Se la Stazione Appaltante sottostima l’importo dell’appalto, la gara va annullata?

Se la Stazione Appaltante sottostima l’importo dell’appalto, la gara va annullata?

ANAC: responsabilità della SA calcolare tutti i costi necessari per un servizio eseguito a regola d’arte

Ai fini di una corretta determinazione dell’importo da porre a base di gara e della stima dei costi della manodopera, la Stazione appaltante è tenuta a quantificare tutti i costi sopportati dall’Appaltatore per eseguire le prestazioni dedotte nell’appalto a perfetta regola d’arte, ovvero senza incorrere nel rischio di applicazioni di penali per ritardi o inadempimenti.

L’ANAC, con il parere di precontenzioso n. 49 del 19 febbraio 2025, ha ribadito l’importanza di un calcolo adeguato dell’importo d’appalto. Un operatore economico ha contestato le modalità di determinazione del corrispettivo, evidenziando una discrepanza tra le condizioni richieste e l’importo previsto. L’ANAC ha sottolineato che la base d’asta non è una mera scelta discrezionale, ma deve basarsi su valutazioni tecniche attendibili. L’intervento dell’Autorità può avvenire solo in presenza di evidenti anomalie nel calcolo, errori macroscopici, disparità di trattamento o decisioni prive di logica.

Nel caso specifico, il bando di gara prevedeva un servizio operativo 24 ore su 24, per tutto l’anno, ma il compenso era stato calcolato “a chiamata”, senza considerare i costi effettivi necessari per garantire una disponibilità costante del personale e dei mezzi, né quelli legati alla gestione del servizio. Secondo l’ANAC, tale impostazione non solo poteva compromettere la qualità del servizio, ma alterava anche le condizioni di concorrenza, rendendo difficile per gli operatori formulare offerte economicamente sostenibili.

L’Autorità ha rilevato diverse problematiche nel calcolo dell’importo a base di gara, tra cui:

stima inadeguata dei costi della manodopera;
mancata inclusione delle spese per specifiche figure professionali;
assenza di una corretta valutazione dei costi di gestione operativa;
mancata quantificazione delle spese per il responsabile/coordinatore del servizio.

Alla luce di queste incongruenze, l’ANAC ha evidenziato la necessità per la Stazione Appaltante di annullare in autotutela gli atti di gara e di rivedere il calcolo dei costi in modo da garantire la sostenibilità e la corretta esecuzione del servizio. Eventuali scostamenti dalle indicazioni dell’Autorità dovranno essere debitamente motivati.

 

Leggi l’approfondimento: Soglie comunitarie degli appalti per il 2024

 

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