;
requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata);
macchine e veicoli da cantiere elettrici.

CAM edilizia 2025 per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi

In caso di affidamento congiunto si applicano:

le specifiche tecniche progettuali per l’affidamento dei servizi di progettazione;
le clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi.

Ai criteri premianti già previsti per l’affidamento dei servizi di progettazione e per le gare di lavori per interventi edilizi, si aggiungono i seguenti:

ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità ambientale (LCA);
infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
prestazione energetica migliorativa;
materiali rinnovabili;
fine vita degli impianti.

Chi può attestare la conformità nei materiali ai CAM?

Non esiste una certificazione CAM dei prodotti, ma esistono certificazioni utili a dimostrare la conformità ai CAM (come la certificazione EPD o la Certificazione Ecolabel UE). Per ogni criterio ambientale, la stazione appaltante richiede una documentazione specifica. Il progettista inserisce quindi nella Relazione CAM le soluzioni adottate per ogni criterio ambientale, e i mezzi di prova previsti.

La conformità ai CAM può essere attestata da organismi terzi accreditati, che eseguono test e rilasciano certificazioni, e/o dal progettista attraverso la redazione di una relazione tecnica che dimostri il rispetto dei CAM. La stazione appaltante è comunque responsabile della verifica generale dei requisiti ambientali.

Criteri ambientali minimi, l’elenco completo

Puoi trovare in un articolo dedicato maggiori informazioni e l’elenco completo di tutti i criteri ambientali minimi obbligatori per le opere pubbliche e in alcuni casi anche nei lavori privati.

CAM Edilizia: aggiornamenti in corso

CAM edilizia: applicazione diretta negli appalti di ristrutturazione

Il Decreto Infrastrutture 2025 (D.L. 73/2025) prevede l’applicazione diretta e immediata dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti per interventi di ristrutturazione, compresi quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione.

L’emendamento, firmato da Mauro Rotelli e sottoscritto da tutti i gruppi di maggioranza, interviene sul comma 2 dell’articolo 57 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), superando la distinzione temporale tra progetti nuovi ed esistenti.

Per effetto della modifica, l’applicazione dei CAM nei lavori di ristrutturazione non sarà più subordinata all’adozione di “adeguati” decreti ministeriali da parte del MASE, ma sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi.

Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito il testo dell’articolo 57 del Codice dei Contratti Pubblici, così come modificato dal D.L. 75/2025. In rosso è evidenziata la parte che sarà integralmente sostituita dall’emendamento approvato il 2 luglio.

Art. 57 comma 2 D.Lgs. 36/2023 (originale)
Art. 57 comma 2 D.Lgs. 36/2023 (modificato dall’emendamento)

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall’articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall’articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi.

L’articolo 57 del D.Lgs. 36/2023 prevede l’obbligo di inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dai CAM nella documentazione progettuale e di gara degli appalti pubblici.

CAM: piano di aggiornamento 2025

Con Decreto Direttoriale n. 7 del 5 febbraio 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato la programmazione delle attività per l’aggiornamento e la definizione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’anno in corso.

Entrando più nel dettaglio, il D.D. 7/2025 prevede l’avvio dell’istruttoria per l’aggiornamento dei:

CAM calzature (D.M. 17/05/2018);
CAM stampanti e CAM cartucce(D.M. 17/10/2019);
CAM illuminazione pubblica (D.M. 28/03/2018).

In avvio nel 2025 anche la stesura dei nuovi CAM per i servizi di disinfestazione e derattizzazione.

Per le seguenti categorie di affidamento proseguirà l’istruttoria per l’aggiornamento dei criteri ambientali minimi vigenti:

CAM Edilizia (D.M. 23/06/2022);
CAM strade (D.M. 05/08/2024);
CAM verde pubblico (D.M. 10/03/2020).

Per le seguenti nuove categorie di affidamento proseguirà l’istruttoria per la definizione dei criteri ambientali minimi:

fornitura e il noleggio di computer, tablet e telefoni cellulari;
 servizio di trasporto pubblico locale su gomma, al servizio di trasporto scolastico e ai servizi complementari al trasporto pubblico locale (CAM TPL).

Fonte: Read More