I dispositivi di protezione collettiva hanno priorità su quelli individuali?
La pronuncia della Cassazione sulle responsabilità per una caduta dall’alto di un operaio in cantiere
La sentenza n. 42968/2025 riguarda un incidente verificatosi in un cantiere edile, in cui un lavoratore è precipitato da un’altezza di circa 6 metri mentre eseguiva misurazioni preliminari per l’installazione di alcune travi.
Le indagini condotte in seguito all’incidente avevano evidenziato che il datore di lavoro, il dirigente e il direttore tecnico non avevano predisposto né sistemi di protezione individuale né dispositivi di protezione collettiva per i lavoratori impegnati in quota.
A seguito delle indagini, il Tribunale e successivamente la Corte d’Appello di Bologna hanno condannato i 3 imputati per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme di sicurezza sul lavoro. Inoltre, la società è stata ritenuta responsabile amministrativamente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, poiché la mancata adozione delle misure di prevenzione aveva favorito un risparmio economico e un’accelerazione dei tempi di esecuzione dei lavori.
A seguito della condanna in appello, il datore di lavoro e la società hanno presentato ricorso in Cassazione, contestando l’interpretazione dell’art. 111 del D.Lgs. 81/2008. La difesa ha sostenuto che i giudici di merito avevano basato la condanna solo sulla mancanza dei DPI, senza considerare se fossero state previste e adottate misure di protezione collettiva, come le piattaforme elevatrici, che avrebbero potuto garantire maggiore sicurezza.
La Cassazione, con la sentenza 24908/2021, ha accolto il ricorso, annullando la sentenza d’appello e disponendo il rinvio a un’altra sezione della Corte d’Appello di Bologna. La Suprema Corte ha evidenziato due punti fondamentali:
i giudici di merito avrebbero dovuto valutare prioritariamente se fossero state adottate misure di protezione collettiva, prima di considerare l’assenza di dispositivi individuali;
era fondamentale verificare se l’omissione delle misure di sicurezza contestate avesse avuto un ruolo diretto nell’evento mortale.
Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello ha preso atto dell’incapacità sopravvenuta del datore di lavoro, dichiarando l’improcedibilità nei suoi confronti. Tuttavia, ha confermato la responsabilità amministrativa della società, riducendo la sanzione pecuniaria.
Nonostante ciò, la Corte non si è attenuta ai principi stabiliti dalla Cassazione, basando nuovamente la condanna esclusivamente sulla mancata adozione dei DPI, senza valutare la priorità dei DPC. Inoltre, ha fondato la decisione sulle condanne già passate in giudicato del dirigente e del direttore tecnico, senza riaprire il dibattito sulla loro posizione e ha omesso di convocare i coimputati non ricorrenti, compromettendo il loro diritto alla revisione del giudizio.
Con la sentenza 42968/2024, la Corte di Cassazione ha nuovamente annullato la decisione d’appello per la violazione dell’art. 627 c.p.p., poiché il giudice di rinvio non ha seguito le indicazioni fornite dalla Cassazione, intraprendendo un percorso argomentativo indipendente che non rispettava i principi stabiliti dalla sentenza rescindente. Inoltre, la Corte ha rilevato l’inosservanza del principio di protezione collettiva, in quanto la Corte territoriale non ha verificato se la piattaforma elevatrice utilizzata in cantiere fosse adeguata e se l’assenza di formazione sull’utilizzo di tale attrezzatura avesse contribuito in maniera determinante all’incidente. Infine, è stato evidenziato il mancato rispetto del contraddittorio, poiché la mancata citazione del dirigente e del direttore tecnico ha impedito loro di esercitare il diritto di difesa e di vedere rivalutata la loro posizione a seguito dell’annullamento.
La Cassazione ha disposto un ulteriore rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, imponendo di:
rispettare i principi stabiliti nella sentenza rescindente;
rivalutare le prove alla luce della priorità delle misure di protezione collettiva;
integrare il contraddittorio, includendo i coimputati non ricorrenti.
Download GratuitoSentenza Cassazione 42968/2024 – Priorità dei DPC sui DPI
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