La verifica dei requisiti a campione si estende anche ai subappaltatori?

La verifica dei requisiti a campione si estende anche ai subappaltatori?

La semplificazione si applica agli affidamenti diretti sotto i 40 mila euro, deroga volta a snellire la burocrazia per i micro-acquisti. Il MIT chiarisce

Nel labirinto del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), l’Articolo 52 rappresenta una piccola oasi di semplificazione per le Stazioni Appaltanti: include la possibilità di procedere a verifiche dei requisiti “a campione” per gli affidamenti diretti sotto i 40.000 euro, agevolazione che di fatto ha snellito notevolmente la burocrazia per i micro-acquisti.

Tuttavia, sorge spontaneo un dubbio: questa “corsia preferenziale” può essere estesa anche ai subappaltatori coinvolti in tali procedure? In particolare, ci si riferisce ai seguenti casi (frequenti):

affidamento d’importo inferiore ad € 40.000 + IVA, con subappalto anch’esso inferiore a tale importo;
affidamento d’importo superiore ad € 40.000 + IVA, con subappalto d’importo uguale o inferiore ad € 40.000 + IVA.

Ad avviso della stazione appaltante che ha posto il quesito, entrambi i casi potrebbero essere oggetto della semplificazione; questo a condizione che, le predette casistiche, siano chiaramente indicate e disciplinate, nel regolamento annuale sulle modalità di svolgimento dei controlli a campione, di cui al comma 1 del medesimo articolo.

La risposta negativa del MIT

Il MIT, con il parere 3846/2025 fornisce una risposta che non lascia spazio a dubbi interpretativi: la risposta è negativa.  La motivazione si basa su una gerarchia di norme e su un’interpretazione letterale che blinda il regime dei controlli.

Il perimetro soggettivo dell’Art. 52

Il primo ostacolo è la Relazione Illustrativa del Codice. Il legislatore ha concepito il regime alleggerito dell’Art. 52 come un’eccezione applicabile esclusivamente all’affidatario. In diritto amministrativo, le norme eccezionali sono di stretta interpretazione: non possono essere estese per analogia a soggetti diversi da quelli espressamente indicati.

L’autorizzazione al subappalto (Art. 119)

Il vero “muro” normativo è l’Articolo 119, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 36/2023. La norma stabilisce che l’autorizzazione al subappalto è subordinata aD una condizione imprescindibile: che non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V.  A differenza dell’affidatario diretto sotto i 40.000 euro, per il quale l’Art. 52 introduce una deroga procedurale, per il subappaltatore la verifica dell’assenza di cause di esclusione (reati gravi, violazioni contributive, ecc.) resta un presupposto di validità dell’autorizzazione stessa.

Il principio di legalità

Il MIT ribadisce che, in virtù dell’Art. 48 comma 4, ai contratti sottosoglia si applicano le disposizioni generali del Codice, a meno che non siano espressamente derogate. Poiché il legislatore non ha previsto un “regime alleggerito” specifico per i subappaltatori, la Stazione Appaltante non può crearlo in via regolamentare.

Leggi l’approfondimento: Il subappalto nel nuovo codice appalti

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