L’appalto integrato nel nuovo Codice Appalti
Il nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023) ammette l’appalto integrato. Cosa è previsto e cosa è cambiato rispetto al vecchio codice
L’appalto integrato è un argomento caldo, molto dibattuto e spesso oggetto di discussioni su vari tavoli legislativi.
L’arrivo del D.Lgs. 36/2023 (nuovo codice appalti) reintroduce all’articolo 44 la possibilità per la PA di ricorrere all’appalto integrato a discrezione della PA stessa, senza i divieti previsti dal D.Lgs. 50/2016 (vecchio codice appalti). Il contratto potrà avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi dall’appalto integrato le opere di manutenzione ordinaria.
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Cosa prevede il Codice appalti sull’appalto integrato?
Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante qualificata può decidere che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
L’appalto integrato è proprio questo: l’affidamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori allo stesso operatore economico.
Nasce con lo scopo di accelerare il procedimento di aggiudicazione dei lavori e, allo stesso tempo, garantirne l’esecuzione corretta sulla base di tecniche-operative (progetto esecutivo) avanzate dall’impresa appaltatrice.
Il riferimento normativo nel Codice Appalti è l’articolo 44. Secondo il comma 1:
negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, possono stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
Appare subito evidente, quindi, che al netto delle opere di manutenzione ordinaria, non si delineano particolari limitazioni e/o divieti come accadeva invece in passato.
La stazione appaltante da un lato deve motivare adeguatamente la scelta, inserendo specifici riferimenti alle esigenze tecniche, dall’altro deve tener conto del rischio di variazione di costo tra quanto preventivato e la fase esecutiva.
Se si sceglie l’appalto integrato, gli operatori economici devono rispettare una delle seguenti caratteristiche:
possedere i requisiti prescritti per i progettisti;
avvalersi di progettisti qualificati (da indicare nell’offerta);
partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione; la qualificazione per la progettazione comprende anche l’uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.
L’offerta è valutata con il criterio dell’O.E.P.V. (offerta economicamente più vantaggiosa) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta deve indicare il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. L’offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
Quando possono iniziare i lavori in caso di appalto integrato?
I lavori possono iniziare solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo. A chi spetta approvarlo? È la stazione appaltante ad approvare il progetto esecutivo il cui esame è condotto ai sensi dell’articolo 42.
La verifica preventiva della progettazione per gli appalti integrati
Secondo l’articolo 34, comma 2 dell’allegato I.7 D.Lgs. 36/2023 la verifica preventiva della progettazione in caso di appalti integrato per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di
cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
Parere MIT 3289/2025: verifica della progettazione negli appalti integrati sopra soglia
Negli appalti integrati di importo superiore alla soglia comunitaria, è sufficiente verificare il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) prima della gara, oppure deve essere sottoposto a controllo anche il progetto esecutivo elaborato dall’aggiudicatario?
Con il parere n. 3289 del 27 febbraio 2025, il MIT ha fornito indicazioni precise in merito alla verifica della progettazione negli appalti integrati di valore pari o superiore a 5.538.000 euro, offrendo un riferimento chiaro per stazioni appaltanti e operatori del settore.
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023:
nei casi di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione (nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato) è obbligatorio verificare il PFTE prima dell’indizione della gara, mentre la verifica del progetto esecutivo deve avvenire prima dell’avvio dei lavori (art. 42, comma 1);
per i contratti che comprendono sia progettazione che esecuzione, il progetto esecutivo prodotto dall’aggiudicatario deve essere sottoposto a verifica prima della sua approvazione (art. 34, comma 5, Allegato I.7);
la verifica deve essere eseguita da organismi accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro e per appalti integrati sopra soglia (5.538.000 euro); per importi inferiori, invece, possono occuparsene altri soggetti, come le stazioni appaltanti con un sistema interno di controllo qualità (art. 34, comma 2, Allegato I.7).
Il MIT ha confermato che, per gli appalti integrati sopra soglia, sia il PFTE sia il progetto esecutivo devono essere sottoposti a verifica da parte di organismi accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020. In concreto, ciò implica che:
non è sufficiente verificare solo il PFTE prima della gara;
il progetto esecutivo elaborato dall’aggiudicatario deve essere sottoposto a verifica qualificata prima della sua approvazione e dell’inizio dei lavori;
non è ammessa una verifica semplificata del progetto esecutivo, diversamente da quanto previsto per appalti di importo inferiore.
Le stazioni appaltanti devono:
assicurarsi che la verifica del PFTE e del progetto esecutivo venga affidata a organismi accreditati;
integrare nei documenti di gara tutte le fasi di verifica per evitare contestazioni o vizi procedurali;
evitare l’affidamento della verifica a soggetti non qualificati o limitarsi alla sola verifica del PFTE, pena il rischio di invalidare l’intera procedura.
Il servizio giuridico del MIT sottolinea come la verifica della progettazione, in particolare negli appalti integrati sopra soglia, sia un elemento imprescindibile per garantire la qualità e la regolarità delle opere pubbliche. La progettazione, essendo a carico dell’appaltatore, necessita di un controllo stringente per tutelare le stazioni appaltanti e prevenire problematiche in fase di esecuzione.
Appalto integrato: l’evoluzione normativa
Per effetto del D.L. 32/2019 convertito in legge 55/2019 “sblocca cantieri“(art. 1, comma1 lett. b) e successive proroghe, il divieto di appalto integrato (contenuto nell’art. 59 D.Lgs. 50/2016) era stato sospeso fino al 31 dicembre 2020, ad esclusione dei casi ivi previsti.
La legge semplificazione (art. 8 comma 7, legge 120/2020) ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2021.
Il decreto semplificazioni-bis convertito in legge 208/2021 (art. 52 comma 1 lett. a) ha differito il termine ultimo di sospensione al 30 giugno 2023, ammettendo la sola possibilità dell’appalto integrato derogante (come detto prima) esclusivamente per interventi PNRR, PNC, U.E. Non sono consentite, quindi, interpretazioni estensive.
Per gli appalti di natura diversa da quelli finanziati o cofinanziati con i fondi del PNRR e del PNC, essendo stato momentaneamente sospeso il divieto di ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori, risulta ammesso l’affidamento con appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori per qualsiasi tipologia di opera pubblica, sulla base del progetto definitivo.
Con il D.Lgs. 36/2023 si apre una nuova era per l’appalto integrato: si può adottare senza le passate limitazioni, ad eccezione degli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
Ti sarai reso conto che la norma è in continua evoluzione e che possono sorgere dubbi e perplessità visto anche il periodo transitorio in cui coesisteranno vecchio e nuovo codice. Per evitare di commettere illeciti, ti consiglio di affidarti ad un software per capitolati speciali, sempre aggiornato.
Appalto integrato, i chiarimenti ANAC
Nell’appalto integrato è illegittima la richiesta del progetto esecutivo con l’offerta
Con la delibera n. 506 del 6 novembre 2024, l’ANAC ha stabilito che tale bando era illegittimo, accogliendo le argomentazioni dell’OICE e rilevando che la richiesta del progetto esecutivo violava gli articoli 1, 3 e 8 del D.lgs. n. 36/2023, riguardanti il principio del risultato, l’accesso al mercato e il divieto di prestazioni gratuite.
L’Autorità ha ritenuto che negli appalti integrati la redazione del progetto esecutivo costituisce l’oggetto dell’obbligazione contrattuale e non può essere pretesa in fase di gara, come chiarito dall’articolo 44 del Codice. La norma definisce l’appalto integrato come un contratto misto che include sia la progettazione che l’esecuzione dei lavori, richiedendo ai partecipanti di dimostrare i requisiti di qualificazione e di indicare separatamente il compenso per la progettazione e l’esecuzione.
L’ANAC ha inoltre evidenziato che la richiesta del progetto esecutivo (PE) in fase di gara contrasta con il principio del risultato (art. 1), poiché implica un allungamento dei tempi per la presentazione e la valutazione delle offerte. Tale obbligo risulta oneroso, scoraggiando la partecipazione e violando il principio di accesso al mercato (art. 3). Infine, impone un lavoro non remunerato agli offerenti non aggiudicatari, in violazione del divieto di prestazioni professionali gratuite (art. 8, comma 2).
La giustificazione del Comune, basata sulla necessità di valutare approfonditamente le modifiche proposte dai concorrenti, è stata ritenuta non pertinente, poiché l’art. 22, comma 7 dell’allegato I.7 al Codice prevede che il progetto esecutivo non debba contenere modifiche significative rispetto al progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE).
In conclusione, l’Anac ha invitato il Comune ad annullare la gara e a riformularla senza la richiesta del progetto esecutivo in fase di offerta, avvertendo che, in caso di mancata conformità, il Comune dovrà comunicare le motivazioni entro 15 giorni.
Quando è possibile derogare al D.M. Parametri?
Le stazioni appaltanti, negli appalti per servizi di ingegneria e architettura, devono fare riferimento al D.M. 17 giugno 2016 per determinare i corrispettivi da porre a base di gara. Per garantire trasparenza e correttezza, è necessario includere nella documentazione di gara il metodo seguito per il calcolo dei compensi, comprendente un elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi importi.
Quando è possibile derogare al D.M. Parametri? L’ANAC ribadisce che le stazioni appaltanti devono applicare le tariffe ministeriali stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 come parametro per il calcolo dei corrispettivi. Eventuali deroghe sono ammesse solo con una motivazione adeguata e documentata, che giustifichi la differenza rispetto all’importo calcolato secondo le tabelle. Tale motivazione, tuttavia, in questo caso non è stata fornita (Atto del Presidente ANAC del 25 maggio 2023).
Verifica dell’idoneità di esperienze pregresse: come valutarle?
Non rispetta i principi di proporzionalità e adeguatezza dei requisiti di partecipazione permettere agli operatori economici di far valere attività quasi marginali svolte nell’ambito di una progettazione per dimostrare la propria capacità tecnica relativa all’intero progetto. Un tale approccio potrebbe portare al paradosso in cui attività residuali e di scarsa rilevanza economica e di esperienza possano giustificare l’affidamento di intere progettazioni, anche molto complesse e di notevole valore economico, con il rischio che tutti coloro che hanno partecipato, anche marginalmente, alla progettazione possano utilizzare le categorie e classi per l’intero importo.
Questi sono i principi su cui ANAC, con l‘Atto del Presidente del 15 maggio 2024, fascicolo n. 4925/2023, ha ribadito l’illegittimità dell’operato di una Stazione appaltante. Tale Stazione, nell’ambito di un appalto integrato per la progettazione e costruzione di un edificio scolastico finanziato con fondi PNRR, ha considerato come requisito di capacità tecnica esperienze pregresse di scarsa rilevanza, come la redazione di prestazioni energetiche.
Si contesta l’importo posto a base di gara, evidenziando che, nonostante il bando richiami i criteri del D.M. 17/06/2016, il corrispettivo non corrisponde a quanto calcolato secondo tali parametri. L’amministrazione ha risposto affermando di aver applicato il D.M. in modo proporzionale, basandosi su un criterio del 12% dei lavori e seguendo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione.
ANAC, nella Comunicazione del Presidente del 25 ottobre 2023 (fasc. n. 4146/2023) e nel Comunicato del 3 febbraio 2021, ha ribadito che le stazioni appaltanti possono discostarsi dai parametri del D.M. 17/06/2016 solo se adeguatamente motivate, mantenendo comunque tale decreto come riferimento principale.
I professionisti devono dimostrare di aver espletato, negli ultimi dieci anni, servizi di architettura e ingegneria per lavori analoghi, per un importo pari a due volte il valore stimato dei lavori. Le prestazioni possono includere attività per opere pubbliche finanziate tramite finanza di progetto, partecipazione a concorsi di progettazione e altri servizi propedeutici. L’amministrazione ha sostenuto la validità della propria decisione, argomentando che l’esecuzione di alcune attività all’interno di un servizio di ingegneria consente di certificare l’intero importo, come previsto nel disciplinare di gara e nelle Linee guida n. 1 dell’ANAC, che garantiscono la massima partecipazione alle gare nel rispetto dei principi di proporzionalità e concorrenza.
Nella verifica dell’idoneità delle esperienze pregresse, è necessario valutare se i servizi eseguiti siano pertinenti alle categorie di lavorazioni richieste dal bando e ai relativi importi. Bisogna considerare anche l’incidenza delle attività certificate nelle fasi prestazionali a cui si riferiscono, per evitare che prestazioni di carattere marginale – sia per qualità che per quantità – possano essere utilizzate per giustificare l’intero valore dell’opera progettata, al fine di dimostrare la propria capacità tecnica.
Appalti integrati, le sentenze più recenti
TAR Puglia 186/2025: non è possibile sostituire il progettista se ha contribuito al punteggio tecnico
Il progettista indicato in sede di gara in un appalto integrato non è sostituibile se ha contribuito al punteggio tecnico attribuito in sede di valutazione.
È quanto stabilito con la sentenza del 10 febbraio 2025, n. 186 il TAR Puglia che ha accolto la decisione di una Stazione Appaltante di ritenere inammissibile la richiesta da parte del consorzio (risultato primo in graduatoria) per la sostituzione del progettista incaricato della sola progettazione nell’appalto integrato.
Nel caso di specie, il progettista designato è risultato (essendo l’offerta risultata anomala) privo del requisito di capacità economica e finanziaria. Di qui l’esclusione dalla procedura di gara del consorzio.
Il Collegio rigetta il ricorso e conviene con l’Amministrazione: la sostituzione avrebbe comportato “una modifica sostanziale dell’offerta”, visto che “non solo l’offerta tecnica è stata sottoscritta dal progettista indicato ma ha conseguito un punteggio che è stato attribuito anche in virtù del progettista indicato. A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, il disciplinare di gara prevedeva l’attribuzione di un punteggio per la progettazione e realizzazione di opere analoghe all’oggetto di gara. I servizi analoghi valutati sono stati svolti dal progettista indicato”.
Più nello specifico il Collegio ha ritenuto che, nella fattispecie concreta in esame, la sostituzione del progettista, cui sono riferite attività espressamente valutate e quotate dalla Commissione di gara, avrebbe determinato “effetti distorsivi, diretti e immediati sulla procedura di gara, considerata la conseguente relativa modifica dell’offerta tecnica, dovendo poi attribuirsi punteggi premiali a un concorrente che riguardano il progettista sostituito o – viceversa – consentire eventualmente al “nuovo” progettista di dimostrare, a gara conclusa, le progettazioni analoghe valutabili dalla Commissione, con evidente violazione del principio di immodificabilità dell’offerta”.
Consiglio di Stato 7496/2024: consentita la sostituzione del tecnico progettista, ma deve essere parte integrante dell’offerta
La sentenza Consiglio di Stato 7496/2024 ha chiarito che la sostituzione del progettista durante la gara è ammissibile solo se non altera sostanzialmente l’offerta. Nel caso in esame, la società vincitrice ha cambiato progettista dopo l’aggiudicazione per mancanza del requisito di fatturato, ma il TAR ha ritenuto invalida l’offerta iniziale. Il Consiglio di Stato ha confermato questa decisione, ribadendo che i requisiti devono essere soddisfatti al momento dell’aggiudicazione. Di conseguenza, l’aggiudicazione è stata annullata e l’appello della S.r.l. respinto.
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