Il prezzario nazionale dei lavori pubblici: cos’è e come funziona
La Legge di Bilancio 2026 introduce il prezzario nazionale dei lavori pubblici in riferimento ai costi di prodotti, attrezzature e lavorazioni
L’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) ha consolidato il ruolo dei prezzari non più come meri riferimenti statistici, ma come veri e propri strumenti di garanzia per la sostenibilità economica delle opere. In un contesto macroeconomico caratterizzato da una forte volatilità dei costi delle materie prime, la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) introduce il concetto di “prezzario nazionale” come una sorta di guida per i prezzari regionali (che non scompaiono). Il prezzario nazionale rappresenta il fulcro della progettazione e della corretta esecuzione dei lavori, agendo da argine contro il rischio di offerte eccessivamente ribassate o, al contrario, di quadri economici insufficienti.
Cos’è il prezzario nazionale dei lavori pubblici e a cosa serve
Il comma 487 della Legge di Bilancio 2026 prevede l’adozione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza Unificata, per la definizione del prezzario nazionale recante il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relative agli appalti di lavori. Ai sensi del nuovo assetto normativo, il prezzario nazionale può essere definito come l’insieme sistematico delle analisi e dei prezzi elementari relativi a prodotti, attrezzature e lavorazioni, aggiornato annualmente, che definisce le soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale in base al contesto macroeconomico e alle specifiche condizioni di esecuzione dell’appalto.
Il prezzario nazionale ha diversi obiettivi:
assicurare un monitoraggio dei costi delle opere pubbliche su tutto il territorio nazionale;
favorire condizioni di equilibrio contrattuale;
garantire la sostenibilità economica delle opere nel medio e lungo termine;
coordinare la definizione dei prezzari regionali di cui all’articolo 41, comma 13, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36),
Il prezzario nazionale, aggiornato annualmente e redatto in conformità ai criteri dell’allegato I.14 del Codice, anche con il supporto del tavolo di coordinamento previsto all’articolo 6 del medesimo allegato, costituisce uno strumento di riferimento per la definizione dei prezzari regionali di cui all’art. 41, comma 13, e dei prezzari speciali adottati dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ti ricordo che utilizzare tariffe non aggiornate comporta il rischio di produrre in sede di gara offerte economiche con computi metrici non adeguati ai prezzi di mercato con conseguenti danni non solo per l’affidatario ma anche per la stazione appaltante. Pertanto, al fine di evitare di incorrere in eventuali contenziosi dovuti da dubbi e incertezze nell’applicazione del prezzario giusto, ti consiglio di utilizzare software di computo metrico online, sempre aggiornati con i nuovi prezzari
Cosa indica il prezzario nazionale?
Il prezzario nazionale indica, per ciascun prodotto, attrezzatura o lavorazione, le possibili soglie di variazione dei prezzi a livello territoriale, tenendo conto del contesto locale, dell’oggetto dell’appalto e delle condizioni specifiche di esecuzione. Regioni, Province autonome e stazioni appaltanti o enti concedenti che adottano prezzari speciali devono motivare eventuali scostamenti dalle stime e dalle soglie di variazione stabilite dal prezzario nazionale.
L’Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche
Ai sensi dei commi 488 e 489 dell’art. 1, della L. 199/2025 è istituito l’Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche per supportare la predisposizione del prezzario nazionale e monitorare l’aggiornamento dei prezzari regionali e speciali, nonché la correttezza nell’applicazione delle clausole di revisione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L’Osservatorio raccoglie, analizza e confronta i dati sui costi di prodotti, attrezzature e lavorazioni, monitorando le dinamiche di mercato che incidono sui prezzi nei vari ambiti territoriali, promuovendo metodologie uniformi per la formazione e l’aggiornamento dei prezzari e verificandone, a campione, l’applicazione nei contratti di importo superiore a 100 milioni di euro. L’Osservatorio collabora con il tavolo di coordinamento di cui all’articolo 6 dell’allegato I.14 e può avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della struttura tecnica di missione, condividendo dati, metodologie e analisi con il dipartimento della ragioneria generale dello Stato e con le Regioni. L’Osservatorio è istituito presso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e può operare anche tramite convenzioni con università e istituti di formazione.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2026, saranno stabiliti:
la composizione dell’Osservatorio;
le modalità di funzionamento;
le procedure per il monitoraggio;
la verifica e la raccolta dei dati;
i criteri per la pubblicazione periodica dei rapporti sulle risultanze di coerenza e congruità.
Lo stesso decreto definirà anche le modalità attraverso cui la stazione appaltante può sottoporre all’Osservatorio progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di opere pubbliche non incluse in contratti di programma e finanziate in tutto o in parte con contributi statali o dell’Unione europea. L’Osservatorio potrà fornire un parere non vincolante sulla congruità dei costi dei progetti, utile anche per orientare la definizione delle priorità nell’accesso ai contributi.
Da chi è composto l’Osservatorio?
L’Osservatorio è composto da un massimo di 10 esperti, a ciascuno dei quali può essere riconosciuto un compenso annuo massimo di 50.000 euro lordi, comprensivo di contributi previdenziali e oneri fiscali a carico dell’amministrazione. Per l’attuazione delle disposizioni, è prevista una spesa annua di 600.000 euro a partire dal 2026, destinata ai compensi degli esperti e all’eventuale stipula di convenzioni con università e istituti di formazione.
La struttura del prezzo e l’inderogabilità del costo del lavoro
Un aspetto critico, spesso oggetto di contenzioso amministrativo, riguarda la scomposizione del prezzo unitario. Ai sensi dell’Articolo 110 del Codice, la stazione appaltante deve verificare l’anomalia delle offerte qualora queste appaiano eccessivamente basse. In questo processo, il prezzario funge da parametro di controllo. Un punto fermo è la tutela della manodopera: i costi del personale, determinati ai sensi dell’Art. 41, comma 14, devono essere scorporati dal ribasso d’asta e indicati separatamente.
Il prezzo di elenco è dunque il risultato di un’analisi che deve obbligatoriamente contemplare:
costi diretti: materiali, noli, trasporti e manodopera specialistica;
spese generali: quantificate tra il 13% e il 17%, includono i costi di impianto, gestione amministrativa e oneri di sicurezza non specifici;
utile d’impresa: fissato al 10%, rappresenta il margine di rischio e il compenso per l’organizzazione imprenditoriale.
L’impiego di prezzi non aggiornati o non coerenti con le analisi dell’Allegato I.14 espone la stazione appaltante al rischio di ricorsi per violazione del principio di equità e congruità economica.
La revisione prezzi: il nuovo meccanismo di aggiornamento automatico
Il D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis, convertito con legge 106/2021 (Sostegni bis) e il D.L. 4/2022 (Decreto Sostegni ter convertito con legge 25/2022) hanno introdotto meccanismi di compensazione dei prezzi, basati sulle variazioni individuate da specifici decreti ministeriali e sulle relative istanze presentate dagli appaltatori. La procedura di compensazione prevede che le imprese trasmettano le richieste alle Stazioni Appaltanti, che a loro volta le inoltrano al MIT, il quale assegna le risorse alle Stazioni Appaltanti perché le trasferiscano alle imprese.
Inizialmente concepita come misura urgente per ristorare tempestivamente le imprese dei maggiori costi sostenuti, la normativa è evoluta verso un approccio più strutturato, che prevede:
l’adeguamento dei prezzi sulla base degli aggiornamenti dei prezzari;
l’introduzione della clausola di revisione dei prezzi come obbligo nei documenti di gara e nei contratti di lavori, servizi e forniture.
In pratica:
le misure di compensazione e adeguamento prezzi servono a integrare gli importi già corrisposti e a colmare eventuali carenze nei prezzi delle prestazioni già eseguite;
la revisione dei prezzi, obbligatoria secondo il nuovo Codice Appalti, permette di ridefinire i prezzi e stabilire i nuovi importi per le lavorazioni ancora da eseguire.
La principale novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 riguarda la stabilizzazione del D.L. Aiuti, accompagnata dall’istituzione di un nuovo meccanismo di aggiornamento automatico dei prezzi per i lavori relativi a gare con offerte presentate entro il 30 giugno 2023.
Il comma 490 della Legge di Bilancio 2026 reca una disposizione relativa agli appalti pubblici di lavori (compresi quelli affidati a contraente generale) nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base:
della disciplina applicabile prima della data di acquisto dell’efficacia del D.Lgs. 36/2023;
di offerte con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023.
Per i suddetti contratti il comma in esame disciplina l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori. Nello specifico viene previsto che il SAL è adottato applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflattivo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta:
i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023;
o, laddove applicabili a legislazione vigente, i prezzari speciali adottati ai sensi dell’art. 41, comma 13, terzo periodo, del Codice.
I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, a valere sulle risorse individuate ai sensi dei commi 492 e 493 nella misura:
del 90% per i contratti con termine ultimo di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021;
dell’80% per i contratti con termine ultimo di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.
Ricognizione degli interventi finanziati, copertura degli oneri e obblighi di reintegro
Il legislatore disciplina in modo organico la gestione degli interventi finanziati con risorse pubbliche, definendo obblighi puntuali di ricognizione, copertura finanziaria e monitoraggio degli oneri. I commi 492 e 493 delineano le responsabilità operative delle stazioni appaltanti in materia di revisione prezzi e reintegro delle risorse. Il comma 494, infine, assicura il rispetto dell’equilibrio di finanza pubblica attraverso la clausola di invarianza finanziaria.
Riconoscimento degli interventi (comma 492)
Il comma 492 impone al MIT di procedere, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ad una puntuale ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei commi 490 e 491, indicando per ogni intervento:
gli elementi identificativi;
le risorse finanziarie autorizzate;
i cronoprogrammi procedurali e finanziari.
Il comma autorizza, ove necessario, l’aggiornamento annuale dell’elenco degli interventi. Il comma 492 disciplina inoltre le modalità di copertura finanziaria dei maggiori oneri per le stazioni appaltanti derivanti dall’applicazione dei commi 490 e 491 del presente articolo, ulteriori rispetto all’applicazione della normativa vigente concernente il Fondo per le opere indifferibili (articolo 26, comma 7, D.L. 50/2022), stabilendo che esse utilizzano:
le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70%, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
le somme derivanti dai ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti.
Obbligo reintegro delle somme (comma 493)
Il comma 493 dispone l’obbligo per la stazione appaltante, nel caso in cui le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi del comma 492, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all’80%, di attivare in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche mediante:
la riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell’elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente;
ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.
Clausola di invarianza finanziaria (comma 494)
Il comma 494 reca la clausola di invarianza finanziaria, prescrivendo alle amministrazioni competenti l’attuazione dei commi 487, 490, 491, 492 e 493 nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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