Accesso agli atti e segreti commerciali: il Consiglio di Stato “blinda” il know-how aziendale

Accesso agli atti e segreti commerciali: il Consiglio di Stato “blinda” il know-how aziendale

Il Consiglio di Stato (sent. 10036/2025) limita l’accesso difensivo nel Codice Appalti: stop all’ostensione automatica dei segreti tecnici se non strettamente indispensabili

L’equilibrio tra la trasparenza delle gare pubbliche e la protezione del know-how industriale è da sempre uno dei terreni più scivolosi per i tecnici della PA e i consulenti legali delle imprese. La sentenza del Consiglio di Stato n. 10036/2025 interviene, stabilendo che l’accesso difensivo non può trasformarsi in un’attività esplorativa a danno della proprietà intellettuale dell’aggiudicatario.

Il richiamo dell’Europa

Il Codice dei Contratti Pubblici ha introdotto un meccanismo di digitalizzazione che mira a rendere l’accesso agli atti quasi automatico. L’art. 35, comma 5, stabilisce che il divieto di accesso per segreti tecnici o commerciali non opera quando l’operatore economico dimostri l’indispensabilità della documentazione per la propria difesa.

Questa formulazione era finita nel mirino della Commissione Europea (lettera di infrazione INFR(2018) 2273), che contestava all’Italia una “prevalenza automatica” del diritto di difesa, in violazione delle direttive UE. Il Consiglio di Stato, allineandosi ai dubbi europei, ha ora chiarito che la norma italiana va interpretata in modo restrittivo.

Stop all’accesso “esplorativo”

Il caso riguardava l’appalto per una linea tramviaria, dove il secondo classificato richiedeva l’accesso integrale agli allegati tecnici dell’aggiudicatario. Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del TAR (il giudice di primo grado accoglieva in parte la domanda di accesso, valorizzando in modo ampio l’interesse difensivo del concorrente e ritenendo ostensibili tutte le informazioni tecniche potenzialmente idonee ad aver inciso sulla formazione del punteggio), chiarendo alcuni punti fondamentali:

indispensabilità rigorosa: non basta affermare che il documento serve per ricorrere; occorre dimostrare che senza quel preciso dato tecnico non è possibile contestare l’aggiudicazione;
documenti non valutati: se un allegato tecnico non è stato oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice (perché non previsto dal bando o eccedente le richieste), esso non può essere osteso. Il segreto industriale prevale poiché quel documento non ha inciso sulla formazione della graduatoria;
bilanciamento caso per caso: i giudici hanno recepito l’orientamento della Corte di Giustizia UE, imponendo alle stazioni appaltanti di valutare concretamente se il diritto alla riservatezza dell’impresa possa essere sacrificato.

L’aggiudicatario si opponeva all’ostensione, qualificando i documenti richiesti come portatori di segreti tecnici e commerciali, in quanto espressione di soluzioni progettuali e industriali sviluppate internamente. Tali elaborati, secondo la prospettazione difensiva, non erano richiesti dalla lex specialis né erano stati utilizzati dalla Commissione giudicatrice per l’attribuzione del punteggio, essendo stati prodotti in via meramente integrativa.

Quindi, la trasparenza non è un diritto assoluto che annulla la proprietà intellettuale. Il “nuovo” accesso agli atti richiede una precisione chirurgica: solo ciò che è stato determinante per la gara può essere svelato, tutto il resto rimane patrimonio esclusivo dell’impresa.

Leggi l’approfondimento: Articoli 35 e 36 nuovo codice appalti: accesso agli atti

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