Asfissia in un silos vinicolo: quando l’omissione del datore prevale sull’imprudenza del dipendente

Asfissia in un silos vinicolo: quando l’omissione del datore prevale sull’imprudenza del dipendente

La vittima stava svolgendo un’operazione di manutenzione in quota sulla sommità di un vaso contenente mosto in fermentazione, ma..

La sentenza della Corte di Cassazione penale n. 1091/2026 interviene su un grave infortunio mortale avvenuto in ambito vitivinicolo. Nello specifico il lavoratore stava effettuando un intervento di manutenzione in quota sulla sommità del vaso contenente mosto in fermentazione. Questo ha determinato l’intrappolamento della testa e di parte del corpo della vittima all’interno del boccaporto del silos, con conseguente morte per asfissia dovuta all’elevata concentrazione di anidride carbonica prodotta dalla fermentazione.

Di cosa viene accusato il datore di lavoro?

Al datore di lavoro, nonché legale rappresentante dell’azienda vinicola, sono stati imputati tre distinti profili di colpa specifica:

la mancata dotazione del lavoratore di idonei dispositivi di protezione individuale, quali maschere facciali ad aria compressa, necessari a prevenire i rischi tipici delle lavorazioni in ambienti confinati o a rischio di atmosfera pericolosa;
l’assenza di un’adeguata formazione del dipendente in relazione a mansioni analoghe a quelle svolte nell’occasione, nonché la conseguente omissione di un’informazione puntuale sui rischi connessi a tali attività;
la mancata adozione di specifiche misure di sicurezza riferite alla lavorazione in esame, da eseguirsi in quota mediante l’utilizzo di una scala in prossimità del silos. In particolare, il datore di lavoro non avrebbe affiancato al lavoratore altro personale di supporto, in coerenza con le prescrizioni del documento di valutazione dei rischi, nel quale era espressamente evidenziato il pericolo connesso alle attività in quota e la necessità di garantire un costante collegamento con operatori esterni pronti a intervenire. Al contrario, tutte le operazioni erano state affidate solo alla vittima, senza predisporre un adeguato presidio esterno a fini di protezione e pronto intervento.

La difesa del datore di lavoro

La difesa del datore di lavoro ha sostenuto che l’azione del lavoratore (inserire la testa e il busto in soli 40 cm) fosse imprevedibile, eccezionale e del tutto estranea alle procedure aziendali, tali da interrompere il nesso di causalità. È stato evidenziato che la sommità del silos non era calpestabile e che nessuna lavorazione era prevista in quel punto durante la fermentazione. Inoltre, la morte per asfissia sarebbe avvenuta in circa 60 secondi, un tempo talmente ridotto da rendere impossibile qualsiasi manovra di salvataggio, anche se fosse stato presente un secondo operatore a terra. La difesa ha infine sottolineato che la vittima avrebbe deciso autonomamente di operare da sola, congedando un collega e privandosi così volontariamente dell’assistenza prevista.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna emessa dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito che:

una condotta non è “abnorme” solo perché imprudente. Lo diventa solo se è totalmente estranea al processo lavorativo. In questo caso, il lavoratore si era portato sulla sommità del serbatoio per svolgere un’attività coerente con le sue mansioni ossia la manutenzione del boccaporto; l’accesso in quota non era anomalo, ma rientrava nella normale attività lavorativa. L’errore di manovra rientra nel rischio che il datore deve prevedere e prevenire (esclusione dell’abnormità);
l’altezza (superiore ai 2 metri) va calcolata rispetto al suolo, non rispetto al piano su cui il lavoratore si trova. Le misure anticaduta e di assistenza erano dunque obbligatorie (Lavoro in Quota);
il DVR aziendale prevedeva la necessità di un secondo operatore per “lavori in quota e in ambienti confinati”, proprio per questo il datore di lavoro non può appellarsi all’imprevedibilità del fatto. La violazione di una procedura prescritta proprio dal datore configura una colpa diretta (il ruolo del DVR).

Quindi, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna del datore di lavoro.

Leggi il nostro approfondimento: Responsabilità del datore di lavoro , Lavori in quota

Spetta sempre al datore di lavoro l’obbligo di individuare le misure di prevenzione e protezione da attuare per contenere il rischio, dando priorità alla misure collettive rispetto a quelle individuali. Per eseguire una precisa e accurata valutazione dei rischi utilizza il software per la redazione del DVR in grado di guidarti nella redazione del documento.

 

 

 

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