Lavori su coperture fragili senza anticaduta: la Cassazione sui doveri del committente nei lavori in quota

Lavori su coperture fragili senza anticaduta: la Cassazione sui doveri del committente nei lavori in quota

Operaio perde la vita durante lavori di manutenzione straordinaria di un capannone industriale: rimozione di tubazioni di aspirazione e sostituzione di lastre in cemento-amianto sulla copertura

La sentenza di Cassazione penale 41477/2025 riguarda un infortunio mortale occorso durante lavori di manutenzione straordinaria presso un capannone industriale. L’attività consisteva nella rimozione di tubazioni di aspirazione e nella sostituzione di lastre in cemento-amianto sulla copertura dell’immobile. Il rischio specifico prevalente è identificato nella caduta dall’alto, aggravato dalla presenza di superfici fragili (lastre in amianto).

Il fatto

Il lavoratore, mentre operava sulla copertura del fabbricato a un’altezza di circa 6,12 metri, ha calpestato una lastra di cemento-amianto. La superficie, non strutturalmente idonea a sostenerne il peso, ha ceduto determinando la caduta fatale. I lavoratori utilizzavano un trabattello motorizzato per l’accesso, ma operavano in totale assenza di dispositivi anticaduta (collettivi o individuali). È stata accertata la totale mancanza di una valutazione preventiva sulla resistenza della copertura e l’assenza di coordinamento tra i soggetti coinvolti.

Analisi dei ruoli e delle responsabilità

Gli imputati coinvolti nel procedimento per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche sono due:

committente dei lavori e datore di lavoro di fatto: il conduttore del capannone industriale tramite una società di cui era amministratore unico. È emerso che era stato lui a sollecitare e richiedere l’esecuzione delle opere di manutenzione sulla copertura per asportare i tubi di aspirazione;
co-committente e datore di lavoro di fatto: identificato come il legale rappresentante della società proprietaria del capannone. Il suo ruolo è consistito nel concordare i lavori, gestirne la fase esecutiva e fornire le attrezzature (un trabattello motorizzato) necessarie per l’accesso al tetto.

Gli imputati sono stati accusati di:

mancata dotazione di appositi dispositivi anticaduta;
mancato controllo in ordine alla effettiva resistenza della copertura in amianto;
mancata verifica di idoneità tecnico professionale degli affidatari dei lavori;
mancata elaborazione di un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

A completare questo quadro di violazione sistematica della normativa prevenzionistica, è stata rilevata l’assenza di qualsiasi forma di coordinamento per la sicurezza. Non era stato designato un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, figura obbligatoria in presenza di cantieri temporanei o mobili con più imprese o con rischi particolari, quali certamente sono i lavori in quota e quelli che comportano la presenza di amianto. Non era stato redatto alcun Piano di Sicurezza e Coordinamento. Non era stata effettuata alcuna comunicazione preventiva all’autorità competente, adempimento previsto dall’articolo 99 del Testo Unico in presenza di cantieri di durata superiore ai trenta giorni lavorativi o che comportino l’impiego di più di venti uomini-giorno.

La decisione della Corte

La Suprema Corte ha deciso di rigettare il ricorso del conduttore del capannone, confermando la sua condanna penale ad un anno e sei mesi di reclusione. La Corte lo ha ritenuto responsabile in quanto committente “di fatto” che ha sollecitato i lavori e consentito l’inizio delle opere in quota senza assicurarsi della presenza di presidi anticaduta o della solidità della copertura.

Annulla senza rinvio la sentenza per il proprietario del capannone limitatamente ai soli fini civili. Questa decisione è stata determinata dalla sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile, a seguito di una transazione economica e della conseguente rinuncia alla costituzione di parte civile da parte degli eredi della vittima. Conferma, infine, la condanna al risarcimento delle spese legali per il conduttore del capannone nei confronti delle parti civili rimaste nel processo.

 

Leggi gli approfondimenti: Le responsabilità del committente: ruolo, vigilanza e adempimenti normativi, Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza

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