Gli incentivi tecnici nel nuovo codice appalti

Gli incentivi tecnici nel nuovo codice appalti

Le novità introdotte dal nuovo codice appalti 2023 per gli incentivi alle funzioni tecniche. Attività incentivabili, tetti massimi, bonus per gli strumenti digitali

La questione degli incentivi alle funzioni tecniche è sempre stata un argomento “scottante”.

In quasi 30 anni, abbiamo assistito a numerosi cambiamenti. La legge Merloni prevedeva la divisione di un incentivo a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di singoli lavori entro il 15% dell’importo a base di gara.

Il nuovo codice appalti conferma le precedenti disposizioni con alcune modifiche che analizziamo in seguito nel dettaglio insieme a quelle introdotte dal Decreto Correttivo al Codice Appalti (D.Lgs. 209/2024) in vigore dal 31 dicembre 2024.

 

È possibile liquidare gli incentivi tecnici in base ai SAL?

Se si parla di appalti di lavori con durata pluriennale, è consentito liquidare gli incentivi per le funzioni tecniche in base agli Stati Avanzamento Lavori (SAL)? Un’amministrazione, impegnata nella stesura del proprio regolamento sugli incentivi, ha chiesto un parere al supporto giuridico del MIT in merito agli incentivi per le funzioni tecniche. Il regolamento in fase di definizione prevede che, per gli appalti di durata superiore ad un anno, la liquidazione degli incentivi maturati durante l’esecuzione non avvenga solo al termine del contratto e dopo l’approvazione della contabilità finale, ma anche in corrispondenza dei SAL. Questo processo avverrebbe previa verifica delle prestazioni effettivamente svolte e con la possibilità di rettifica in caso di aumenti di tempi o costi non giustificati.

Secondo la disciplina vigente, l’incentivo destinato a figure quali direttori dei lavori, personale dell’ufficio di direzione lavori, coordinatori per la sicurezza e collaboratori, può essere liquidato con la seguente suddivisione:

90% durante l’esecuzione dei lavori, in proporzione all’avanzamento della spesa (SAL);
10% dopo l’emissione del Collaudo tecnico amministrativo.

Questa previsione ha sollevato il dubbio sulla possibilità di procedere con pagamenti scaglionati in relazione alla maturazione dei SAL.

Con il parere n. 3226 del 30 gennaio 2025, il MIT ha chiarito la questione, richiamando il comma 3 dell’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023. Ha evidenziato che le modalità di riparto degli incentivi e le eventuali riduzioni per incrementi ingiustificati di costi o tempi sono definite direttamente dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti.

Pertanto, la decisione sulle modalità di liquidazione degli incentivi resta a discrezione della stazione appaltante, nel rispetto delle normative vigenti.

 

 

 

 

Cosa sono gli incentivi per le funzioni tecniche?

Gli incentivi per le funzioni tecniche sono fondi destinati a tecnici dipendenti dell’ente a fronte dello svolgimento di attività volte alla conclusione di appalti, servizi e forniture che operano in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione (art. 24 comma 3 D.Lgs. 165/2001). Le amministrazioni devono prevedere una quota del 2% sull’importo posto a base di gara all’interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture.

La finalità dell’istituto è quella di stimolare, grazie alla corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione, premiando le competenze e le responsabilità relative allo svolgimento di peculiari funzioni tecniche anche in vista di un risparmio di spesa rispetto all’affidamento di incarichi professionali all’esterno (Corte dei Conti, sez. controllo Toscana, 11 ottobre 2023 n. 196).

 

Quadro economico (incentivi professioni tecniche)

I costi relativi alle attività tecniche elencate nell’allegato I.10 sono coperti dal budget (non superiore al 2%) previsto per ciascuna procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture, sia nel bilancio delle stazioni appaltanti che degli enti concessori.

Tale importo fa parte di un fondo di risorse finanziarie all’interno del quale la quota dell’80% è diviso per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di un regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti; la quota del 20%, invece, può essere utilizzata per acquisti di beni, strumenti e servizi oppure per tirocini formativi.

Una parte delle risorse finanziarie è destinata all’acquisto di strumentazioni e tecnologie finalizzate a progetti di innovazione per l’uso progressivo di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture (BIM – Building Information Modeling).

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Incentivi funzioni tecniche: cosa prevede il nuovo codice appalti

Gli incentivi alle funzioni tecniche  sono normati nel nuovo Codice appalti dall’art. 45 e dall’allegato I.10 che specifica l’elenco delle attività da incentivare.

Possono essere finanziate anche strumentazioni e tecnologie finalizzate a progetti di innovazione per l’uso progressivo di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture (BIM – Building Information Modeling).

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Incentivi funzioni tecniche confermati al 2%

Gli incentivi rappresentano il 2% dell’importo dei lavori. Di questa percentuale bisogna fare un’ulteriore ripartizione: l’80% viene destinato ai tecnici, il restante 20% può essere utilizzato per acquisti di beni, strumenti e servizi oppure per tirocini formativi.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. I criteri di riparto e quelli di eventuale riduzione a fronte di incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti.

L’incentivo è corrisposto dal dirigente o dal responsabile di servizio in accordo con il RUP, a coloro che hanno svolto le funzioni tecniche. Il codice precisa che l’incentivo complessivo massimo annuo non può essere superiore al 100% dell’importo lordo annuo dello stesso dipendente.

Le novità nel D.Lgs.36/2023 rispetto al vecchio Codice Appalti

La finalità dell’art. 45 del nuovo codice appalti è stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e generare risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

Rispetto al D.Lgs. 50/2016 possiamo notare 4 importanti novità. Le analizziamo nel dettaglio.

1. Tetto massimo per gli incentivi

La prima novità risiede nel tetto retributivo individuale (percepito dal singolo dipendente) che viene elevato fino al 100%. Nello specifico, il D.Lgs. 50/2016 poneva un limite del 50%:

gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Con il D.Lgs. 36/2023 il limite del 50% scompare. Al comma 4 dell’art. 45 si legge:

L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. (100%)

È previsto un tetto massimo individuale: gli importi complessivamente maturati nel corso dell’anno di competenza non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Alle medesime finalità sono destinale le quote di incentivo non erogato per prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente.

2. Incremento del 15% per uso di strumenti digitali

La seconda novità è l’incremento ulteriore del 15% per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto.

Il Codice appalti disciplina l’erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche elencate nell’allegato I.10 stabilendo che, in caso di utilizzo di metodi e strumenti digitali avanzati per la gestione informativa dell’appalto, il limite degli incentivi è incrementabile del 15%. È chiaro il riferimento al BIM e agli strumenti per gestire i nuovi appalti BIM.

Nella definizione di “metodi e strumenti digitali avanzati” rientrano anche le PAD (Piattaforme di Approvvigionamento Digitale)?

Con il parere n. 2904/2024 il MIT chiarisce che l’aumento del 15% degli importi degli incentivi tecnici, previsto dal comma 4 dell’articolo 45 del Codice dei Contratti, è applicabile esclusivamente a chi adotta specifici strumenti digitali per la gestione informativa degli appalti e non alle PAD.

Il MIT ricorda che:

l’utilizzo delle PAD è obbligatorio per legge anche per importi minimi (sotto i 5.000 €), salvo casi di comprovata impossibilità tecnica; in quanto strumenti ordinari, non permettono dunque di beneficiare dell’aumento del 15%;
l’utilizzo di strumenti digitali specifici, come quelli per la modellazione informativa (ad esempio il BIM) nelle diverse fasi progettuali, deve essere esplicitamente indicato nella relazione finale del RUP, che sarà valutata dal responsabile del personale o finanziario come condizione preliminare per la liquidazione degli incentivi.

3. Nessuna confluenza nel fondo per l’incentivazione

La terza novità è nel comma 3 in cui viene stabilito che gli incentivi per funzioni tecniche (pari all’80 per cento delle risorse finanziarie) vengono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l’incentivazione come invece previsto dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016, attuando una semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile.

4. Allegato I.10, elenco delle attività tecniche incentivabili

Quarta novità è l’allegato I.10. L’allegato include un elenco tassativo di attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure che nel comma 1 dell’art. 113 D.Lgs. 50/2016 venivano definite in maniera generica, solo “funzioni tecniche”.

Lo schema di regolamento ANCI sugli incentivi per le funzioni tecniche

Il Correttivo Appalti 2025 ha introdotte modifiche significative alla disciplina sugli incentivi per le funzioni tecniche nel settore degli appalti pubblici.

È stata ridefinita la platea dei soggetti che possono beneficiare di questi riconoscimenti e sono state ampliate le attività tecniche che rientrano nel perimetro degli incentivi, con integrazioni all’allegato I.10. Inoltre, sono state precisate le procedure considerate rilevanti mediante modifiche all’art. 32 dell’allegato II.14, che elenca forniture e servizi di particolare importanza.

Il nuovo Quaderno Anci n° 54 “Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche dopo il correttivo appalti” offre una sintesi chiara delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2024, fornendo uno strumento di assistenza tecnica e supporto dei Comuni per l’applicazione delle nuove disposizioni.

Il documento, oltre a fornire un’analisi degli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione dell’incentivo e le indicazioni per la misura e la previsione degli oneri per incentivazione, riporta lo schema/facsimile di regolamento comunale aggiornato al D.Lgs. 209/2024 da adattare alle specifiche realtà organizzative dell’ente.

Incentivi per funzioni tecniche: le norme prima del Codice appalti 2023

È giusto contestualizzare gli incentivi per le funzioni tecniche in un quadro legislativo di riferimento. Possiamo così sintetizzare:

legge Merloni (11 109/1994);
D.Lgs. 163/2006;
legge 114/2014;
D.Lgs. 50/2016;
D.Lgs. 56/2017 (correttivo del codice).

legge Merloni

La legge Merloni prevedeva la divisione di un incentivo a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di singoli lavori entro il 15% dell’importo a base di gara.

Tale incentivo si divideva tra alcune figure (Rup, incaricato della redazione del progetto, ecc.).

D.Lgs. 163/2006

Il limite delle risorse destinabili all’incentivo viene portato al 2% (sempre in riferimento all’importo a base di gara). Si delineava, però, un altro vincolo: l’incentivo erogato non doveva superare l’importo del trattamento complessivo annuo lordo già in godimento dal singolo dipendente.

legge 114/2014

Entra in scena “il fondo per la progettazione e l’innovazione” a valere sugli stanziamenti destinati a finanziare gli incentivi divisi secondo percentuali definite: l’80% destinato agli incentivi per il RUP (e gli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori) e il 20%, destinato all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa.

D.Lgs. 50/2016

Si assiste al passaggio tra il fondo per la progettazione e l’innovazione al fondo che incentiva “le funzioni tecniche”. Vengono incluse le attività di programmazione della spesa per investimenti di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, oltre a quelle già incentivate in passato (RUP, ecc.). La novità rispetto alla normativa precedente è che l’incentivo non è più destinabile agli incaricati della redazione del progetto e del piano per la sicurezza.

D.Lgs. 56/2017

Il D.Lgs. 56/2017 ha riferito l’imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo con riguardo agli  appalti di lavori (formulazione originaria della norma), ma anche a quelli di fornitura di beni e di servizi.

Correttivo al Codice Appalti: cosa cambia per gli incentivi tecnici dopo il Correttivo

Il Correttivo 2025 al Codice Appalti (D.Lgs. 29/2024) – in vigore dal 31 dicembre 2024 – prevede alcune modifiche in tema di incentivi tecnici.

Le modifiche apportate dal decreto correttivo riguardano, in particolare:

l’ambito dei soggetti ai quali possono essere riconosciuti gli incentivi;
l’ambito oggettivo di applicazione dell’incentivo: le attività tecniche incentivabili, con integrazioni all’allegato I.10; la definizione delle procedure che rientrano nell’ambito di applicazione dell’incentivo, attraverso le integrazioni all’art. 32 dell’allegato II.14, afferente all’individuazione delle forniture e dei servizi considerati di particolare importanza.

Rimane invariata la disciplina relativa alle procedure per la liquidazione degli incentivi che avviene direttamente al personale dipendente senza confluire in alcun fondo. Infine, gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 che sono poste a carico degli stanziamenti previsti per «le singole procedure» di affidamento di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, includendo quindi anche gli affidamenti diretti. Rimane invariata anche la misura complessiva dell’incentivo che è costituita da una somma non superiore al 2%, che deve essere modulata dall’Ente sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione, comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione.

Eliminata l’esclusione del personale con qualifica dirigenziale

La prima e più significativa novità del decreto correttivo è quella di aver sostituito, all’art. 45 del Codice, la parola “dipendenti” con  “personale” (ed anche “propri dipendenti” con “proprio personale”) e cancellato l’ultimo periodo del sesto comma, che escludeva il personale con qualifica dirigenziale dai beneficiari degli incentivi.

La ratio è quella di includere nell’ambito dei destinatari degli incentivi anche le figure dirigenziali – che sono certamente “personale proprio” dell’Ente – vista l’abrogazione della disposizione che ne disponeva esplicitamente l’esclusione da detto ambito.

Rispetto alla precedente versione del Codice degli appalti, si evidenzia che, secondo quanto sottolineato dal MIT, l’art. 8, comma 5, del D.L. 13/2023 introduce la possibilità per gli enti locali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di riconoscere anche ai dirigenti gli incentivi per l’esecuzione di funzioni tecniche legate ai progetti PNRR e PNC, limitatamente al periodo 2023-2026. Tale misura è subordinata alla condizione che i criteri di riparto siano definiti attraverso un accordo in sede di contrattazione decentrata e successivamente formalizzati in un apposito regolamento (Parere MIT 2059/2023).

Si rileva inoltre che l’ANAC ha  escluso la possibilità di attribuire tali incentivi non solo ai dirigenti, come esplicitamente previsto dall’art. 45, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, ma anche ai membri degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti. Questi ultimi, infatti, non sono generalmente assimilabili al personale dipendente dell’ente o della società pubblica (Parere ANAC 16/2024).

Il Correttivo interviene, inoltre, sull’articolo 32 dell’allegato II.14 del codice appalti ove vengono identificati i servizi di particolare importanza che, anche per importi minori, consentono l’erogazione di incentivi per le funzioni tecniche.

Incentivare le forniture indipendentemente dall’importo

La revisione del comma 3 dell’articolo 32 amplia la possibilità di incentivare le forniture indipendentemente dall’importo, a condizione che queste siano di rilevante importanza per aspetti tecnologici o che richiedano un’elevata competenza tecnica o componenti innovative.

In precedenza, gli incentivi erano previsti solo per importi superiori a 500 mila euro o in casi di particolare complessità.

In sintesi, le modifiche consentono di includere le forniture tra i servizi rilevanti, a patto che rispettino i requisiti di importanza tecnologica o innovativa delineati, superando il precedente limite minimo di valore per l’incentivazione.

Qui il dettaglio delle modifiche all’art. 32

Incentivi tecnici nel nuovo codice appalti: l’infografica da scaricare

Di seguito ti propongo un’infografica esplicativa con lo schema delle funzioni tecniche previste dall’allegato I.10 del nuovo codice. Il riferimento è all’appalto di lavori; le medesime funzioni si intendono valide anche per gli appalti di servizi e forniture, con le dovute differenze (direttore dell’esecuzione e suoi collaboratori, verifica della conformità, ecc.).

 

Infografica incentivi funzioni tecniche

Puoi scaricare l’infografica in formato PDF.

Incentivo alle funzioni tecniche: le attività incentivabili

L’allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 contiene l’elenco delle attività incentivabili che ricoprono la percentuale del 2%. Tale percentuale viene ulteriormente divisa come segue:

l’80% di ciascun progetto è destinato ad incentivare l’attività dei soggetti, dipendenti dell’ente, che svolgono le funzioni tecniche elencate nell’allegato I.10 Nello specifico:

RUP;
programmazione della spesa per investimenti;
collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento);
redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
redazione del progetto esecutivo;
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
verifica del progetto ai fini della sua validazione;
predisposizione dei documenti di gara;
direzione dei lavori;
ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
direzione dell’esecuzione;
collaboratori del direttore dell’esecuzione;
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
collaudo tecnico-amministrativo;
regolare esecuzione;
verifica di conformità;
collaudo statico (ove necessario);
coordinamento dei flussi informativi (punto aggiunto dal Correttivo dal 1° gennaio 2025 al fine di comprende fra i soggetti destinatari degli incentivi personale che svolge detti compiti).

il 20% è destinato all’acquisto di beni e tecnologie funzionali volti ad incentivare:

la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture (BIM);
l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

La Corte dei Conti Toscana con deliberazione n. 196/2023/PAR precisa che che ai fini dell’attribuzione dell’incentivo non rilevi il profilo professionale “tecnico” bensì la concreta esplicazione di attività  legate alla procedura contrattuale (anche se esplicata da collaboratori amministrativi).

Inoltre, considerando che l’elencazione delle attività incentivabili è da considerarsi tassativa e caratterizzata da una propria specificità (tecnica), tra le stesse non possono essere ricomprese “tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione, come le attività finanziarie le quali, seppur necessarie al fine del buon esito della procedura, e comunque connotate da una certa tecnicità, hanno natura diversa”.

Sulle mansioni incentivabili si è più volte espresso l’Ufficio Supporto giuridico del Mit specificando che le mansioni incentivabili non devono necessariamente avere una spiccata connotazione tecnica, ben potendo gli enti riconoscere detto incentivo anche per lo svolgimento di attività meramente amministrative, come per esempio la “collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)” e la “predisposizione dei documenti di gara”.

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Incentivi funzioni tecniche per appalti di servizi e forniture

II Correttivo modifica l’art. 32, commi 2 e 3, dell’allegato II.14, che adesso considerano, rispettivamente:

Servizi di particolare importanza:

gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall’importo
gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico
le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze
gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. In via di prima applicazione possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall’importo, anche i seguenti servizi:

a) servizi di telecomunicazione;
b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
c) servizi informatici e affini;
d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
e) servizi di consulenza gestionale e affini;
f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
h) servizi alberghieri e di ristorazione;
i) servizi legali;
l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
m) servizi sanitari e sociali;
n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Forniture di particolare importanza: le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelle che presentino le caratteristiche suddette.

In sintesi:

per i servizi si prescinde dall’importo contrattuale;
per le forniture si dà conto al profilo quantitativo basato sull’importo delle prestazioni qualificabili di particolare importanza se superiori a 500.000 €.

L’articolo 45 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti e che questo si possa applicare anche agli appalti di servizi e forniture, ma solo se è nominato il direttore dell’esecuzione.

L’art. 31, comma 1, dell’allegato II.14, prevede che l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto sia ricoperto dal RUP “a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’articolo 32″.

Per quanto riguarda i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, pertanto, il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP (art. 31, comma 1, dell’Allegato II.14) e quindi nominato come figura diversa.

Il comma 4 dell’art. 32 stabilisce che per l’esecuzione dei contratti di particolare importanza, previsti dallo stesso art. 32, sia anche possibile nominare, “su indicazione del direttore dell’esecuzione e sentito il RUP”, uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo.

Incentivi tecnici per concessioni, accordi quadro e PPP

Concessioni

Con il parere del 17 aprile 2024, n. 2445, il MIT ha confermato l’applicazione degli incentivi alle funzioni tecniche anche per le concessioni, sottolineando la differenza tra l’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 rispetto al previgente art. 113 del D.lgs. 50/2016, con l’introduzione degli “enti concedenti” accanto alle “stazioni appaltanti”.

In questo modo si rende esplicito il concetto di ente concedente come soggetto che affida contratti di concessione ed emerge con chiarezza la volontà del legislatore sull’applicabilità dell’art. 45 ai contratti di concessione. Un orientamento confermato dalla Corte dei Conti che stabilisce che

“Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. 2. Il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.”

Accordo quadro

Con la deliberazione n. 297/2024, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 45 del nuovo codice dei contratti pubblici sugli incentivi delle funzioni tecniche. In caso di accordo quadro, per il calcolo dell’incentivo delle funzioni tecniche, si procede sulla base dell’importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l’importo massimo dell’accordo, ma solo l’importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati, con la conseguenza che, i relativi incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo.

Il relativo calcolo dovrà essere effettuato sulla base «dell’importo totale di affidamento al netto di iva così come riportato nell’ordine/contratto di adesione e pertanto già al netto del ribasso offerto» e non già sull’ «importo dell’ordinativo di adesione ricalcolato al lordo del ribasso offerto dall’aggiudicatario nella gara Consip» (ciò, anche perché tutta la fase di gara non viene gestita dall’amministrazione che procede ad effettuare l’ordine e pertanto non avrebbe senso che i dipendenti beneficiassero di un incentivo che deriverebbe da attività di altri soggetti).

Partenariato Pubblico-Privato (PPP)

La Corte dei Conti per la Lombardia, con la deliberazione n. 187/2023/PAR, ha dichiarato applicabile al partenariato pubblico-privato la disciplina in materia di “Incentivi alle funzioni tecniche”. Secondo la Corte dei Conti lombarda il PPP è un’operazione economica nella quale può essere prevista l’applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche, sempre che le attività svolte siano quelle previste dall’all. I.10 del D.lgs. 36/2023 e gli incentivi siano “a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”, come prescritto dal comma 1 dell’art. 45.

Gli incentivi per funzioni tecniche negli affidamenti diretti

Al fine di superare le incertezze interpretative che hanno caratterizzato la normativa precedente, in ordine al riconoscimento dell’incentivo per funzioni tecniche anche nel caso di affidamento diretto di un contratto pubblico, il legislatore ha chiarito che ora l’istituto trova applicazione per tutte le procedure di affidamento, incluso quindi anche quello diretto.

Nello specifico, mentre l’art. 113 c. 2 del d.lgs. 50/2016 quantificava il 2% delle risorse commisurandolo all’importo posto “a base di gara”, l’art. 4 si riferisce genericamente a “procedure di affidamento”.

Quindi con l’articolo 45 si consente il riconoscimento del compenso incentivante anche nel caso di affidamento diretto del contratto d’appalto, per lo svolgimento delle attività tassativamente elencate nell’allegato I.10. È quindi possibile riconoscere il compenso incentivante al personale dell’ente (anche per affidamenti diretti) dato che è strettamente correlato alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti (Parere Anac 54/2023).

Nella relazione illustrativa, del resto, si fa notare che le con le nuove disposizioni “si superano le difficoltà discendenti dalla vigente formulazione che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva  ’erogazione dell’incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti”.

Restano dubbi sulla possibilità di incentivabilità delle funzioni tecniche negli affidamenti diretti,  soprattutto quelli non competitivi, ovvero quelli in cui non ci sono altri concorrenti oltre al direttamente affidatario.

Con il parere 2865/2024 il MIT ammette che il regolamento possa prevedere l’erogazione degli incentivi anche per l’affidamento diretto e nel caso in cui l’affidamento risulti di importo inferiore ai 5 mila euro.

Incentivi tecnici: chiarimenti di MIT, ANAC ed Entrate

Qual è la base di gara degli incentivi tecnici per affidamenti diretti in PNNR digitali?

I PNNR digitali prevedono l’erogazione del contributo richiesto in modalità lump sum e considerando che, secondo il parere ANAC n. 54 del 25/10/2023, gli incentivi tecnici possono essere riconosciuti anche in caso di affidamento diretto, una stazione appaltante chiede chiarimenti al MIT (quesito n. 3170 del 06/12/2024) in merito alla base d’asta per il calcolo dell’incentivo nel caso specifico di un affidamento diretto di un PNNR digitale.

Le opzioni sono:

il prezzo contrattualizzato nell’affidamento diretto, al netto dell’IVA;
l’importo lump sum del contributo PNNR richiesto (che coincide con l’importo del quadro economico dell’obiettivo approvato in giunta comunale).

Il MIT chiarisce che il comma 2 dell’articolo 45 si riferisce all’importo stabilito come base per le procedure di affidamento. Tuttavia, nel caso di affidamento diretto, in assenza di un importo specifico posto a base di gara, si dovrà considerare l’importo dell’affidamento diretto, al netto dell’IVA.

Gli incentivi possono essere erogati a prescindere dalla complessità del lavoro e dal fatto che sia costituito o meno l’ufficio di direzione lavori.

Con il parere 2981/2024 il MIT spiega che “ai fini dell’erogazione dell’incentivo non rileva la costituzione dell’ufficio di direzione lavori, quanto lo svolgimento delle attività incentivabili elencate nell’allegato I.10 al Codice”.

In relazione a lavori non eccessivamente complessi il Rup può procedere con il controllo con il solo direttore dei lavori.

Le mansioni incentivabili non devono avere una spiccata connotazione tecnica.

Con il parere 2916/2024 il MIT  non rileva alcuna connotazione particolare delle “mansioni incentivabili” ma il solo fatto che siano state svolte le attività indicate – in modo tassativo e vincolante – nell’allegato I.10.

Il tenore letterale della norma non riguarda le sole attività tecniche né esclude, quindi, attività prettamente amministrative.

In questo senso rientrano anche compiti come quello della “collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)” e la “predisposizione dei documenti di gara”.

Il regolamento può prevedere incentivi anche per affidamenti diretti

Con il parere 2865/2024 il MIT ammette che il regolamento possa prevedere l’erogazione degli incentivi anche per l’affidamento diretto e nel caso in cui l’affidamento risulti di importo inferiore ai 5 mila euro (in particolare per forniture e servizi), ricordando che, per quanto attiene ai servizi e forniture, la normativa “richiede la nomina del Dec in un soggetto diverso dal Rup”.

Nello stesso parere il MIT conferma, poi, che l’incentivo è previsto anche per l’adesione alle convenzioni Consip/accordi quadro sempre con le condizioni sopra riportate.

Gli incentivi possono essere erogati anche in mancanza di un regolamento/linea guida

Sempre con il parere 2865/2023, il MIT precisa che, anche in assenza di regolamento, l’incentivo può essere erogato purché si sia proceduto all’accantonamento delle somme nel quadro economico.

Incentivi tecnici non possono essere a carico del concessionario

Con la risposta al quesito del 03/06/2024, n. 2635 il MIT precisa che:

gli importi spettanti alle funzioni tecniche non possono essere posti a carico del concessionario. Infatti, l’art. 45, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 può essere applicato anche ai contratti di concessione a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti;
ai sensi dell’art. 179, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Inoltre, l’art. 179, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20%, si considera il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione.

Incentivi per funzioni tecniche a dipendenti delle società in house

L’ANAC, con parere n. 53 del 25 ottobre 2023 (in calce al presente paragrafo) ha sancito la diretta applicabilità alle società in house (anche) della disciplina in tema di incentivi per funzioni tecniche.

Difatti, l’art. 45 del Codice fa espresso riferimento (oltre agli “enti concedenti” anche) alle “stazioni appaltanti”, intendendosi per tali, come sopra osservato, qualsiasi soggetto, pubblico o privato tenuto al rispetto del Codice, incluse quindi le società in house. Trova pertanto applicazione anche per tali società (“stazioni appaltanti” ai sensi del Codice), l’art. 45 del d.lgs. 36/2023, ai fini del riconoscimento dell’incentivo per funzioni tecniche al personale dipendente che abbia svolto le attività elencate nell’Allegato I.1 del Codice.

Tassazione separata per incentivi tecnici

L’erogazione delle somme in un periodo di imposta successivo a quello di maturazione, dovuta al sopraggiungere di una causa giuridica come il contratto collettivo stipulato nel 2021, consente l’applicazione della tassazione separata. Questo è il principio stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 227/2024.

L’Ente istante ha richiesto chiarimenti in merito alla tassazione degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti Pubblici), modificato da successivi interventi normativi. Tali incentivi sono destinati ai dipendenti pubblici coinvolti nelle procedure di affidamento. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), il regime precedente continua ad applicarsi alle procedure avviate prima della sua efficacia. L’Ente ha specificato di aver adottato il regolamento per il fondo incentivante solo il 29 aprile 2021, a seguito di un lungo iter. Tale regolamento e il contratto integrativo del 2021 sono stati applicati retroattivamente a procedure bandite tra il 2016 e il 2021.

L’Ente, che non ha ancora erogato incentivi per gli anni antecedenti il 2020, ha programmato la liquidazione delle somme relative all’intero periodo entro il 2024 e 2025. Il quesito mirava a chiarire se tali somme dovessero essere tassate secondo il regime separato o ordinario.

Secondo la normativa e la prassi in materia, le situazioni rilevanti ai fini della tassazione separata si distinguono in:

cause giuridiche, come nuove disposizioni legislative, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi, che giustificano il differimento del pagamento indipendentemente da accordi tra le parti;
situazioni di fatto, che impediscono il pagamento tempestivo per ragioni oggettive, come ritardi procedurali.

La tassazione separata non si applica quando il ritardo nel pagamento è “fisiologico”, cioè legato ai tempi tecnici necessari per la gestione delle somme.

Per gli incentivi relativi ad attività svolte fino al 2021, il contratto collettivo adottato in quell’anno rappresenta una causa giuridica sopravvenuta. Pertanto, l’erogazione tardiva di tali somme rientra nelle condizioni previste dall’articolo 17, comma 1, lettera b) del TUIR, che consente la tassazione separata.

Al contrario, gli incentivi relativi ad attività dal 2021 in poi, se erogati con ritardi coerenti con la complessità del regolamento e del contratto, e seguendo una tempistica regolare, devono essere sottoposti a tassazione ordinaria.

In sintesi, l’Agenzia ha stabilito che la tassazione separata si applica esclusivamente in presenza di cause giuridiche sopravvenute che giustifichino il ritardo nell’erogazione, mentre i ritardi fisiologici legati a normali tempi tecnici comportano l’applicazione della tassazione ordinaria.

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