Le FAQ del GSE sul Conto termico 3.0

Le FAQ del GSE sul Conto termico 3.0

Preziose indicazioni su requisiti, costi ammissibili, diagnosi energetica e casi di accesso agli incentivi al 100%

Con l’entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025, il Conto Termico 3.0 ha segnato un passaggio decisivo nel sistema degli incentivi per l’efficienza energetica e la produzione da fonti rinnovabili.

Un percorso normativo che ha trovato progressiva attuazione attraverso la pubblicazione, sul portale istituzionale del GSE, delle Regole Operative, fino ad arrivare – in data 29 dicembre 2025 – alla diffusione dei Contratti tipo sia per l’accesso diretto sia per l’accesso tramite prenotazione.

Con questi ultimi atti, il GSE ha di fatto chiuso il cerchio operativo delle nuove disposizioni applicabili a partire dal 25 dicembre 2025, fornendo a operatori, tecnici e soggetti responsabili un quadro procedurale completo e coerente.

Resta ora un solo tassello da completare per la piena operatività del meccanismo: l’attivazione definitiva del portale Portaltermico, destinato a diventare il fulcro digitale per la gestione delle richieste di incentivo nel nuovo incentivo.

A quadro normativo e contrattuale ormai definito, il GSE conferma il proprio ruolo di riferimento operativo per gli utenti del Conto Termico 3.0, proseguendo nell’attività di chiarimento e supporto applicativo e in tale ottica, il 9 gennaio 2026 sono state pubblicate sul portale ufficiale le prime FAQ dedicate al nuovo meccanismo incentivante, con l’obiettivo di fornire indicazioni puntuali sui principali requisiti di ammissibilità, sulle modalità di calcolo dell’incentivo e sugli adempimenti documentali richiesti.

Le FAQ affrontano temi centrali per professionisti, imprese e Pubbliche Amministrazioni: dai requisiti degli edifici e degli impianti di climatizzazione invernale, ai costi massimi ammissibili, fino alle condizioni per l’accesso all’incentivo al 100% nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Ecco un primo pacchetto di chiarimenti che contribuisce a rendere più trasparente e applicabile il Conto Termico 3.0, in attesa della piena operatività del portale dedicato e di eventuali ulteriori aggiornamenti interpretativi.

Per scoprire tutte le novità introdotte dal D.M. 7 agosto 2025, ti consiglio il nostro approfondimento sul Conto termico 3.0 con la raccolta aggiornata di FAQ in PDF. Per semplificare invece la gestione delle pratiche e il calcolo degli incentivi, ti suggeriamo Praticus-CT in versione Conto Termico 3.0, lo strumento ideale per verificare i requisiti degli interventi e calcolare con precisione gli incentivi

Quali requisiti deve avere l’edificio per accedere al Conto Termico 3.0?

Tutti gli interventi (Titolo II e Titolo III) sono ammissibili solo se realizzati su edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari iscritti al catasto edilizio urbano alla data di presentazione della richiesta, ad esclusione degli edifici in costruzione (categoria F), dotati di impianto di impianto di climatizzazione invernale funzionante. Il Soggetto Responsabile deve conservare il pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla normativa vigente.

È possibile verificare i costi massimi ammissibili tramite il portale Conto Termico 3.0?

Il portale Conto Termico 3.0 effettua una verifica in forma automatica di rispondenza ai requisiti minimi e di congruità dei costi dell’intervento. Il calcolo dell’incentivo è basato sul costo specifico sostenuto rispetto al Costo Massimo Ammissibile. A tal fine, il Soggetto Responsabile è tenuto a caricare le fatture e le ricevute dei bonifici effettuati.

Quali requisiti deve avere l’impianto di climatizzazione invernale per accedere al Conto Termico 3.0?

Gli interventi del Titolo II e del Titolo III sono ammissibili solo se realizzati su edifici o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante alla data di entrata in vigore del Decreto (25 dicembre 2025). Un edificio privo di impianto di riscaldamento, oppure dotato di impianto inutilizzato o non funzionante, non soddisfa i requisiti di ammissibilità. Per gli interventi che prevedono la sostituzione dell’impianto, l’impianto installato nella configurazione post operam deve essere registrato presso il catasto regionale degli impianti, ove presente.

Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, quando spetta l’incentivo al 100%?

L’incentivo è determinato al 100% delle spese ammissibili, nel rispetto degli specifici massimali e la producibilità degli impianti, per gli interventi realizzati su edifici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati.

Tale incentivo è previsto anche se l’edificio di proprietà del Comune è utilizzato da soggetti terzi, purché non riconducibili a imprese, per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo.

Ciò include, a titolo esemplificativo, l’edificio municipale, biblioteche, le caserme, nonché altri edifici pubblici qualora ricorrano le condizioni sopra indicate.

Le spese per la diagnosi energetica e per l’APE sono incentivabili?

Sì. Le spese per la Diagnosi Energetica e l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) sono incentivabili se i documenti sono obbligatoriamente richiesti dal Decreto per l’intervento da realizzare. L’incentivo è al 100% per le PA e gli ETS e al 50% per i Soggetti Privati e cooperative sociali. Per le grandi imprese e gli ETS economici, invece, tali costi non sono incentivabili. Si specifica che, ai fini dell’incentivo, la fattura per la Diagnosi Energetica e/o per l’APE deve essere intestata al Soggetto Responsabile (SR), ossia al soggetto che ha sostenuto le spese.

Gli ETS non economici possono beneficiare dell’incentivo al 100%?

L’incentivo al 100% delle spese ammissibili, nel rispetto degli specifici massimali e la producibilità degli impianti, è previsto:

per gli interventi realizzati su edifici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati direttamente o da soggetti terzi, purché non riconducibili a imprese, per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo;
per gli interventi previsti all’Art. 48-ter, relativi a edifici scolastici pubblici e strutture sanitarie pubbliche. In relazione a quanto richiamato, un ETS non economico può beneficiare della percentuale del 100% esclusivamente se risulta utilizzatore:

di un edificio di proprietà del Comune, situato in un Comune con popolazione fino a 15.000 abitanti, per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo;
di una scuola o struttura sanitaria di proprietà pubblica. La percentuale del 100% non si applica, pertanto, nel caso in cui l’immobile sia di proprietà dell’ETS non economico, anche se situato in un Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Come si calcola l’incentivo massimo per fotovoltaico e accumulo?

L’incentivo erogabile per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (II.H) è calcolato come il valore minimo tra: -una percentuale della spesa ammissibile (20%); -l’incentivo riconoscibile per l’intervento combinato di sostituzione di impianti con pompe di calore elettriche (III.A).

La Diagnosi Energetica è sempre obbligatoria?

No. La diagnosi è obbligatoria solo per gli interventi di isolamento (II.A) e nZEB (II.D), o per tutti gli interventi del Titolo III o degli altri interventi del Titolo II (II.B, II.C) su interi edifici con impianti di riscaldamento con potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kWt.

Ai fini dell’accesso all’incentivo, è obbligatorio presentare le bollette per dimostrare i consumi dell’edificio?

Seppur tale documentazione non sia obbligatoria, le ultime bollette costituiscono elementi utili per la caratterizzazione dei consumi ante operam dell’edificio oggetto dell’intervento, anche ai fini della redazione della Diagnosi energetica, nei casi in cui risulti obbligatoria. Le bollette costituiscono documentazione obbligatoria da inviare per l’intervento di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (II.H), al fine della dimostrazione dei consumi annuali e del fabbisogno elettrico dell’edificio.

Quali caratteristiche deve avere l’impianto fotovoltaico e i relativi sistemi di accumulo per essere incentivabili?

L’installazione di impianti solari fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo è incentivabile come intervento di cui al Titolo II.H (fotovoltaico e accumulo) solo se realizzato:

congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore elettriche, intervento di cui al Titolo III.A;
in assetto di autoconsumo, assumendo come riferimento il fabbisogno energetico dell’edificio, inteso come fabbisogno delle utenze elettriche e termiche. L’energia elettrica prodotta dall’impianto non deve superare del 5% la somma dei consumi medi annui di energia elettrica e dei consumi equivalenti associati all’uso termico. L’intervento non è incentivabile se realizzato congiuntamente all’installazione di impianti dotati di pompe di calore elettriche inseriti all’interno di un sistema ibrido (intervento di cui al Titolo III.B). Si specifica che, infine, i moduli fotovoltaici e gli inverter devono essere esclusivamente di nuova costruzione. Non è previsto l’incentivo per il revamping di impianti esistenti.

Chi deve redigere la Diagnosi Energetica?

Ai fini dell’ammissibilità, la diagnosi energetica, quando obbligatoria, deve essere sempre redatta da un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato (UNI CEI 11339), oppure una ESCO certificata (UNI CEI 11352). La sola comprovata esperienza o un attestato di formazione non sono sufficienti ai fini dell’ammissibilità.

L’APE ante e post operam è obbligatorio per gli interventi effettuati dalle imprese su edifici terziari?

Sì. L’APE ante e post operam è obbligatorio per gli interventi del Titolo II (efficienza energetica) realizzati da imprese ed ETS economici su edifici in ambito terziario, al fine di verificare la riduzione della domanda di energia primaria. Si ricorda, inoltre, che l’APE post operam è obbligatorio per interventi del Titolo III realizzati su interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kWt.

Per quali interventi è richiesta la riduzione dell’energia primaria?

La riduzione della domanda di energia primaria (10% o 20% in caso di multiintervento) è un requisito specifico degli interventi del Titolo II (efficienza energetica) realizzati da imprese e ETS economici su edifici ricadenti nell’ambito terziario. La verifica è basata sulla riduzione dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile risultante nell’APE ante operam e post operam. Laddove la riduzione della domanda di energia primaria conseguita sia almeno del 40%, per gli interventi realizzati del Titolo II è, inoltre, prevista una premialità specifica applicabile alle imprese ed ETS economici per ottenere un incremento del 15% sull’intensità massima dell’incentivo.

Per le imprese, come si applicano i massimali in caso di multi-intervento?

Per le imprese, i massimali di incentivo sono disciplinati dal Titolo V del Decreto e dipendono dalla dimensione dell’impresa, dalla tipologia di intervento e dalle eventuali premialità applicabili. In particolare:

per gli interventi del Titolo III (sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale), l’intensità massima di aiuto è pari al 45% dei costi ammissibili, incrementabile del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese;
per gli interventi di efficienza energetica del Titolo II, l’intensità massima non supera il 25% dei costi ammissibili, che sale al 30% in caso di multi-intervento; tale percentuale può essere ulteriormente incrementata, fino a un massimo del 65%, in funzione della dimensione dell’impresa e delle premialità previste (ad esempio per interventi in zone assistite e/o per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio). Per le grandi imprese, l’intensità massima è del 60% dei costi ammissibili.

In presenza di edifici a proprietà promiscua (pubblico/privato), una PA situata in un Comune con meno di 15.000 abitanti può accedere all’incentivo del 100% per interventi in CT 3.0?

Sugli edifici a proprietà promiscua (pubblico/privato), gli interventi del Titolo II sono ammessi esclusivamente per la quota millesimale riferibile alla Pubblica Amministrazione. Qualora l’immobile sia situato in un Comune con popolazione fino a 15.000 abitanti, la quota di competenza della PA beneficia dell’incentivo al 100% delle spese ammissibili. Tale previsione non si applica agli interventi NZEB e agli interventi del Titolo III (impianti centralizzati), per i quali è richiesta la proprietà o disponibilità dell’intero edificio ad un unico soggetto. In presenza di proprietà promiscua, la mancanza di tale requisito esclude l’ammissibilità dell’intervento per tali tipologie.

Se non è possibile installare l’impianto fotovoltaico sull’edificio (intervento II.H), è ammessa l’installazione nelle relative pertinenze?

L’installazione di impianti solari fotovoltaici (II.H) è incentivabile presso l’edificio o nelle relative pertinenze. Le pertinenze includono gli spazi funzionali all’edificio, compresi quelli coperti, destinati al parcheggio o al transito dei veicoli.

In presenza di edifici a proprietà promiscua (pubblico/privato), una PA situata in un Comune con meno di 15.000 abitanti può accedere all’incentivo del 100% per interventi in CT 3.0?

Sugli edifici a proprietà promiscua (pubblico/privato), gli interventi del Titolo II sono ammessi esclusivamente per la quota millesimale riferibile alla Pubblica Amministrazione. Qualora l’immobile sia situato in un Comune con popolazione fino a 15.000 abitanti, la quota di competenza della PA beneficia dell’incentivo al 100% delle spese ammissibili. Tale previsione non si applica agli interventi NZEB e agli interventi del Titolo III (impianti centralizzati), per i quali è richiesta la proprietà o disponibilità dell’intero edificio ad un unico soggetto. In presenza di proprietà promiscua, la mancanza di tale requisito esclude l’ammissibilità dell’intervento per tali tipologie.

Per scoprire tutte le novità introdotte dal D.M. 7 agosto 2025, ti consiglio un nostro approfondimento sul Conto termico 3.0. Per semplificare invece la gestione delle pratiche e il calcolo degli incentivi, ti suggeriamo Praticus-CT 3.0, aggiornato alle ultime regole operative: uno strumento che ottimizza tempi e procedure, garantendo piena conformità alle disposizioni vigenti.

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