Quando un impianto fotovoltaico costituisce soggetto IMU?

Quando un impianto fotovoltaico costituisce soggetto IMU?

La Corte Tributaria di Milano analizza l’assoggettabilità IMU di un impianto fotovoltaico da 98,27 kWp: natura immobiliare autonoma (cat. D), base imponibile su costi contabili rivalutati

L’assoggettabilità a IMU degli impianti fotovoltaici rappresenta una questione estremamente sensibile nel diritto tributario immobiliare italiano, specialmente per strutture di rilevante potenza destinate alla produzione energetica immessa in rete. La normativa e la prassi distinguono tra impianti integrati o di piccola scala, spesso esenti o pertinenziali, e quelli autonomi o “imbullonati” che assumono natura immobiliare ex art. 812 c.c., obbligati ad accatastamento e imposizione.

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Chiarimenti normativi: le circolari AE n. 36/E/2013 e n. 2/E/2016

A tal riguardo, ricordiamo che la circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1° febbraio 2016 ha rivoluzionato il trattamento catastale degli “imbullonati, escludendo pannelli fotovoltaici e inverter dalla rendita delle centrali elettriche a partire dal 2016, salvo casi di integrazione strutturale (es. come copertura o lucernaio). Tale prassi, integrata dalla circ. 36/E/2013 sui criteri dimensionali (potenza >3 kW per unità servita), orienta l’autonomo classamento in cat. D per impianti produttivi significativi, con base imponibile su costi contabili se privi di rendita.

Per essere più chiari, il Fisco ha escluso tali elementi “imbullonati” dal calcolo della rendita unitaria della centrale, richiedendo invece un accatastamento autonomo quando presentano autonomia funzionale e dimensioni rilevanti, per evitare sovrastime imponibili. Non elimina l’obbligo catastale, ma lo ridefinisce: gli “imbullonati” fotovoltaici diventano unità distinte, classabili in categoria D (fabbricati produttivi), salvo, appunto, i casi di totale incorporazione edilizia.

In pratica, questi impianti, quando costituiscono parte integrante della copertura (es. pannelli che sostituiscono o fungono da elementi di tetto o lucernario), non richiedono accatastamento separato, ma contribuiscono semplicemente alla rendita complessiva del fabbricato servito (quando tali impianti generano un incremento significativo, ≥15% del valore dell’immobile – circ. 36/E/2013), con eventuale aggiornamento DOCFA; l’IMU si applica sulla rendita unica rivalutata, senza autonoma imposizione al solo impianto fotovoltaico.

Corte di Giustizia Tributaria Milano 4317/2025: questioni aperte

La giurisprudenza recente (Cass. 6840/2024) conferma l’inscindibilità funzionale da fabbricati di supporto, imponendo IMU per omessa denuncia e versamento, con termini prorogabili per accertamenti collaborativi (D.Lgs. 218/1997).

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Milano n. 4317/2025 esemplifica l’applicazione pratica su un impianto da 98,27 kWp non censito.

Quando un impianto fotovoltaico costituisce bene immobile con accatastamento in categoria D?

Il Comune di riferimento ha notificato alla società ricorrente un avviso di accertamento per omessa denuncia e mancato pagamento IMU relativa all’anno 2018 su un impianto fotovoltaico di proprietà della contribuente, ubicato in afferenza a un fabbricato di terzi. L’impianto, con potenza nominale di 98,27 kWp, operava dal 2010 per produrre energia immessa in rete, ma non risultava mai censito nella banca dati catastale dell’Agenzia delle Entrate né dotato di rendita.

Prima della notifica, il Comune aveva avviato un procedimento di accertamento con adesione, concluso negativamente, quantificando l’imposta sui costi contabili rivalutati, data l’assenza di rendita.

La società ha impugnato l’atto sostenendo:

la decadenza del potere accertativo per l’anno 2018, in quanto superato il termine quinquennale;
l’inassoggettabilità a IMU dell’impianto fotovoltaico come bene strumentale, con assenza di obbligo di accatastamento e dichiarazione; l’erronea adozione del criterio del valore contabile per la base imponibile;
l’illegittimità delle sanzioni irrogate;
la carenza di motivazione dell’avviso.

Il Comune si è costituito in giudizio, contestando integralmente i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto. Ha difeso:

la tempestività della notifica grazie alla proroga di 120 giorni derivante dal procedimento di accertamento con adesione (art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. 218/1997);
la natura immobiliare autonoma dell’impianto soggetto a IMU e accatastamento;
la correttezza del criterio contabile per immobili categoria D non censiti (art. 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992);
la cumulabilità delle sanzioni per omessa denuncia e omesso pagamento, nonché la sufficienza della motivazione dell’atto.

L’impianto fotovoltaico contestato nella sentenza presentava caratteristiche tecniche e posizionali specifiche che ne hanno determinato l’assoggettabilità autonoma a IMU.​

Potenza nominale: 98,27 kWp, valore ben superiore alla soglia di 3 kW per unità immobiliare servita prevista dalla circ. 36/E/2013, indicando rilevanza produttiva significativa per immissione energia in rete.

Costo di realizzazione: Euro 273.390,38, utilizzato come base per i costi contabili rivalutati (art. 5 co. 3 D.Lgs. 504/1992), data l’assenza di rendita catastale.​

Tipo di installazione: non integrato nella copertura del fabbricato (quindi sovrastante o su struttura autonoma, con pannelli “riposti sulla struttura di sostegno e incastratovi insieme agli altri“), con connotato differenziato e autonomia funzionale rispetto alla copertura; collegato in serie tramite inverter alla rete elettrica, assumendo natura immobiliare unitaria (ex art. 812 c.c. e Cass. 6840/2024).

La Corte Tributaria di Milano ritiene bene immobiliare autonomo (soggetto a IMU) l’impianto fotovoltaico da 98,27 kWp su tetto altrui non integrato, accatastabile in cat. D con base imponibile sui costi contabili fino al classamento

La Corte ha respinto tutti i motivi:

ha escluso la decadenza, confermando la proroga al 30 aprile 2025 per l’invito a procedimento collaborativo, con notifica entro termine;
ha affermato l’assoggettabilità a IMU dell’impianto come bene immobile ex art. 812 c.c.:

La Corte osserva che il pannello fotovoltaico, se riposto sulla struttura di sostegno e incastratovi insieme agli altri pannelli, collegato in serie e allacciato alla rete elettrica, tramite l’inverter, viene considerato parte di un complesso unitario e, in quanto, tale assume natura immobiliare, alla stessa stregua delle turbine delle centrali elettriche.
Per quanto concerne l’autonoma, o meno, accatastabilità dell’impianto fotovoltaico installato, occorre rilevare che l’impianto nel caso di specie assume un connotato autonomo e differenziato rispetto alla copertura dell’immobile su cui insiste e, conseguentemente, non potendo essere qualificato come impianto integrato, deve necessariamente essere accatastato autonomamente avendo autonomia funzionale; ne consegue la necessità di procedere al suo autonomo accatastamento in quanto bene immobile distinto ai sensi dell’art. 812 c.c.

 

L’impianto in questione risulta autonomo per potenza superiore a 3 kW per unità servita (circ. Agenzia Entrate 36/E/2013), inscindibile dal fabbricato ma distinto e non integrato (Cass. 6840/2024):

Gli impianti fotovoltaici di rilevante potenza realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita vanno cioè considerati a tutti gli effetti – ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali – quali beni immobili, in quanto la connessione strutturale e funzionale tra il fabbricato e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando che astrattamente sono rimovibili ed installabili in altro luogo (in tal senso Cass. n. 6840/2024).

A tal riguardo la Corte condivide le indicazioni dimensionali contenute nella circ. n. 36/e/2013 dell’Agenzia delle Entrate per individuare gli impianti obbligati all’accatastamento, ed in particolare il limite massimo della potenza nominale dell’impianto non superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita.

Come va contabilizzato l’immobile non censito in categoria D?

La Corte ha validato il valore contabile rivalutato per categoria D privo di rendita, posseduto da impresa e contabilizzato:

In merito alla lamentata erronea applicazione del criterio del valore contabile come base imponibile dell’imposta accertata, occorre rilevare che l’impianto cui si discute per l’annualità oggetto di accertamento era privo di rendita, poiché non ancora accatastato, ha determinato l’imposta utilizzando i valori e i costi contabili dell’impianto fotovoltaico. Per gli immobili di categoria D, come è quello relativo alla fattispecie in esame, il legislatore ha previsto un duplice criterio per l’individuazione della base imponibile da utilizzare per la quantificazione dell’imposta.

Il primo utilizzabile per i fabbricati privi di rendita o non iscritti al catasto, il secondo, viceversa, da applicare una volta intervenuto il classamento e, conseguentemente, a seguito dell’attribuzione della rendita, catastale anche se presunta. In particolare, per i fabbricati facenti parte della categoria D iscritti al catasto, ai sensi del comma 2 dell’art 5, D.lgs. 504/92, così come richiamato dall’art 8 del D.L. 23/2011, la base imponibile è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previste dal primo periodo dell’ultimo comma dell’art. 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.

Il secondo criterio, utilizzato dal Comune per la liquidazione dell’imposta dovuta dalla ricorrente, prevede che per i fabbricati appartenenti alla categoria D, non iscritti in catasto (come è quello relativo all’impianto fotovoltaico per cui è causa), interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dell’immobile viene determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, sulla base del costo contabile (al lordo delle quote di ammortamento già contabilizzate), così come risultante dal registro dei beni ammortizzabili, rivalutato con appositi coefficienti di attualizzazione, fissati dalla legge in relazione all’anno in cui il relativo costo è stato sostenuto.

In estrema sintesi, il comma 3 dell’articolo 5, del d.lgs. n. 504/1992 prevede l’applicazione del criterio dei costi contabili quando l’immobile:

a) è privo di rendita catastale;

b) ha i requisiti per l’accatastamento nel gruppo D;

c) è interamente posseduto da un’impresa;

d) è distintamente contabilizzato.

La norma, chiarisce la Corte, prevede che il criterio dei costi contabili si applichi per calcolare l’IMU fino alla fine dell’anno in cui viene assegnata la rendita catastale o annotata quella proposta tramite procedura DOCFA (D.M. 701/1994).​

Nel caso specifico, il Comune ha usato i costi contabili rivalutati (come da bilancio aziendale), scelta corretta perché l’impianto fotovoltaico non è ancora accatastato e soddisfa tutti i requisiti del comma 3 dell’art. 5 D.Lgs. 504/1992.

In ultimo, i giudici hanno:

confermato la legittimità delle sanzioni cumulabili (D.Lgs. 471/1997);
ritenuto motivato l’atto per essenzialità dei presupposti (Cass. 7779/1996);
condannato la ricorrente alle spese.

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Normativa per l’installazione di impianti fotovoltaici: guida completa

 

 

 

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