Prezzi dei materiali in diminuzione: la revisione si applica comunque?

Prezzi dei materiali in diminuzione: la revisione si applica comunque?

La revisione dei prezzi, previste dal d.l. 50/2022, è un’operazione di natura contabile che non modifica le pattuizioni originarie e quindi i prezzi contrattuali ma è finalizzata ad assicurare un adeguamento dei prezzi alle mutate condizioni economiche generali

Pertanto, la stazione appaltante deve procedere all’adeguamento dei prezzi secondo le modalità stabilite e tale adeguamento riguarda sia il caso della variazione dei prezzi in aumento, sia il caso della variazione dei prezzi in diminuzione.

È quando chiarito dall’ANAC con il parere del 12/02/2025, n. 4 osservando che:

il comma 6-bis dell’art. 26 del d.l. 50/2022 stabilisce che “lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 è adottato applicando, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara;
il comma 6-quinquies dell’art. 26 del d.l. 50/2022aggiunge che “Nelle more dell’aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano l’ultimo prezzario adottato; All’eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell’aggiornamento del prezzario.

Da tali disposizioni si evince che:

l’applicazione dei prezzari annualmente aggiornati è da considerarsi sia in aumento che in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta;
gli eventuali minori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell’ambito del medesimo intervento;
come ha osservato il MIT (parere n. 2789/2024) la stazione appaltante deve procedere in ogni caso all’adeguamento anche in assenza di specifica istanza dell’appaltatore, nonché nel caso in cui tale aggiornamento determini una diminuzione (parziale o complessiva) del prezzo di contratto.

 

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