L’esclusione da una gara per gravi illeciti professionali è legittima senza contraddittorio?

L’esclusione da una gara per gravi illeciti professionali è legittima senza contraddittorio?

Il grave illecito professionale costituisce una causa di esclusione non automatica. La parola al Tar Piemonte

L’esclusione di un operatore economico per gravi illeciti professionali è valida solo se preceduta da un adeguato contraddittorio attivato dalla stazione appaltante, garantendo così una valutazione completa della situazione prima di adottare una decisione definitiva.

Con la sentenza n. 340 del 12 febbraio 2025, il TAR Piemonte ha accolto il ricorso di un operatore economico escluso da una gara pubblica per presunte irregolarità nell’offerta e per la risoluzione di un precedente contratto per inadempimenti. La decisione di esclusione è stata annullata per mancata attivazione del contraddittorio previsto dall’art. 96, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Il TAR ha ribadito che il grave illecito professionale costituisce una causa di esclusione non automatica, richiedendo una valutazione specifica della gravità e un confronto con l’operatore economico per consentire eventuali misure di self-cleaning. Inoltre, ha chiarito che i costi della manodopera, pur essendo indicati separatamente, possono rientrare nell’importo complessivo su cui applicare il ribasso, se giustificati da una maggiore efficienza organizzativa.

Il TAR ha annullato l’esclusione dell’operatore economico, imponendo l’attivazione del contraddittorio e invalidando l’aggiudicazione della gara.

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