Autorizzazione sismica in sanatoria: esiste?

Autorizzazione sismica in sanatoria: esiste?

Esiste un procedimento di autorizzazione sismica in sanatoria? Procedura, riferimenti normativi e casi giuridici per non commettere errori

La concessione dell’autorizzazione sismica rappresenta un requisito fondamentale per attestare la sicurezza strutturale degli edifici in zone sismiche sia durante nuove costruzioni che per interventi di ristrutturazione. Ma è possibile regolarizzare un’autorizzazione sismica attraverso la sanatoria?

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Violazioni sismiche: il Genio Civile è tenuto a verificare anche la conformità edilizia?

Il procedimento per le violazioni sismiche è indipendente dalla sanatoria edilizia e ha l’unico scopo di garantire la sicurezza strutturale, senza riguardare la verifica della doppia conformità

Il Tar Sicilia nella sentenza 4182/2024 chiarisce che il Genio Civile, nel valutare la sussistenza di opere abusive sotto il profilo sismico, non è tenuto a verificare la “doppia conformità”, che è invece elemento centrale nel procedimento di sanatoria edilizia riservata al Comune.

Nel caso in esame, i ricorrenti, comproprietari di un immobile, hanno impugnato una decisione del Genio Civile che attestava la presenza di opere strutturali abusive in violazione della normativa antisismica (Legge n. 64/1974), emessa nell’ambito di un procedimento di divisione dell’immobile. Contestavano la legittimità del provvedimento, sostenendo che un singolo comproprietario non potesse agire senza il consenso degli altri e che il Genio Civile avesse omesso di verificare correttamente la conformità delle opere alle norme tecniche ed edilizie, basandosi su dati tecnici errati e in contrasto con il D.M. 17/01/2018 e il D.P.R. 380/2001.

L’amministrazione regionale ha difeso la legittimità del provvedimento, sostenendo che il procedimento sulle violazioni sismiche è autonomo e non richiede la partecipazione di tutti i comproprietari, mentre il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, ritenendo l’atto un provvedimento dovuto a tutela della pubblica incolumità.

Il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso, affermando che il procedimento sulle violazioni sismiche è indipendente dalla verifica della doppia conformità edilizia e urbanistica e che “ogni valutazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, tra cui la sussistenza della doppia conformità, è riservata al Comune e non già al Genio civile che si è limitato ad esercitare i poteri di sua pertinenza in ordine alla mera possibilità di conservare il manufatto eretto in difetto di autorizzazione sismica.

Il TAR ha evidenziato che il provvedimento impugnato era stato emesso ai sensi dell’art. 100 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), che disciplina gli interventi in zone sismiche. Tale procedimento, pur connesso al procedimento di sanatoria edilizia ex art. 36 del D.P.R. 380/2001, è autonomo e volto a garantire la sicurezza sismica del fabbricato, indipendentemente dalla valutazione della “doppia conformità” edilizia e urbanistica, che è di competenza del Comune.

D’altra parte il Genio Civile può ordinare la demolizione o modifica delle opere non conformi per garantire la sicurezza.

Il Tar ha inoltre stabilito che la richiesta di accertamento delle violazioni sismiche non è un atto di volontà privata, ma un’azione amministrativa nell’interesse pubblico e può essere avviata anche su segnalazione di un singolo soggetto. I ricorrenti non hanno fornito prove sufficienti per dimostrare errori tecnici tali da invalidare l’accertamento del Genio Civile, e la semplice esistenza di difformità nelle misure delle opere non è sufficiente a dimostrare un’errata applicazione delle norme tecniche.

Cos’è l’autorizzazione sismica?

L’autorizzazione sismica costituisce un atto autonomo e preliminare, necessario per ottenere il permesso di costruire o altri titoli edilizi che autorizzano l’intervento dal punto di vista urbanistico ed edilizio.

Nello specifico, il D.P.R. 380/2001 stabilisce la necessità di ottenere un’autorizzazione preventiva per qualsiasi intervento edilizio nelle zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità. Questa autorizzazione è richiesta prima dell’avvio dei lavori e deve essere rilasciata dall’ufficio tecnico competente della regione.

Autorizzazione sismica: normativa di riferimento

In riferimento all’ottenimento di un’autorizzazione sismica, l’articolo 94-bis comma 3 del D.P.R. 380/2001 stabilisce quanto segue:

Art. 94-bis, comma 3 – D.P.R. 380/2001

3. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi «rilevanti», di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all’articolo 94.

Gli interventi considerati rilevanti sono quelli elencati nella lettera a) del primo comma del medesimo articolo, che includono:

gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di edifici esistenti in zone sismiche ad alta o media sismicità;
le nuove costruzioni che si discostano dalle tipologie usuali o che richiedono calcolazioni e verifiche più complesse;
gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali cruciali per la protezione civile.

Tuttavia, il comma 4 dell’articolo 94-bis del D.P.R. 380/2001 esclude la necessità di autorizzazione per interventi di minore rilevanza o che non rappresentano un rischio per la pubblica incolumità.

Art. 94-bis, comma 4 – D.P.R. 380/2001

4. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all’articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza» di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

Gli interventi considerati di minore rilevanza o privi di rilevanza sono quelli elencati nella lettera b) e c) del primo comma del medesimo articolo.

Nello specifico, gli interventi di minore rilevanza includono:

gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità;
le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali;
le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a).

Gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità comprendono invece gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

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Autorizzazione sismica in sanatoria: è concessa?

La distinzione tra reato edilizio e reato strutturale antisismico è fondamentale e comporta regimi penali distinti e indipendenti l’uno dall’altro.

Nel contesto del penale urbanistico, il rilascio della sanatoria edilizia, previo accertamento di conformità ex articolo 36 del Testo Unico dell’Edilizia, ha l’effetto di estinguere il reato.

D’altra parte, per quanto riguarda il reato strutturale antisismico, non esiste un meccanismo di estinzione legato all’ottenimento della sanatoria.

In pratica, depositare gli elaborati progettuali in sanatoria non porta all’estinzione della violazione antisismica, poiché questa punisce il mancato deposito preventivo di tali elaborati.

Questa distinzione è confermata anche dalla sentenza n. 17190/2022, che analizza se gli abusi sulle strutture in cemento armato possano essere regolarizzati in caso di violazione delle norme antisismiche.

Esiste un’autorizzazione sismica in sanatoria per l’estinzione del reato?

Nella sentenza penale n. 17190/2022, la Corte di Cassazione delinea con chiarezza la distinzione tra abusi edilizi che violano il regolamento urbanistico/edilizio e quelli che invece compromettono le norme antisismiche e la sicurezza degli edifici.

Nel caso specifico, una donna è stata condannata per aver realizzato senza autorizzazione un intervento sulla struttura portante del suo immobile al fine di installarvi una veranda. Nonostante le difese sostenessero l’estinzione del reato per una presunta sanatoria ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/2001 e l’operatività di una deroga regionale, la Corte ha respinto tali argomentazioni.

La Cassazione ha chiarito che il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria estingue solo i reati contravvenzionali legati alle norme urbanistiche, non quelli derivanti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio, sottolineando la natura permanente di tali reati che non vanno in prescrizione finché non viene ottenuta l’autorizzazione necessaria.

Autorizzazione sismica e sanatoria edilizia

Per evitare le conseguenze dovute all’abuso edilizio, in alcuni casi, è possibile richiedere un permesso in sanatoria entro il termine stabilito dalle autorità competenti.

La richiesta di sanatoria deve essere presentata in Comune insieme alla ricevuta del pagamento del doppio del contributo di costruzione. Se entro due mesi non viene comunicata l’estinzione del reato di abuso edilizio, la richiesta si considera rifiutata per silenzio-diniego.

In base alla natura e alla gravità degli illeciti edilizi da regolarizzare, sono necessarie diverse procedure:

permesso di costruire in sanatoria se i lavori sono stati eseguiti senza il necessario permesso di costruire;
SCIA in sanatoria: nel caso in cui gli interventi siano stati eseguiti senza segnalazione certificata di attività o in difformità rispetto ad essa;
CILA tardiva o CILA in sanatoria: se non è stata presentata la CILA prima o durante i lavori.

L’autorizzazione sismica, dove richiesta, costituisce una condizione necessaria per il rilascio della sanatoria edilizia delle opere abusivamente realizzate.

Ammenda per autorizzazione sismica

Nell’ambito del testo unico edilizia, l’articolo 93 stabilisce chiaramente le procedure da seguire nelle zone sismiche.

Chiunque intenda avviare costruzioni, riparazioni o sopraelevazioni è tenuto a presentare un preavviso scritto allo sportello unico. Questo preavviso viene poi trasmesso al competente ufficio tecnico della regione e deve includere informazioni dettagliate come il domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore.

Oltre a ciò, alla domanda deve essere allegato il progetto, firmato da un professionista abilitato e debitamente iscritto all’albo. I progetti devono essere accompagnati da una dichiarazione del progettista che attesti il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche presenti negli strumenti di pianificazione urbanistica. È importante sottolineare che il mancato rispetto di tali norme è soggetto a sanzioni sotto forma di ammenda, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 95. Va inoltre ricordato che, in ambito di reati edilizi, le violazioni delle norme antisismiche non si estinguono con la sanatoria, pertanto la responsabilità e la conseguente sanzione rimangono invariate.

Accertamento di conformità e dichiarazione sismica con il Salva Casa

Con l’entrata in vigore della Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. 69/2024 (decreto salva casa), è possibile attestare la conformità sismica per abusi minori realizzati in passato, (comma 3-bis articolo 34-bis D.P.R. 380/2001) e per abusi minori previsti dall’articolo 36-bis del Testo Unico Edilizia. Non si tratta di una vera e propria sanatoria sismica, ma di un’attestazione di conformità sismica.

Per ottenere la dichiarazione di conformità sismica, è necessaria una documentazione dettagliata che dimostri il rispetto delle norme antisismiche, da inviare allo sportello unico per l’autorizzazione. Questa procedura deve seguire le normative vigenti, che classificano gli interventi in base alla loro rilevanza per la sicurezza pubblica, come stabilito dagli articoli 94 e 94-bis D.P.R. 380/2001. Gli interventi possono essere di due tipi:

quelli di minore importanza o privi di rilevanza che non richiedono autorizzazione;
quelli significativi o casi particolari, per i quali è necessaria l’autorizzazione sismica.

È importante notare che, se i lavori richiedono un’autorizzazione, questa deve essere ottenuta prima di iniziare. L’ufficio tecnico regionale ha un termine di 30 giorni per rilasciare l’autorizzazione. Se questo termine scade senza una risposta, si attiva il meccanismo del “silenzio assenso”, il che significa che lo sportello unico deve fornire una dichiarazione sullo stato del procedimento. Per quanto riguarda gli interventi minori o non significativi, le regioni hanno la facoltà di effettuare controlli anche a campione.

Autorizzazione sismica: sentenze di riferimento

Di seguito si propongono una serie di sentenze che approfondiscono delle questioni importanti in relazione all’autorizzazione sismica.

Quando è ammessa l’autorizzazione sismica in sanatoria?

L’autorizzazione sismica deve essere sempre preventiva e non può essere concessa in sanatoria, in particolare nelle aree soggette a vincoli sismici al fine di preservare la sicurezza delle costruzioni e la protezione dell’incolumità pubblica.

Con la sentenza n. 9355/2024, il Consiglio di Stato ha chiarito questo aspetto, sottolineando che, in conformità con l’art. 94 del D.P.R. 380/2001 e con il regolamento regionale Lazio 14/2016, l’autorizzazione sismica in sanatoria non è prevista nell’ordinamento italiano. Il rilascio postumo di tale autorizzazione è infatti in contrasto con i principi di tutela dell’incolumità pubblica e di vigilanza sul rischio sismico, come stabilito dalla normativa vigente.

Il caso esaminato riguardava un complesso alberghiero situato nel Lazio, per il quale erano stati effettuati interventi edilizi senza il preventivo rilascio dell’autorizzazione sismica. La ricorrente aveva cercato di ottenere il nulla osta paesaggistico, il permesso di costruire in sanatoria e, infine, una sanatoria per l’autorizzazione sismica, ma quest’ultima era stata respinta dal Genio Civile, e il ricorso è stato successivamente rigettato dal TAR Lazio.

L’appellante ha impugnato la decisione del Tar Lazio, ritenendo errato il diniego dell’autorizzazione sismica. In particolare, ha contestato la sentenza, sostenendo che fosse sbagliato considerare esclusivamente l’art. 94 del D.P.R. 380/2001, senza valutare la possibilità di ottenere una sanatoria postuma ai sensi dell’art. 36 dello stesso testo unico edilizio, ogniqualvolta l’immobile si trovi in una zona soggetta a vincolo sismico. In questo senso, ha argomentato che dovrebbero essere presi in considerazione anche gli articoli 99 e seguenti del D.P.R. 380/2001.

La Regione Lazio si è opposta all’appello, ribadendo che non esiste l’autorizzazione sismica in sanatoria, ha evidenziato l’importanza della vigilanza sul rischio sismico e ha richiamato il principio fondamentale di tutela della pubblica incolumità, sottolineando che l’interesse edificatorio privato deve essere subordinato a quello pubblico.

Il Consiglio di Stato, accogliendo la posizione del Genio Civile e del TAR, ha rigettato l’appello, confermando che nell’ordinamento italiano non è prevista la possibilità di ottenere un’autorizzazione sismica in sanatoria.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha ribadito che l’interesse privato alla realizzazione di interventi edilizi deve sempre essere subordinato alla sicurezza pubblica. Questo principio implica che, in assenza di un’autorizzazione sismica che attesti la sicurezza dell’edificio, non possa essere rilasciato alcun permesso di costruire. Tale principio è applicabile anche all’articolo 36 del D.P.R. 380/2001.

Creazione di tramezzature interne: occorre l’autorizzazione sismica?

La sentenza penale n. 28013/2023 della Corte di Cassazione affronta il tema dell’autorizzazione sismica per le opere realizzate in zone sismiche, nello specifico se per la creazione di tramezzature interne: occorre l’autorizzazione sismica.

In particolare, si analizza il caso di un cambio di destinazione d’uso di locali all’interno di una villetta, senza la preventiva denuncia al Genio Civile e senza autorizzazione comunale, in violazione dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001. La questione principale riguarda la necessità dell’autorizzazione sismica per la realizzazione di tramezzature. La Cassazione respinge l’automatismo secondo cui qualsiasi intervento in zona sismica richiederebbe automaticamente autorizzazione, sottolineando la distinzione tra interventi rilevanti per la pubblica incolumità, di minore rilevanza e privi di rilevanza, come stabilito dall’art. 94 bis introdotto con il D.L. 32/2019. La sentenza chiarisce che non tutti gli interventi in manutenzione straordinaria richiedono autorizzazione sismica e che è necessario valutare caso per caso. La Cassazione conclude che la sentenza impugnata non ha considerato adeguatamente le specifiche circostanze del caso in questione, quindi accoglie il ricorso con rimando a nuovo giudizio.

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