Appalto integrato: per la progettazione è irragionevole chiedere un fatturato proporzionato all’intero importo
Gara da annullare se manca il progetto di fattibilità tecnico-economica e il requisito di capacita economico-finanziaria è calcolato in base all’intero importo
Ai sensi dell’articolo 40 comma 1 dell’allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, nei servizi di architettura e ingegneria, nonché negli altri servizi tecnici, i requisiti di capacità economico-finanziaria sono comprovati mediante una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell’importo delle opere oppure, in alternativa, attraverso un fatturato globale conseguito nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni precedenti la pubblicazione del bando, comunque non superiore al valore stimato dell’appalto.
In tale contesto si inserisce la delibera ANAC 463/2025, trasmessa a seguito di una segnalazione in relazione ad una proceduta di gara realizzata tramite appalto integrato. Dall’esame della documentazione di gara si contestano alla stazione appaltante le seguenti gravi criticità:
non è stato adottato un progetto a base di gara: la progettazione esecutiva (e la conseguente esecuzione contrattuale) dovrà essere completata dall’aggiudicatario in seguito alla redazione del PFTE a cura della stazione appaltante, in violazione dell’art. 44, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
il disciplinare di gara, tra i requisiti di partecipazione dei professionisti, richiede un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo almeno pari a 2 volte l’importo di progettazione (nel caso di specie almeno pari a € 300.000,00), in palese violazione dell’art. 40, comma 1-bis, dell’Allegato II.12 del Codice.
Ne consegue in modo chiaro che una simile previsione integra una manifesta limitazione della concorrenza, poiché impone, in via sostanziale, un requisito di partecipazione decisamente più stringente — pari al doppio — rispetto a quanto stabilito dalla disciplina normativa di riferimento, con ricadute negative anche sul livello di partecipazione alla procedura.
In caso di appalto integrato è irragionevole chiedere un fatturato proporzionato all’intero importo
La normativa di riferimento (Art. 44 del D.Lgs. 36/2023) qualifica l’appalto integrato come un contratto a struttura mista, che affida all’operatore economico aggiudicatario due prestazioni autonome e tra loro distinte: la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori. In tale prospettiva, come chiarito anche dall’ANAC nel parere reso con la delibera n. 506 del 6 novembre 2024, la configurazione mista dell’affidamento comporta che l’operatore che intende partecipare alla gara debba dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione con riferimento a entrambe le prestazioni previste dal contratto (Art. 14 comma 18 D.Lgs. 36/2023), nonché indicare separatamente, in sede di offerta economica, il compenso richiesto per l’attività di progettazione e quello relativo all’esecuzione dei lavori.
Per i servizi tecnici, tali requisiti sono definiti dall’art. 40, comma 1-bis, Allegato II.12 e l’ANAC ha chiarito che le amministrazioni non possono imporre condizioni aggiuntive rispetto a quanto stabilito dalla normativa, la cui applicazione è inderogabile.
Nel caso di specie, poiché si tratta di un appalto integrato, il riferimento normativo al “valore stimato dell’appalto” deve essere interpretato come il valore della sola progettazione. Richiedere un fatturato proporzionato all’intero importo dei lavori sarebbe irragionevole, dato che la componente di progettazione ha un valore autonomo e molto inferiore.
Senza PFTE gara da annulare
L’altra violazione normativa si riferisce all’assenza del Piano di Fattibilità Tecnico Economica:
l’art. 44, comma 1, impone, infatti, la sussistenza di un PFTE approvato da porre a base del successivo affidamento di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori;
allegato I.7 al Codice, che disciplina i livelli di progettazione previsti dall’art. 44 del d.lgs. n. 36/2023: nei casi di appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto deve descrivere dettagliatamente le caratteristiche principali dell’intervento, comprese quelle considerate rilevanti dal committente, mentre nell’affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione il progetto esecutivo non può introdurre modifiche significative rispetto a qualità o quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;
l’art. 42, comma 1, ultimo periodo stabilisce che in caso di appalto integrato, “la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell’avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario è effettuata prima dell’inizio dei lavori”.
Alla luce di tale criticità, la stazione appaltante è stata invitata ad annullare in autotutela gli atti di gara (bando, disciplinare di gara, aggiudicazione e atti conseguenziali medio tempore eventualmente adottati), stante la presenza dei vizi gravanti la lex specialis sopra esposti.
Leggi gli approfondimenti: L’appalto integrato nel nuovo codice appalti, Progetto fattibilità tecnico economica: elaborati e contenuti
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