Lavoro nero nei cantieri: stretta INL sulla patente a crediti
Dal 1° gennaio 2026 decurtazioni immediate, regime sanzionatorio rafforzato e stop al meccanismo calmieratore
Con la nota n. 609/2026 del 22 gennaio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene sul sistema della patente a crediti fornendo chiarimenti di particolare rilievo operativo in materia di lavoro irregolare nei cantieri, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 159/2025.
Il provvedimento ha rafforzato l’impianto sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 81/2008 incedendo direttamente sulla gestione dei crediti e sulla possibilità per le imprese di continuare a operare nei cantieri temporanei o mobili in caso di violazioni delle norme sulla sicurezza.
Il principale chiarimento fornito dall’Ispettorato riguarda la non applicazione del cosiddetto meccanismo calmieratore alle ipotesi di occupazione di lavoratori in nero. Tale meccanismo, previsto dall’articolo 27, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, limita ordinariamente l’entità massima delle decurtazioni qualora, nel medesimo accertamento ispettivo, vengano contestate più violazioni tra quelle elencate nell’allegato I-bis (Tabella Decurtazioni Crediti Patente a Punti).
Secondo quanto precisato nella nota 609/2026 esso non trova applicazione in presenza di lavoro irregolare.
Il D.L. 159/2025 ha infatti inserito il nuovo comma 7-bis nell’articolo 27 del Testo Unico sulla sicurezza, prevedendo una deroga alle tempistiche ordinarie di decurtazione dei crediti.
In particolare, a seguito della notifica del verbale unico di accertamento con cui viene contestato l’impiego di lavoratori in nero, la decurtazione dei punti della patente a crediti opera immediatamente, senza necessità di attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione, indipendentemente dal fatto che l’accertamento sia stato effettuato dagli ispettori del lavoro o da altri enti competenti.
La nota chiarisce inoltre che l’eventuale regolarizzazione dei lavoratori, effettuata in ottemperanza alla diffida contenuta nel verbale unico, non consente di evitare la perdita dei crediti, confermando la natura autonoma e afflittiva della sanzione connessa alla patente a crediti.
Le nuove tempistiche trovano applicazione per le violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2026, mentre per le irregolarità accertate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2024, data di avvio dell’operatività della patente a crediti, e il 31 dicembre 2025, continua ad applicarsi il regime previgente, che subordina la decurtazione dei punti all’adozione di un provvedimento definitivo di ordinanza ingiunzione.
Per quanto riguarda la quantificazione delle decurtazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2026 tutte le violazioni connesse all’impiego di lavoratori in nero sono ricondotte al punto 21 dell’allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008, che prevede la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare, a prescindere dal numero di giornate di impiego. A tale penalizzazione può aggiungersi un’ulteriore decurtazione di un punto per ciascun lavoratore qualora ricorrano le aggravanti previste dal punto 24 dell’allegato I-bis, come nel caso di impiego di lavoratori clandestini, minori in età non lavorativa o percettori dell’assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro.
Di particolare impatto operativo è la precisazione secondo cui non si applica, in tali ipotesi, il limite massimo di decurtazione previsto dall’articolo 27, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 81/2008, poiché il punto 21 introduce espressamente una decurtazione per ciascun lavoratore irregolare, configurando un regime speciale e più severo rispetto a quello ordinario.
Ne consegue che, in caso di accertamento di più lavoratori in nero, la decurtazione complessiva dei crediti corrisponde alla somma aritmetica delle penalizzazioni previste per ogni singolo lavoratore, con l’eventuale applicazione delle aggravanti, con il concreto rischio di ridurre il punteggio al di sotto della soglia minima di 15 crediti necessaria per poter operare nei cantieri.
L’Ispettorato precisa infine che il datore di lavoro viene informato della decurtazione dei crediti direttamente nel verbale unico di accertamento, contestualmente alla contestazione della maxisanzione per lavoro nero, e che qualora il verbale perda efficacia a seguito di archiviazione da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro o l’ordinanza ingiunzione venga successivamente annullata in sede giudiziaria, i crediti precedentemente decurtati verranno riassegnati, ripristinando il punteggio originario della patente a crediti.
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