Decreto Aree idonee: via libera del Senato, come cambia il testo
Aggiornamenti normativi del D.L. 175/2025: sanzioni, controlli e procedure delle Regioni e Province autonome
Il Senato, in sede di conversione del D.L. 175/2025, ha introdotto diverse modifiche significative che spaziano dalla regolamentazione delle aree idonee per le rinnovabili, fino all’inserimento di nuove norme in materia di Golden Power. In particolare è stato approvato con nuovo titolo “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 175/2025, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”- il testo è atteso martedì 13 gennaio alla Camera dei Deputati per il via libera definitivo.
Ecco le principali novità.
Aree idonee su terraferma
Una delle novità principali della conversione in legge sono le modifiche all’articolo 11-bis del D.Lgs. 190/2024 introdotto dal D.L. 175/2025, che disciplina le aree idonee su terraferma per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Nello specifico, la lettera i) del comma 1, che include tra le aree idonee su terra ferma i beni immobili, è stata aggiornata per ampliare il coinvolgimento delle amministrazioni competenti nella loro individuazione: oltre al Ministero dell’economia e delle finanze, viene ora previsto il parere del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Inoltre, tra le aree idonee per gli impianti fotovoltaici si amplia la definizione delle attività escluse nelle aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali. Prima della conversione in legge: escluse solo se destinate alla produzione agricola. Dopo la conversione in legge: escluse se destinate alla produzione agricola o zootecnica o alla produzione di energia da fonte rinnovabile (lettera l), numero 1, comma 1). Queste aree interne sono quindi idonee purché non siano destinate ad alcuna delle suddette attività.
Per gli impianti di produzione di biometano, non è più richiesto che le aree industriali siano soggette ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) per essere considerate idonee.
Al comma 2 dell’articolo 11-bis, così come modificato dal Senato, aggiunge infine una novità per gli impianti agrivoltaici: il soggetto proponente deve presentare una dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato, attestante che l’impianto è idoneo a conservare almeno l’80% della produzione lorda vendibile. Questa dichiarazione va allegata al progetto e messa a disposizione dell’amministrazione per le verifiche di controllo.
Tempistiche di Regioni e Province autonome
Il comma 3, interviene sui termini e sul ruolo delle Regioni e delle Province autonome nell’individuazione delle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili. Nella versione originaria, ciascuna regione e provincia autonoma doveva provvedere entro 120 giorni con propria legge all’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Il testo approvato dal Senato distingue invece i termini: le Regioni devono individuare le aree secondo i tempi ordinari, mentre le Province autonome hanno 180 giorni di tempo, assicurando al contempo il coinvolgimento degli enti locali.
Inoltre, non partecipano più al processo programmatorio per l’individuazione delle aree idonee solo le Province autonome, ma anche le Regioni a statuto speciale.
Applicabilità delle nuove disposizioni agli iter autorizzativi in corso e aggiornamento dei riferimenti normativi
La conversione in Legge aggiunge due nuovi commi all’articolo 2 del D.L. 175/2025.
Il comma 1‑bis stabilisce che le norme contenute negli articoli 11-bis, comma 1 (aree idonee su terraferma), e 11-quater (disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee) del D.Lgs. 190/2024, non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del decreto. In altre parole, i progetti o le autorizzazioni in corso continuano a seguire la disciplina previgente, senza dover rispettare immediatamente le nuove regole.
Viene inoltre previsto un meccanismo di tutela per le aree di elevato valore agricolo: la Regione o la Provincia autonoma competente può ricorrere al rimedio in opposizione previsto dall’articolo 14-quinquies della Legge 241/1990, per intervenire sulle procedure in corso qualora sussistano esigenze particolari di tutela del territorio. Per “procedure in corso” si intendono tutte quelle abilitative o autorizzatorie, comprese le valutazioni ambientali, per le quali la verifica di completezza della documentazione a corredo del progetto risulti già effettuata alla data di entrata in vigore del decreto.
Il comma 1‑ter aggiorna invece un riferimento normativo all’interno del D.lgs. 152/2006. Nello specifico, sostituisce il richiamo all’articolo 22, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 199/2021, con un rinvio all’articolo 11-quater del D.Lgs. 190/2024, garantendo così che la normativa di riferimento sia coerente con le ultime disposizioni legislative in materia di aree idonee e tutela ambientale.
La nuova normativa sulle aree idonee e le procedure per gli impianti agrivoltaici introduce regole chiare su sanzioni, controlli e dichiarazioni asseverate, semplificando l’iter autorizzativo. Per progettare impianti fotovoltaici in piena conformità alle ultime disposizioni, affidati a un software per il fotovoltaico, utilizzato a livello internazionale, per progettare ogni tipologia di installazione con precisione e sicurezza.
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