Gare oltre 1 milione? Coordinatore per la sicurezza e direttore dei lavori non possono coincidere

Gare oltre 1 milione? Coordinatore per la sicurezza e direttore dei lavori non possono coincidere

L’articolo 114 comma 4 del Codice è una disposizione cogente che non ammette deroghe: la sovrapposizione di incarichi è possibile solo in determinate condizioni

Nelle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria collegate a lavori di importo significativo, la composizione del “gruppo di lavoro” non è un elemento neutro dell’offerta: può diventare, a tutti gli effetti, un requisito di partecipazione.

Lo chiarisce il TAR Puglia nella sentenza 85/2026: quando l’importo dei lavori supera 1.000.000 euro, l’indicazione dello stesso professionista come Direttore dei lavori e come Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE) costituisce una violazione sostanziale dell’art. 114, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e comporta l’esclusione (con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione).

Il fatto: aggiudicazione annullata per cumulo D.L./CSE oltre soglia

La controversia nasce da una procedura aperta per un appalto di lavori di € 1.210.000,00. Secondo la ricorrente, il RTP aggiudicatario aveva designato un ingegnere come Direttore dei lavori e anche come Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sia nella dichiarazione di impegno sia nell’offerta tecnica. Il TAR, dopo avere respinto le eccezioni processuali, entra nel merito e accoglie il ricorso: la coincidenza delle due figure è illegittima per importi superiori al milione e non può essere considerata mera irregolarità formale.

Il discrimine normativo: l’art. 114

Il passaggio più rilevante sta nella lettura dell’art. 114, comma 4, del nuovo Codice dei contratti, disposizione che ha natura cogente e non ammette deroghe. Esso stabilisce che nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Va da sé, quindi, che oltre il milione le due figure devono essere necessariamente separate.

La violazione della norma incide direttamente sulla parità di trattamento tra i concorrenti, poiché altera l’equilibrio concorrenziale della procedura e compromette la correttezza della selezione pubblica. La disciplina in esame individua, infatti, un vero e proprio requisito di partecipazione che l’operatore economico aggiudicatario è tenuto a possedere.

Il cumulo in capo al medesimo professionista delle funzioni di direttore dei lavori e CSE avrebbe dovuto imporre già al momento della valutazione dell’offerta tecnica – di cui l’indicazione delle figure professionali componenti del gruppo di lavoro è parte integrante – alla Stazione Appaltante di escludere il RTP aggiudicatario.

Leggi il nostro approfondimento: Direzione lavori: la figura del direttore dei lavori nel Codice appalti

Separare correttamente i ruoli è fondamentale, ma serve anche tracciare ogni attività di D.L. in modo ordinato e verificabile. Con il software giornale dei lavori compili e gestisci l’intera documentazione direttamente da browser (PC/tablet/smartphone), collaborando in cloud con RUP, imprese e figure della sicurezza, in linea con l’impostazione digitale richiesta dal Codice Appalti.

 

Fonte: Read More