Malfunzionamento della piattaforma? Si può riaprire la gara!

Malfunzionamento della piattaforma? Si può riaprire la gara!

Il Tar Toscana: se il problema dipende dalla stazione appaltante, si può prevedere la riapertura della gara e non solo la proroga dei termini

Se una piattaforma di e-procurement accusa problemi tecnici, non solo è possibile prorogare i termini della gara, ma si possono anche riaprire! Questo garantisce che tutti gli operatori economici possano partecipare alla procedura in condizioni di equità. Tuttavia, affinché la riapertura sia considerata legittima, devono essere soddisfatti due requisiti:

il disservizio deve essere attribuibile alla stazione appaltante;
la nuova scadenza deve rispettare i principi di correttezza, parità di trattamento e buona fede.

A stabilirlo è il Tar Toscana con la sentenza n. 266/2025, decisione valida anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs.. n. 209/2024 (Correttivo). Il un caso in esame riguarda una stazione appaltante che ha riaperto i termini di una gara a seguito di un malfunzionamento della piattaforma e-procurement. Un’impresa ha impugnato la decisione, sostenendo che ciò violava la normativa e comprometteva le sue possibilità di aggiudicazione. Tuttavia, il Tar ha respinto il ricorso, confermando che la riapertura dei termini è legittima se il malfunzionamento è imputabile alla stazione appaltante e rispetta i principi di parità, trasparenza e correttezza.

Secondo la giurisprudenza non si può escludere un operatore economico da una gara per cause a lui non imputabili (come, appunto, un malfunzionamento della piattaforma). Di conseguenza, non è corretto limitare l’applicazione dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs.. n. 36/2023 alla sola proroga dei termini: anche la riapertura è una misura idonea a garantire la regolarità della procedura.

Per questi motivi, il Tar ha confermato la legittimità della decisione e respinto il ricorso.

 

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