Depositi carburanti aziendali: la Cassazione conferma gli obblighi di prevenzione incendi

Depositi carburanti aziendali: la Cassazione conferma gli obblighi di prevenzione incendi

Sentenza 1047/2026: la Cassazione chiarisce che i depositi carburanti aziendali sono luoghi di lavoro. Obbligatori presidi antincendio per evitare sanzioni penali

La sentenza n. 1047/2026 (Cass., Sez. I penale, depositata il 12 gennaio 2026) affronta un tema di forte impatto operativo per le imprese dotate di depositi interni e sistemi di rifornimento “privati”: la miscelazione (non autorizzata) di carburanti e, soprattutto, il correlato rischio incendio con i conseguenti obblighi di prevenzione, anche quando il carburante non è destinato alla vendita ma al rifornimento della flotta aziendale.

l giudizio ruota su due profili:

fiscale-penale: condotte riconducibili all’art. 40, comma 1, lett. c) e d), D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise), per detenzione/impiego di prodotti energetici agevolati e per miscelazione finalizzata a ottenere prodotto soggetto ad accisa superiore rispetto a quella assolta sui componenti;
sicurezza/antincendio in ambito lavorativo: art. 437 c.p. per omissione di collocazione di segnali o apparecchi destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, con interpretazione estensiva del concetto di “luogo di lavoro” alla luce dell’art. 62 D.Lgs. 81/2008.

I fatti

Il procedimento trae origine da un controllo della Guardia di Finanza presso un’autorimessa, in un box ritenuto nella disponibilità dell’imputato, legale rappresentante di una società di trasporti. Durante l’ispezione vengono descritti elementi tipici di un punto di rifornimento interno; dal punto di vista prevenzionistico, viene evidenziato un dato decisivo ai fini dell’art. 437 c.p.: nel locale non erano presenti estintori o altri mezzi idonei a prevenire/controllare/segnalare il pericolo di incendio.

Motivi della difesa

Nel ricorso per cassazione la difesa articola, in sintesi, queste linee:

assenza di “distributore” e assenza di rivendita: si contesta la ricostruzione secondo cui l’imputato gestisse di fatto un distributore privato non autorizzato “per la rivendita”; si sostiene che il carburante fosse usato solo per rifornire i mezzi aziendali;
mancata valorizzazione di documentazione e prova testimoniale: si lamenta che la condanna poggerebbe su una supposizione (destinazione alla vendita), senza considerare documenti che indicherebbero l’uso interno; inoltre si censura il mancato accoglimento dell’escussione di un teste ritenuto “decisivo”.
elemento soggettivo: si contesta la motivazione sul dolo/contributo “psicologico” alla miscelazione, ritenuto fondato su congetture;
inapplicabilità dell’art. 437 c.p. perché il box non sarebbe “luogo di lavoro”: la tesi è che il box fosse un mero deposito di carburante, senza attività lavorativa con dipendenti/collaboratori, dunque fuori dall’area di rischio tipica degli “infortuni sul lavoro”.

La Cassazione sostiene si pronuncia sul rischio incendio e l’art. 437 c.p.: gli obblighi di prevenzione incendio sussistono anche nel “deposito” aziendale se si configura come luogo di lavoro. La Corte reputa generica e infondata la tesi secondo cui il box non sarebbe luogo di lavoro.

Richiama l’art. 62 D.Lgs. 81/2008, secondo cui è luogo di lavoro non solo lo spazio con “posti di lavoro”, ma anche ogni luogo di pertinenza aziendale accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

La circostanza che il distributore servisse al rifornimento dei mezzi della società implica che autisti o dipendenti dovessero recarsi lì per effettuare il rifornimento: ciò basta a far scattare l’area di tutela dell’art. 437 c.p. e a qualificare come penalmente rilevante l’assenza di presidi/attrezzature/segnalazioni di prevenzione incendi.

Leggi il nostro approfondimento: La normativa antincendio per i depositi

Se gestisci un deposito carburanti o un punto di rifornimento interno, non trattare la prevenzione incendi come un adempimento “secondario”: serve valutazione del rischio, misure, procedure e documentazione coerenti con l’uso reale dei locali. Ottimizza analisi e gestione con un il software antincendio.

 

 

 

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