Appalti e privacy: ANAC sull’obbligo di oscurare i dati sensibili
La PA devono garantire la riservatezza nella pubblicazione degli atti di gara, evitando di divulgare informazioni personali che potrebbero rendere identificabili i soggetti coinvolti
L’Anac, con il parere n. 165 del 30 gennaio 2025, ha chiarito come bilanciare la trasparenza con la tutela della privacy nei procedimenti di accesso agli atti di gara. In base all’art. 36 del D.Lgs. 36/2023, è previsto che i dati sensibili contenuti nelle offerte aggiudicatarie nei verbali di gara e negli atti connessi all’assegnazione dei contratti pubblici vengano oscurati prima della pubblicazione sulle piattaforme digitali di e-procurement.
L’articolo 35, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che, al momento della pubblicazione dell’offerta vincitrice, la stazione appaltante debba considerare le richieste di riservatezza avanzate dai concorrenti per proteggere segreti tecnici e commerciali, innovazioni o progetti coperti da diritti di proprietà industriale. È quindi responsabilità dell’amministrazione valutare, già nella fase di presentazione delle offerte, se le informazioni indicate dai partecipanti debbano essere rese accessibili integralmente o solo parzialmente.
Secondo il parere n. 2973 del 26 settembre 2024, rilasciato dal MIT, il primo comma dell’articolo 36 del d.lgs. 36/2023 prevede una disciplina specifica per l’accesso degli operatori economici non esclusi dalla gara. Essi hanno diritto a visionare l’offerta dell’aggiudicatario, i verbali e gli atti di gara direttamente tramite le piattaforme digitali, senza necessità di presentare una richiesta formale. Tuttavia, l’accesso a tali dati deve avvenire nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, incluse le disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – Regolamento UE 2016/679).
Per garantire la protezione della privacy, le modalità di oscuramento dei dati devono essere gestite in base alle funzionalità delle piattaforme digitali utilizzate. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a prestare particolare attenzione nella selezione delle informazioni da rendere accessibili, fin dalla fase di redazione della documentazione destinata alla pubblicazione, con un focus specifico sulla protezione dei dati sensibili.
L’Anac sottolinea che la pubblicazione degli atti deve avvenire con criteri di selezione rigorosi, evitando la divulgazione di dati personali che potrebbero consentire l’identificazione di persone fisiche. La riservatezza è un principio normativo tutelato sia per l’accesso documentale (art. 24 della legge 241/1990) sia per l’accesso civico generalizzato (art. 5 bis del d.lgs. 33/2013). L’oscuramento dei dati sensibili viene effettuato automaticamente dalla stazione appaltante, senza necessità di richiesta specifica da parte dell’offerente. Tuttavia, i partecipanti alla gara possono presentare un’istanza di accesso documentale per ottenere informazioni riservate qualora abbiano un interesse diretto, concreto e attuale.
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