La garanzia provvisoria per gli appalti è valida se cartacea?
Una delle novità del Correttivo appalti è la forma digitale della garanzia provvisoria. Si tratta di una opzione o di una conditio sine qua non?
Quali sono le condizioni minime di validità della garanzia provvisoria e quali conseguenze derivano dalla presentazione di una polizza non generata in formato digitale? A chiarirlo è la sentenza del TAR Calabria 2039/2025.
Il caso: polizza cartacea e soccorso istruttorio
La vicenda trae origine da una gara per l’affidamento in concessione di un servizio pubblico. L’impresa poi risultata vincitrice era stata ammessa con riserva: la garanzia provvisoria allegata non rispettava quanto previsto dalla lex specialis, poiché mancavano la firma digitale dell’assicuratore e i documenti identificativi richiesti. L’amministrazione aveva tentato di colmare le lacune avviando il soccorso istruttorio, a seguito del quale l’operatore aveva prodotto una scansione del contratto cartaceo, questa volta munita di firma digitale.
Il concorrente classificato al secondo posto ha però contestato l’aggiudicazione, sostenendo che la polizza in formato cartaceo non rispettasse l’art. 106, comma 3, del Codice dei contratti, perché:
non si trattava di un file nativamente digitale, ma della mera digitalizzazione di un documento analogico;
la firma digitale apposta riportava una data successiva alla scadenza del termine per presentare l’offerta;
anche l’impegno del fideiussore alla cauzione definitiva risultava formato in modalità analogica.
Da qui la richiesta di annullare l’aggiudicazione ritenendo la garanzia inammissibile.
La posizione del TAR Calabria
Secondo il Collegio, la polizza prodotta dall’aggiudicataria non soddisfaceva il requisito della digitalizzazione nativa. Anche la versione depositata successivamente tramite soccorso istruttorio non mutava la natura della garanzia, che restava una copia informatica di un documento tradizionale.
Il TAR ha quindi affermato che:
una polizza non emessa in formato digitale non può considerarsi conforme all’art. 106;
la sua presentazione equivale, in pratica, alla mancata presentazione della garanzia;
il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per supplire ad una garanzia inesistente nella forma prescritta.
La garanzia provvisoria è infatti parte integrante dell’offerta e deve essere valida e completa entro la scadenza del termine. Una polizza formata successivamente costituirebbe un nuovo atto, lesivo della par condicio e del principio di immodificabilità dell’offerta.
Il ricorso è stato accolto: l’aggiudicazione è stata annullata: è stata dichiarata l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il TAR ha disposto il subentro del ricorrente.
Leggi il nostro approfondimento: La garanzia provvisoria nel nuovo codice appalti
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