DVR con lavoratori somministrati: quando la valutazione dei rischi “generica” rende illegittimo il contratto

DVR con lavoratori somministrati: quando la valutazione dei rischi “generica” rende illegittimo il contratto

Serve la prova di una valutazione dei rischi idonea in relazione ai lavoratori interinali esposti a maggiori pericoli a causa della poca familiarità con l’ambiente lavorativo e la strumentazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32659 depositata il 15 dicembre 2025, ha ribadito un principio importante: la mancanza di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) specifico per i lavoratori somministrati (un tempo definiti interinali), rende illegittimo il ricorso alla somministrazione e comporta le conseguenze previste dall’ordinamento in materia di rapporti di lavoro.

La vicenda: DVR prodotto, ma non “specifico” per i somministrati

Il lavoratore aveva agito in giudizio contro agenzia e utilizzatore per far accertare l’illegittimità dei contratti di somministrazione; in primo grado il Tribunale aveva dichiarato la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l’utilizzatore e riconosciuto un’indennità onnicomprensiva pari a quattro mensilità. La Corte d’Appello ha confermato, rilevando che – pur essendo stato prodotto un DVR anche in appello – mancava la prova di una valutazione dei rischi idonea ex art. 32 D.Lgs. 81/2015 “in relazione ai lavoratori in somministrazione”, perché non risultava un documento che contemplasse in modo specifico i rischi connessi all’inserimento in un determinato reparto o all’assegnazione di una certa mansione. Secondo gli Ermellini, il lavoratore somministrato è intrinsecamente esposto ad un aggravamento del rischio dovuto alla “riduzione di familiarità con l’ambiente e con la strumentazione professionale”. Pertanto, una valutazione dei rischi generica, uguale per tutti i dipendenti, non è sufficiente.

Il perno normativo: art. 32 D.Lgs. 81/2015 e collegamento funzionale con l’art. 28 D.Lgs. 81/2008

Nel ricorso per Cassazione, l’impresa utilizzatrice ha sostenuto, tra le altre argomentazioni, che la normativa non richiederebbe una valutazione dei rischi specificamente riferita ai lavoratori somministrati, ritenendo sufficiente una valutazione generale applicabile a tutto il personale, integrata dagli obblighi di informazione e formazione. La Corte ha respinto tale tesi, richiamando il combinato disposto dell’articolo 32 del D.Lgs. 81/2015 e dell’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.

L’art. 32 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 81/2015 vieta il ricorso alla somministrazione “da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”. La Cassazione legge tale previsione non come adempimento formale, ma come condizione sostanziale di legittimità della somministrazione, orientata a garantire parità di trattamento e non discriminazione sul piano della sicurezza.

Il passaggio decisivo è però l’aggancio all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008: la valutazione deve riguardare tutti i rischi, includendo quelli “connessi alla specifica tipologia contrattuale” attraverso cui la prestazione è resa; inoltre il DVR deve essere munito di “data certa” e contenere gli elementi essenziali (criteri di valutazione, misure di prevenzione e protezione, DPI, procedure di attuazione, ecc.).

La “specificità” richiesta per i somministrati: protezione più intensa e rischio organizzativo

Per la Corte, i lavoratori somministrati presentano un fattore di rischio tipico: quando iniziano la prestazione presso l’utilizzatore diventano parte di una organizzazione di lavoro nuova cui sono estranei, spesso per periodi brevi e frammentati. Proprio per questo la valutazione dei rischi ex art. 32 D.Lgs. 81/2015 è finalizzata ad assicurare una tutela più intensa, che non può essere soddisfatta da una valutazione indistinta “uguale per tutti”.

Seguendo tale logica, il DVR deve “previamente” (e quindi prima dell’invio in missione) individuare i rischi specifici connessi alla tipologia contrattuale e formalizzare misure e procedure di prevenzione. La Cassazione sottolinea espressamente il requisito della data certa e la necessità che l’analisi sia effettivamente calata sulle condizioni di inserimento/assegnazione.

Illegittimità della somministrazione e costituzione del rapporto con l’utilizzatore

Il giudice di merito (confermata la decisione in appello e poi in Cassazione) ha dichiarato la costituzione del rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e utilizzatore dalla data indicata (31 maggio 2019), con condanna al pagamento dell’indennità onnicomprensiva quantificata in quattro mensilità. La contestazione non riguarda solo l’esistenza del DVR, ma la sua idoneità rispetto alla missione in somministrazione (specificità per mansione/reparto) e la sua collocazione temporale (preesistenza all’invio).

Leggi il nostro approfondimento: DVR: cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?

Occorre, quindi, una valutazione dei rischi tracciabile, specifica e aggiornata, capace di documentare in modo chiaro rischi, misure, procedure e assegnazioni. Per gestire tutto questo in modo rapido e ordinato utilizza il software DVR: uno strumento pensato per redigere il DVR con struttura tecnica, coerenza tra mansioni/reparti e aggiornamenti puntuali, riducendo il rischio di “buchi” documentali proprio nei casi più esposti, come la somministrazione.

 

 

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