Cambiano nel 2026 le quote obbligatorie di fonti rinnovabili negli edifici. Ecco come!
Con il recepimento della Direttiva Red III vengono previste quote obbligatorie di integrazione negli edifici anche in caso di ristrutturazione importante
Con il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 viene recepita nel quadro normativo italiano la direttiva europea sulle rinnovabili del 2023 (RED III).
Il provvedimento – composto in tutto da 51 articoli – interviene in maniera significativa sul D.Lgs. 199/2021; oltre a ridefinire i target per le rinnovabili, contiene importanti novità sulle quote obbligatorie di fonti rinnovabili negli edifici e soprattutto per il sistema di incentivazione delle rinnovabili.
È disponibile per il download gratuito il testo ufficiale con note pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026.
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Estensione dell’obbligo delle rinnovabili alle ristrutturazioni importanti
Anche le ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello fanno scattare l’obbligo di coprire una quota dei consumi tramite l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili:
in caso di ristrutturazioni importanti di primo livello, quelle che comportano un intervento su oltre il 50% della superficie disperdente dell’edificio insieme alla ristrutturazione dell’impianto termico, richiedono la copertura, tramite rinnovabili, del 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria insieme al soddisfacimento del 40% della somma dei consumi preventivati per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale ed estiva;
in caso di ristrutturazioni importanti di secondo livello, ossia quelle che interessano oltre il 25% dell’involucro, la quota di rinnovabili obbligatoria è fissata al 15%.
L’obbligo di integrazione delle rinnovabili (con copertura del 15%) è applicato anche al rinnovamento degli impianti termici, purché non vi siano insormontabili ostacoli di tipo economico o tecnico. Spetta al tecnico attestare l’impossibilità di ottemperare ai nuovi obblighi nella relazione tecnica “ex legge 10” “esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili”.
Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali sono maggiorati di ulteriori 5 punti percentuali.
Solo per le ristrutturazioni di primo livello e per le nuove costruzioni, se non si riesce ad ottemperare all’obbligo di integrazione delle rinnovabili, è necessario ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria, inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite calcolato in relazione ai servizi effettivamente presenti nell’edificio di progetto.
Per il rifacimento dell’impianto termico e per le ristrutturazioni importanti va rispettata anche la potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, da calcolare – secondo le istruzioni dell’allegato III – in funzione dell’impronta al suolo, con un incremento del 10% per gli edifici pubblici.
Restano invariati gli obblighi previsti del D.Lgs. 199/2021 nei casi di nuove costruzioni, ristrutturazioni rilevanti, demolizioni e ricostruzioni e ristrutturazioni integrali degli involucri di edifici esistenti che abbiano una superficie utile superiore a mille m2 e una quota di rinnovabili pari al 60% per gli edifici privati e al 65% per quelli pubblici.
Come già previsto dal D.Lgs. 199/2021, l’inosservanza degli obblighi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
A partire dal 1° gennaio 2026, questi obblighi saranno rideterminati con cadenza almeno quinquennale per adattarsi all’evoluzione delle tecnologie.
Download GratuitoAllegato III del D.Lgs. 199/2021 (come modificato dal D.L.gs 5/2026)
Restano dei dubbi sull’entrata in vigore dei nuovi obblighi
Il D.Lgs. 5/2026 entra in vigore il 4 febbraio 2026.
Tuttavia la modifica all’Allegato III del D.Lgs. 199/2011 conserva l’indicazione precedente “Il presente Allegato si applica agli edifici di nuova costruzione, agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e agli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, e per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni” dall’entrata in vigore del presente decreto.»
Volendo sposare questa seconda ipotesi (più probabile), le nuove quote di copertura saranno obbligatorie solo per titoli la cui richiesta è presentata dopo il 19 luglio 2026.
Regole più stringenti sulle caratteristiche degli impianti
Resta invariato il calcolo della potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Gli impianti di produzione di energia rinnovabili possono essere realizzati al di sopra degli immobili o nelle loro pertinenze.
Per pertinenza si intende:
l’area che costituisce l’impronta a terra del fabbricato che quella confinante;
l’area confinante, limitatamente ad una superficie non superiore al triplo dell’area occupata dall’impronta al suolo del fabbricato.
Non concorrono al raggiungimento delle quote da coprire tramite Fer e nemmeno degli obiettivi di potenza minima da installare gli impianti fotovoltaici installati a terra.
Inoltre, come già previsto dal D.Lgs. 199/2021 i pannelli (sia solari termici che fotovoltaici) devono essere aderenti o integrati nella copertura, se posizionati su tetti spioventi, e seguire lo stesso orientamento e la medesima inclinazione della falda.
Nel caso di coperture piane, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all’altezza minima della balaustra perimetrale.
Se la balaustra non è presente “l’altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm”.
Le deroghe all’obbligo delle rinnovabili
Sono esonerati dai nuovi obblighi:
gli edifici allacciati a una rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento qualora questa riesca a coprire l’intero fabbisogno di climatizzazione invernale o estiva;
gli edifici destinati a soddisfare esigenze temporanee, e comunque da rimuovere entro 24 mesi dall’ultimazione dei lavori (per beneficiare dell’esonero, però, il titolo abilitativo pertinente deve contenere l’indicazione sulla temporaneità del manufatto e i termini per la sua rimozione);
gli edifici pubblici posti nelle disponibilità dei corpi armati, qualora la loro applicazione si scontri con la natura stessa di tali immobili o con la loro destinazione d’uso.
Il ruolo del professionista: la relazione tecnica e la non fattibilità economica
La relazione tecnica di progetto (ex legge 10), contenente tutti i calcoli e le verifiche, va inviata anche al Gse ai fini del relazione tecnica del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia.
Le dichiarazioni e i dati riportati nelle relazioni possono essere oggetto di controlli da parte dei Comuni nonché di ulteriori controlli stabiliti in appositi provvedimenti adottati dalle Regioni.
Come detto, nel caso sia impossibile tecnicamente (e ora anche economicamente) assolvere ai nuovi obblighi, il professionista tecnico deve indicare nella relazione tecnica “ex legge 10” la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. Se la relazione non è dovuta, il progettista dimostra l’impossibilità di osservare le prescrizioni normative in una comunicazione al Comune. Saranno i Comuni a individuare le modalità per la trasmissione di tali informazioni.
Fatti salvi i casi di impossibilità tecnica o economica, la percentuale di consumi da coprire con le rinnovabili e la potenza minima da raggiungere possono essere conseguite scegliendo di installare gli impianti alimentati con Fer non sull’edificio oggetto di ristrutturazione, bensì su un immobile pubblico. Affinché, però, questa opzione costituisca una strada percorribile, gli enti locali devono, con proprio provvedimento, stabilirne le modalità attuative.
Obblighi estesi ai beni paesaggistici e culturali
L’obbligo delle rinnovabili si applica anche a i beni paesaggistici e culturali (limitatamente alle ville e ai complessi di immobili con aspetto caratteristico avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) e in presenza di vincoli derivanti dai piani urbanistici.
Anche in questo caso, qualora il ricorso alle rinnovabili comporti un’alterazione incompatibile con il carattere e con l’aspetto del bene culturale o paesaggistico, l’impossibilità di ottemperare ai nuovi obblighi dovrà essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica “ex legge 10”. Qualora i nuovi obblighi di integrazione fossero inconciliabili con le esigenze di tutela, il valore di energia primaria non rinnovabile dell’edificio potrà essere ridotto. Tale valore può essere inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite calcolato secondo le indicazioni ad hoc contenute nell’allegato III al D.Lgs. 199/2021.
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