Alberi pericolosi su strada privata aperta al pubblico: chi interviene?
Consiglio di Stato: il Comune può imporre ai proprietari frontisti di mettere in sicurezza alberi pericolanti lungo una strada privata aperta al pubblico e addebitare loro le spese
La sentenza 245/2026 del Consiglio di Stato analizza i limiti e i presupposti del potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente in materia di sicurezza urbana e pubblica incolumità, con particolare riferimento alla gestione di alberature pericolanti poste a margine di strade aperte al pubblico transito. Il contenzioso si colloca all’incrocio tra disciplina della proprietà, obblighi manutentivi, uso pubblico della viabilità e tutela dell’incolumità collettiva.
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Il caso
Un’amministrazione comunale ha adottato un’ordinanza sindacale contingibile e urgente con cui ha imposto ai proprietari frontisti di alcuni tratti stradali aperti al pubblico transito di provvedere alla:
messa in sicurezza di alberature (pini) collocate a bordo strada;
esecuzione di trattamenti fitosanitari, potature di riequilibratura e prove di stabilità;
abbattimento degli esemplari classificati ad elevato rischio di cedimento;
adozione di misure di compensazione ambientale (nuove piantumazioni);
ripristino del manto stradale danneggiato dagli apparati radicali.
L’atto prevedeva inoltre che, in caso di intervento sostitutivo dell’ente, le spese sarebbero state addebitate ai destinatari.
Il presupposto fattuale dell’ordinanza era costituito da dissesti del piano viabile e dallo stato vegetativo compromesso di numerosi alberi, ritenuti fonte di pericolo attuale per la circolazione veicolare e pedonale.
I proprietari di immobili confinanti con le strade interessate hanno impugnato l’ordinanza dinanzi al TAR, che ha respinto il ricorso.
La decisione è stata appellata su più piani:
insussistenza dei presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente: secondo la tesi difensiva, la situazione di degrado non avrebbe avuto carattere eccezionale né imprevedibile, trattandosi di criticità strutturali e risalenti nel tempo, riconducibili a carenze manutentive ordinarie dell’ente pubblico;
violazione delle garanzie procedimentali: è stata lamentata la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’assenza di contraddittorio;
erronea individuazione dei soggetti obbligati: i ricorrenti hanno sostenuto di non essere proprietari delle strade, che le strade, per destinazione urbanistica e funzione svolta, dovessero qualificarsi come pubbliche o comunque destinate all’acquisizione pubblica e che gli oneri manutentivi, specie su strade a uso pubblico, non potessero gravare sui semplici frontisti;
difetto di istruttoria e motivazione: è stata contestata la genericità dell’accertamento tecnico e la mancata dimostrazione della riferibilità delle alberature e dei danni ai singoli proprietari.
L’amministrazione ha giustificato l’ordinanza sostenendo che il pericolo concreto e immediato derivante dalle alberature instabili e dai danni al manto stradale richiedeva un intervento urgente ex art. 54 TUEL. Le strade non erano di proprietà comunale e le alberature insistevano sui terreni dei proprietari frontisti, rendendoli responsabili della messa in sicurezza e legittimando l’addebito delle spese anche per interventi sostitutivi dell’ente.
Quando e come può essere adottata un’ordinanza sindacale urgente?
L’appello è stato respinto in quanto infondato.
L’oggetto della controversia è un’ordinanza sindacale contingibile e urgente che dispone la messa in sicurezza di alberi pericolanti lungo alcune strade aperte al pubblico, mediante trattamenti fitosanitari, potature, abbattimenti e ripristino del manto stradale, con adozione di misure di compensazione ambientale. I destinatari dell’ordinanza sono i proprietari frontisti dei tratti di strada interessati, con diffida ad adempiere e addebito delle spese in caso di intervento sostitutivo dell’amministrazione.
L’ordinanza si fonda sulla sussistenza di un pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità, indipendentemente dal fatto che la situazione fosse nota da tempo o che potesse essere prevenuta con manutenzione ordinaria. Ai fini dell’adozione del provvedimento non rilevano le responsabilità soggettive dei privati, ma solo il rischio reale e imminente.
Le censure sollevate dall’appellante, relative alla prevedibilità del pericolo, alla mancata partecipazione al procedimento e all’individuazione dei soggetti obbligati, sono state ritenute infondate.
Inoltre, le contestazioni relative a presunti vizi procedimentali o alla mancanza dei requisiti per adottare l’ordinanza urgente sono infondate. La legge consente all’amministrazione di intervenire immediatamente senza rispettare tutte le formalità procedurali quando sussistono ragioni di urgenza. In caso di pericolo concreto e attuale, la partecipazione dei privati può essere limitata per garantire la sicurezza pubblica, senza compromettere la legittimità del provvedimento.
Come si determina la responsabilità per la manutenzione delle strade e delle alberature lungo vie ad uso pubblico?
Con il secondo motivo di ricorso, l’appellante ha contestato il provvedimento evidenziando presunti difetti di motivazione e carenze istruttorie, in particolare relativamente alla qualificazione delle strade interessate dall’ordinanza come “strade private aperte al pubblico” e non come strade pubbliche. Secondo l’appellante, il provvedimento non avrebbe valorizzato la funzione pubblica delle strade, limitandosi a indicarle come private, e non avrebbe considerato le altre vie interessate dall’ordinanza.
L’appellante ha inoltre richiamato il piano particolareggiato, in cui alcune strade sono indicate come “rete viaria pubblica”, sostenendo che la natura pubblica delle strade e delle alberature dovrebbe derivare dall’attuazione del piano attuativo. L’appellante ha infine sollevato dubbi sul richiamo, da parte del provvedimento, agli obblighi di manutenzione gravanti sui proprietari frontisti, sostenendo di non possedere la proprietà delle strade.
Il giudice, tuttavia, ha ritenuto infondato questo motivo di ricorso, precisando che l’ordinanza ha come oggetto principale gli alberi presenti a bordo strada e i danni da essi causati al manto stradale. I destinatari del provvedimento sono i proprietari frontisti, ossia coloro che confinano con i tratti interessati, e non i proprietari delle strade, come erroneamente sostenuto dall’appellante. Inoltre, la funzione pubblica delle strade giustifica l’adozione dell’ordinanza, in quanto altrimenti non si potrebbe configurare il pericolo per la pubblica incolumità e l’urgenza di prevenire eventuali danni. La sentenza osserva che “nell’ambito del provvedimento gravato non è determinante la proprietà pubblica o privata delle strade, rilevando piuttosto l’uso pubblico delle stesse”.
Quanto alla presunta carenza di istruttoria, il giudice evidenzia che l’istruttoria ha riguardato tutte le strade indicate nell’ordinanza, come documentato dai sopralluoghi e dalle note interne agli uffici comunali, e che la motivazione per relationem, che rimanda a documenti disponibili, è pienamente sufficiente.
Infine, in merito alla presunta natura pubblica delle strade, la sentenza chiarisce che l’uso pubblico o l’indicazione nel piano particolareggiato non comportano automaticamente l’acquisizione della proprietà da parte del Comune. Nel caso di specie, manca tale atto di acquisizione, come confermato dalla nota della Conservatoria e dalle visure catastali, riconosciute anche dall’appellante.
In conclusione, le censure sollevate in merito alla qualificazione delle strade e agli obblighi di manutenzione sono infondate. L’ordinanza è stata adottata correttamente, motivando adeguatamente le determinazioni assunte, distinguendo chiaramente tra la proprietà delle strade e quella delle alberature, e tenendo conto della funzione pubblica delle strade per giustificare l’urgenza del provvedimento.
Strada privata aperta al pubblico transito: chi è responsabile della manutenzione?
Con un ulteriore motivo, subordinato rispetto ai precedenti, l’appellante ha contestato l’ordinanza sostenendo che la manutenzione di una strada aperta al pubblico transito non possa essere posta a carico dei proprietari frontisti, neppure con riferimento alle alberature presenti lungo il bordo strada.
Tale censura è stata ritenuta infondata. L’ordinanza non lega gli obblighi di messa in sicurezza alla proprietà della strada, la quale, peraltro, non risulta formalmente attribuita ai proprietari frontisti. Di conseguenza, non è rilevante il fatto che gli appellanti non siano proprietari delle strade interessate dall’ordinanza. Analogamente, l’uso pubblico della strada non impone all’Amministrazione di farsi carico della manutenzione ordinaria.
La giurisprudenza chiarisce che, in caso di strade private aperte al pubblico transito, l’onere della manutenzione grava normalmente sui proprietari, i quali sono anche responsabili dei danni derivanti dal cattivo stato di conservazione. Come affermato dalla Sezione V del Consiglio di Stato:
Ai sensi della normativa vigente, per determinare il soggetto onerato della manutenzione di una strada, è necessario individuare il proprietario di questa. Pertanto, o la strada è nazionale, regionale, provinciale o comunale, ed allora l’onere della manutenzione va all’ente proprietario, oppure è privata, ed allora l’onere non può essere addossato al Comune (Cons. Stato, V, 23 maggio 2005, n. 2584)
In linea con questa impostazione, anche la giurisprudenza civile conferma che la responsabilità per la mancata manutenzione delle strade vicinali private non può gravare sull’amministrazione comunale (Cass. civ., III, 25 febbraio 2009, n. 4480). Inoltre, benché l’uso pubblico possa comportare un ruolo residuale dell’Amministrazione nelle spese di manutenzione, ciò non esclude l’addebito ai proprietari frontisti degli interventi sulle alberature, la cui situazione non è stata contestata dagli appellanti.
L’ordinanza rispetta altresì le indicazioni procedurali e il principio di urgenza. Come evidenziato nella nota del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, l’elenco delle strade di proprietà comunale e di quelle aperte al pubblico transito attribuisce ai privati la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade private, mentre al Comune competono solo gli interventi emergenziali.
Va infine sottolineato che l’oggetto dell’ordinanza riguarda specificamente le alberature situate a bordo strada e sui terreni dei proprietari frontisti, non la strada in quanto tale. L’Amministrazione ha comunque provveduto direttamente all’abbattimento degli alberi pericolosi, alle misure di compensazione ambientale e al ripristino del manto stradale, addebitando ai privati solo le spese sostenute, senza che ciò costituisca censura preventiva.
In conclusione, le censure sollevate dall’appellante in merito agli obblighi di manutenzione e all’addebito delle spese sono infondate. Il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull’appello, pertanto, lo respinge, confermando la sentenza impugnata.
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