Silos industriali: volumi tecnici, pertinenze o nuova costruzione?
Il Tar definisce i confini tra pertinenza, volume tecnico e intervento edilizio abusivo, interpretando le norme edilizie e urbanistiche relativamente a questi particolari manufatti
Il Tar Lombardia, con la sentenza n. 454/2025, ha ribadito di recente la natura edilizia dei silos in merito al caso discusso che vede contrapposti i proprietari di tali strutture e il Comune di riferimento.
Nel dettaglio, una società immobiliare era proprietaria di un’area sulla quale insisteva parte di uno stabilimento industriale utilizzato per la produzione di porte in legno, gestito in locazione da un’altra società.
Il Comune ordinava, quindi, alle suddette società la demolizione di alcune opere realizzate sull’area, in quanto realizzate senza il necessario titolo edilizio. Le società contestavano l’ordinanza limitatamente alle seguenti opere:
un manufatto addossato all’edificio principale, chiuso sui lati da pareti in policarbonato ondulato o similare e lamiera, utilizzato come deposito materiale;
due silos per la raccolta delle polveri provenienti dalla lavorazione del legno, collegati all’edificio tramite tubazioni e di altezza superiore rispetto a quella del volume principale.
Successivamente, la società immobiliare richiedeva un permesso di costruire in sanatoria, poi sostituito da una SCIA in sanatoria, infine archiviato. Erano quindi presentate due nuove istanze di sanatoria specifiche per i silos. Il Comune emetteva, a sua volta, un’ordinanza di accertamento di parziale inottemperanza alla demolizione, con acquisizione delle aree al patrimonio comunale e sanzione pecuniaria, e negava i permessi di costruire in sanatoria per i silos.
Le società, proprietaria e locataria, con ricorso al Tar contestano l’ordinanza di demolizione, sostenendo che i due silos per la raccolta delle polveri non potevano essere considerate come opere di nuova costruzione, ma come pertinenze tecniche dell’edificio principale.
Le società affermavano che i silos erano essenziali per il funzionamento dell’attività produttiva e che la loro realizzazione non comportava un aumento significativo del carico urbanistico.
Inoltre, le società ricorrenti sostengono che il Comune non ha tenuto conto del fatto che il silos n. 2 è stato realizzato in sostituzione di un preesistente silos, a seguito di una CILA presentata nel 2013.
Tar Lombardia: in base alle caratteristiche di tali manufatti, la giurisprudenza ha affermato che “un silos non è annoverabile tra i volumi tecnici”
Il TAR ha respinto la tesi delle società ricorrenti secondo cui i silos per la raccolta delle polveri provenienti dalla lavorazione del legno dovrebbero essere considerati “volumi tecnici” e, quindi, non soggetti al permesso di costruire.
La decisione del TAR si basa su due ordini di considerazioni:
caratteristiche costruttive dei silos: il Tar evidenzia che i silos superano in altezza l’edificio principale e sono collegati ad esso tramite tubazioni. Il silos n. 1 è posto in adiacenza alla parete dell’edificio e a confine con altro mappale (dimensioni circa 2,00 x 2,00 m), mentre il silos n. 2 è posto a confine con altri mappali (diametro circa 4,00 m). Queste dimensioni e la loro posizione non li qualificano come meri elementi accessori o di servizio all’edificio principale;
piano funzionale e finalità dei silos: il Tar sottolinea che i silos sono utilizzati per la raccolta delle polveri derivanti dalla lavorazione del legno. Questa funzione, pur essendo legata all’attività produttiva svolta nell’edificio principale, non è considerata strettamente necessaria al funzionamento dell’edificio stesso. In altre parole, i silos non sono indispensabili per l’utilizzo dell’edificio, ma piuttosto per la gestione dei residui della lavorazione.
I giudici richiamano anche il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui un volume tecnico deve essere “strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze“. Nel caso dei silos, il TAR ritiene che non sussistano questi requisiti, in quanto la loro funzione è quella di completare il processo di lavorazione, piuttosto che di servire l’edificio principale.
In sintesi, il TAR ha chiarito che in generale:
Sulla scorta delle caratteristiche di tali manufatti, la giurisprudenza ha quindi affermato che “un silos non è annoverabile tra i volumi tecnici”
considerato che le dimensioni, la posizione e la funzione dei silos non li qualificano come “volumi tecnici” esenti da permesso di costruire, ma come opere autonome che richiedono un titolo edilizio specifico.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
Download GratuitoSentenza Tar Lombardia 454/2025 – Silos e titolo edilizio
Per maggiore approfondimento, leggi anche “Cosa sono le pertinenze: definizione e caratteristiche“
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