Lavoratore investito mortalmente in cantiere: di chi è la colpa?

Lavoratore investito mortalmente in cantiere: di chi è la colpa?

Sotto accusa il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il datore di lavoro e il conducente del mezzo

La vicenda affrontata dalla sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione Quarta, n. 37985 del 24 novembre 2025, offre un caso paradigmatico sulla concorsualità delle colpe in un infortunio mortale avvenuto durante una manovra in retromarcia su un mezzo in cantiere, evidenziando come la violazione di regole cautelari da parte del singolo operatore possa assumere rilievo causale, indipendentemente dalle carenze organizzative ascrivibili ad altre figure.

Le figure coinvolte sono: il lavoratore (conducente del mezzo), il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e il titolare della ditta (datore di lavoro).

Dinamica dell’incidente

L’infortunio mortale si è verificato in un contesto di cantiere stradale durante una manovra in retromarcia di un automezzo (autoarticolato) pesante. Il conducente dell’automezzo stava eseguendo una complessa manovra in retromarcia, essenziale per il posizionamento del mezzo, seguendo le indicazioni gestuali impartite dal datore di lavoro, investendo e schiacciando mortalmente con la ruota posteriore sinistra del veicolo il lavoratore che era intento al lavoro vicino al guard-rail, in posizione retrostante all’autoarticolato e di spalle. L’evento si configura come l’effetto diretto e prevedibile della combinazione tra un’attrezzatura inidonea (difetto del segnale acustico dell’autoarticolato) e una condotta imprudente (proseguimento della manovra in condizioni di rischio palese).

Bisogna sottolineare alcuni elementi importanti:

mancato funzionamento del segnalatore acustico: il mezzo aveva il segnale acustico di retromarcia non funzionante, un dispositivo essenziale per avvisare della manovra in corso, specialmente in un ambiente rumoroso come un cantiere;
posizione del lavoratore/vittima: la vittima si trovava nella zona di transito del mezzo, intento a svolgere la propria attività con le spalle rivolte all’automezzo;
proseguimento imprudente della manovra: nonostante il conducente avesse percepito, tramite lo specchietto retrovisore, la presenza del lavoratore immediatamente dietro il veicolo e in posizione pericolosa (di spalle), ha proseguito la manovra, confidando nelle indicazioni del datore di lavoro a terra che avrebbe dovuto avere più visuale rispetto alla sua.

Responsabilità e ruoli secondo il D.Lgs. 81/08

La sentenza ha riconosciuto la responsabilità penale per omicidio colposo in capo al conducente dell’automezzo, pur in concorso di colpe con altre figure.

Il conducente dell’automezzo (lavoratore)

La responsabilità del conducente è stata accertata sia sotto il profilo della colpa specifica che della colpa generica:

Violazione della colpa specifica (Art. 20, co. 2, lett. e), D.Lgs. 81/08): il conducente, in qualità di lavoratore (e quindi destinatario degli obblighi di cui all’Art. 20), è stato ritenuto responsabile per non aver adempiuto all’obbligo di segnalare immediatamente al datore di lavoro (al dirigente o al preposto) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza. Essendo a conoscenza del malfunzionamento del segnale acustico, avrebbe dovuto astenersi dalla guida o dalla manovra finché il rischio non fosse stato eliminato;
Violazione della colpa generica (imprudenza e negligenza): il conducente ha violato il principio generale di diligenza e prudenza. La Corte ha stabilito che, anche a prescindere dal difetto del segnale acustico, la sua condotta è stata gravemente colposa per aver eseguito una manovra in retromarcia, di per sé ad alto rischio, pur essendo consapevole della presenza del lavoratore nell’area di pericolo e della sua posizione di spalle. In tale contesto, l’assistenza fornita dal datore di lavoro a terra non ha escluso la sua colpa, poiché il conducente era titolare di una posizione di garanzia sul mezzo stesso e sulla sicurezza della manovra.

Il Datore di Lavoro e il Coordinatore della Sicurezza (giudicati Separatamente)

Sebbene la sentenza in oggetto si focalizzi sulla responsabilità del conducente, emerge la responsabilità concorsuale di altre figure:

datore di lavoro: la sua responsabilità (giudicata separatamente) deriva dall’aver mantenuto in esercizio un automezzo privo dei necessari dispositivi di sicurezza funzionanti (segnalatore acustico, telecamere/sensori), in violazione dell’Art. 18 (obblighi del datore di lavoro) e delle norme relative all’uso delle attrezzature di lavoro (Titolo III). Inoltre, pur dirigendo la manovra, la sua indicazione non ha potuto elidere la negligenza del Conducente di fronte a un pericolo manifesto;
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE): la sua posizione di garanzia (anch’essa giudicata separatamente) sarebbe stata correlata alla verifica del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e all’adeguatezza delle procedure operative per le manovre ad alto rischio, inclusa la gestione del traffico veicolare e pedonale in cantiere (Titolo IV).

L’incidente era prevedibile e quindi evitabile?

L’infortunio era evitabile attraverso la stretta osservanza delle misure cautelari previste dal D.Lgs. 81/08, a tutti i livelli di responsabilità. In sintesi, l’evento si è verificato per una triplice barriera di sicurezza fallita: l’inefficienza tecnica del mezzo (responsabilità primaria del datore di lavoro), l’errore procedurale del datore di lavoro nell’autorizzare la manovra e, maggiormente, l’errore operativo del conducente che, pur avendo piena consapevolezza del rischio (guasto e presenza della vittima), ha proseguito l’attività.

Il caso in esame ribadisce un principio fondamentale del diritto della sicurezza sul lavoro: la responsabilità penale per infortunio non ricade esclusivamente sulla figura apicale (datore di lavoro o dirigente), ma può coinvolgere anche il lavoratore quando la sua condotta negligente o imprudente costituisce una concausa dell’evento lesivo, in particolare per la violazione di regole cautelari che rientrano nella sua sfera di competenza (come l’obbligo di segnalazione e il dovere di astenersi da attività pericolose con attrezzature difettose).

L’infortunio era prevedibile ed evitabile se il conducente avesse esercitato il proprio dovere di vigilanza sul mezzo e sulla manovra o, in alternativa, avesse applicato l’obbligo di segnalazione e di rifiuto, interrompendo immediatamente la fonte di pericolo. La sentenza sottolinea l’importanza dell’obbligo di diligenza rinforzato che grava su chi manovra attrezzature ad alto rischio in contesti operativi critici.

Leggi l’approfondimento: Art. 20 – Obblighi dei lavoratori

Non lasciare la sicurezza del tuo cantiere al caso: con il software cantiere sicuro puoi monitorare, organizzare e prevenire i rischi operativi in tempo reale, riducendo al minimo la possibilità di incidenti gravi. Proteggi i tuoi lavoratori e ottimizza la gestione della sicurezza con un software affidabile e completo: scopri subito come rendere il tuo cantiere davvero sicuro!

 

 

Fonte: Read More